Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21699 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21699

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18612-2016 proposto da:

MARINA BLU S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’,

rappresentata e difesa dall’avvocato BEATRICE BELLI;

– ricorrente –

contro

HERA S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore della

Direzione Amministrazione e procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio

dell’avvocato MARCO ANNECCHINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SO.RI.T. RAVENNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 202/12/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 202/12/2016, pronunciata il 6 novembre 2015 e depositata il 29 gennaio 2016, la CTR dell’Emilia Romagna, in accoglimento dell’appello proposto da Hera S.p.A., nella sua qualità di gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Rimini, nei confronti di Marina Blu S.p.A., nel contraddittorio anche con SO.RI.T. Ravenna, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da Marina Blu S.p.A. (di seguito contribuente) nei confronti delle altre due succitate parti avverso avviso di mora notificatole per TARSU per gli anni 2008 e 2009, rilevando che il ricorso non era stato notificato presso la sede legale di Hera S.p.A., sita in (OMISSIS).

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 46 c.c. in combinato disposto con l’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo l’impugnata sentenza erroneamente dichiarato il ricorso inammissibile, essendo stato il ricorso notificato in Rimini, dove Hera S.p.A. aveva una propria sede effettiva, e dove la destinataria aveva rifiutato l’atto, ciò che, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., implicava che la notifica non avvenuta per difetto del destinatario equivalesse ad ogni effetto a notifica fatta a mani propri.

La contribuente assume che sia indubbio che, in (OMISSIS), Hera S.p.A. avesse una propria sede effettiva, come poteva evincersi dallo stesso atto di costituzione in mora, che recava l’indicazione “Comunicazioni e reclami scritti servizio clienti gruppo (OMISSIS)”.

Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato.

Se è vero che in tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., 1’art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest’ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, ciò presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 18 gennaio 2017, n. 1248).

Nella fattispecie in esame Hera S.p.A. ha contestato l’esistenza di una propria sede effettiva in (OMISSIS), dove era operativo un mero sportello reclami.

In proposito occorre ribadire che, affinchè possa essere configurata l’esistenza di una sede societaria effettiva non è sufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative (cfr. Cass. sez. 2, 5 ottobre 1988, n. 5369), dovendo identificarsi la sede effettiva, comunque, con il luogo ove abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente (cfr. Cass. sez. 5, 7 febbraio 2013, n. 2869).

Nella fattispecie in esame la contribuente, a fronte della specifica contestazione di controparte, non ha quindi soddisfatto l’onere probatorio, su di lei incombente, di dimostrare, ai fini della validità della notifica del ricorso introduttivo, non essendosi costituita Hera S.p.A. nel primo grado di giudizio, che in (OMISSIS), dove era stata indirizzata la notifica del ricorso, vi era una sede effettiva di detta società.

Nè può ritenersi, diversamente da quanto pure prospettato dalla ricorrente in ricorso, che la notifica del ricorso introduttivo dinanzi al giudice tributario si sia comunque perfezionata per il rifiuto del destinatario a ricevere l’atto, secondo il disposto dell’art. 138 c.p.c., essendo stato l’atto, recapitato presso il sopra indicato indirizzo di Rimini, rifiutato da Hera (OMISSIS), soggetto dunque altro rispetto ad Hera S.p.A.

Il rigetto del primo motivo, determinando la formazione del giudicato sul punto della dichiarata, da parte del giudice tributario d’appello, inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di mora impugnato, rende superflua la disamina degli altri motivi, riguardanti le concorrenti rationes decidendi della pronuncia impugnata, motivi da ritenersi quindi assorbiti.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo.

Nulla va statuito quanto alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’intimata SO.RI.T. Ravenna, che non ha svolto difese.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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