Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21699 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/10/2020), n.21699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2423-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALMARE SPA, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI

CAPUA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RE, giusta

procura in calce;

CIUCIOLO SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI

CAPUA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RE, giusta

procura in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9043/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 14/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato RE GIOVANNI che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate effettuava una verifica nei confronti della società Globeco spa, avente ad oggetto, tra l’altro, l’esercizio, la commercializzazione e la locazione non finanziaria di motonavi e natanti in genere nonchè la pulizia e disinquinamento delle acque marine e dei litorali; la verifica era finalizzata ad accertare la sussistenza del presupposti necessari per ìl riconoscimento dei crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate i sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, di cui la società verificata aveva beneficiato negli anni 2008 e 2009. Secondo i verificatori rilevavano la società controllata non aveva mai avuto la disponibilità dei beni acquistati in regime di agevolazione fiscale, costituiti da due rimorchiatori destinati alla pulizia e al disinquinamento delle acque marine, poichè essi erano stati utilizzati ab origine, a titolo di noleggio- locazione, da terzi soggetti che operavano in territori diversi da quelli compresi nelle aree svantaggiate, e precisamente in Regioni dei Nord Italia-Friuli e Veneto-ovvero all’estero. Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava a Globeco sri e alla società Ciuciolo sri in qualità di cessionario di ramo di azienda, responsabile in solido D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 14, il provvedimento di revoca dei crediti di imposta per Euro 556.104 utilizzati da Globeco in compensazione nell’anno di imposta 2012, oltre interessi e sanzione amministrativa pari al 200% del credito insussistente utilizzato in compensazione.

Contro l’atto di recupero Globeco spa e Ciuciolo srl proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n. 21364 del 2015.

Entrambe le società proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza n. 9043 del 14.10.2016, annullando l’atto di recupero. Secondo il giudice di appello l’idoneità dell’investimento a produrre lo sviluppo della zona interessata va ricercato in parametri non convenzionati e ricercato nel seguenti elementi vantaggio economico che la società armatrice ritrae dai godimento, seppure indiretto, del due rimorchiatori; vantaggio occupazionale per l’area svantaggiata, visto che la Globeco spa prestava anche assistenza tecnica alle imprese noleggiatrici nell’uso dei natanti; presenza nel territorio svantaggiati di una stabile organizzazione (Uffici amministrativi, officina meccanica, magazzini) che consentiva alla Globeco spa di far fronte alòla manutenzione dei propri beni noleggiati prevedendo i relativi contratti una riserva in tal senso, con innegabile vantaggi occupazionali”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La società Italmare spa, già Globeco spa, resiste con controricorso e deposita memoria.

La cocietà Cruciolo srl resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONI

I1 primo motivo denuncia: “Violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Globeco spa ha acquistato due rimorchi e li ha concessi in noleggio ad altre società non operanti nelle aree svantaggiate.

Il motivo è infondato. La L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 2, definisce la nozione di “nuovi investimenti” agevolabili, stabilendo che essi devono avere ad oggetto “l’acquisizione di beni strumentali destinati a struttura produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree svantaggiate”; quindi per l’attribuzione della agevolazione fiscale occorre la concorrenza del duplice requisito della natura strumentale del bene rispetto alla attività di impresa (non deve trattarsi di un bene-merce) e dell’inserimento del bene acquistato in condizioni agevolate nella struttura produttiva operante sul territorio svantaggiato. Nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato in fatto che non vi è stata una semplice “cessione”, a mezzo contratto di locazione, del bene aquisito in regime di agevolazione fiscale, ma la società Globeco già stipulato con le imprese noleggiatrici contratti con cui si è assicurata in via esclusiva l’attività di assistenza tecnica e di manutenzione dei mezzi navali noleggiati. Da ciò il giudice di merito, con argomentazione che non incorre nel documento vizio di violazione di legge, ha tratto la conclusione che i natanti non sono stati “dismessi”, ma propriamente utilizzato quale bene strumentale dell’attività di impresa della società Globeco spa, e che l’avocazione dell’attività di manutenzione e di assistenza tecnica dei natanti concessi in locazione, anche se non operanti nella attività di disinquinamento e monitoraggio delle acque marine antistanti il litorale campano, hanno avuto un sicuro ritorno economico in favore dell’area svantaggiato in cui ha sede la Globeco spa, sia in termini di aumento dell’occupazione che in termini di incremento dell’attività di impresa della società campana.

2. Il secondo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di legge: D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 18, come modificato da del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7, comma 2 convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente da D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 10, comma 1, lett. a), n. 8 convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1 e art. 6, commi 2 e 4; L. n. 212 del 2000, art. 10 (in relazione all’art. 360 c.p.c.”, in quanto “la deducente Agenzia delle Entrate ritiene che all’accertamento della legittimità dell’atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione, debba seguire de plano la conferma delle sanzioni.

Il motivo attinente alla applicabilità delle sanzioni diviene è irrilevante a seguito dell’accoglimento dei primo motivo.

Alia soccombenza segue la liquidazione delle spese come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate ai rimborso delle spese in favore dei controricorrenti Italmare spa (già Globeco spa) e Ciuciolo s.rl. liquidate in Euro 9.000 ciascuno, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dai presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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