Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21698 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 27/10/2016), n.21698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6257/2014 proposto da:

F.D., P.L., M.G.,

C.L., MA.MA., F.D.M.S.,

CI.RO., R.S., FO.SA., FR.PA.,

D.M.M., T.A., c.g., G.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO COCCIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARTONE MICHEL, giuste deleghe a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DIFESA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO) STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1578/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 4/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

Con sentenza resa in data 4 settembre 2013, la Corte di appello di Roma, nel giudizio di impugnazione proposto dal Ministero della Difesa, nei confronti di T.A., R.S., P.L., M.G., C.L., Ma.Ma., G.S., Fr.Pa., Fo.Sa., F.D.M.S., c.g., D.M.M., Ci.Ro., F.D., in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede – che aveva riconosciuto il diritto degli appellati, dipendenti civili del Ministero della Difesa in servizio presso il C.I.I. (Centro Intelligence Interforze), all’indennità di cui al D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, come rideterminata dal D.P.R. n. 360 del 1996, art. 4 e dal D.P.R. n. 163 del 2002, art. 5, comma 12, respingeva le azionate domande. Riteneva la Corte territoriale che l’indennità in questione, istituita dalla L. n. 78 del 1983, art. 3, nell’ambito del trattamento economico dei militari, fosse stata poi prevista, dal D.P.R. n. 395 del 1995, art. 5, comma 9, per il personale militare che, nella posizione di forza amministrata, fosse impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni dei soggetti in forza effettiva organica presso determinati Enti e Reparti. Nulla autorizzava a ritenere che il legislatore avesse inteso estendere la previsione dell’indennità in questione anche in favore di tutto il personale civile. In sostanza, l’estensione prevista del D.P.R. n. 394, art. 5, comma 9, avrebbe operato, secondo i giudici di appello, solo in favore di quei soggetti che, ai sensi dell’art. 1, appartengono alla carriera militare, sono in posizione di forza amministrata, ovvero forza effettiva, aggregata e potenziale, nella sua diversificata composizione ex D.P.R. n. 167 del 2006, e operano con le stesse modalità dei soggetti in forza effettiva organica (personale, dunque, pur sempre militare, ma non in forza effettiva organica).

Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono i lavoratori, prospettando due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso il Ministero della Difesa.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, in relazione all’art. 12 disp. gen., anche in combinato disposto con la L. n. 78 del 1983, art. 3 e con il D.P.R. n. 167 del 2006, art. 18. Si dolgono i ricorrenti dell’interpretazione restrittiva del D.P.R. n. 354 del 1995, art. 5, comma 9, offerta dalla Corte territoriale ed assumono che il riconoscimento nei loro confronti dell’indennità di campagna in questione trovi fondamento nell’estensione della medesima, sancita propria dal D.P.R. n. 354 del 1995, citato art. 5, comma 9, alla forza amministrata che ricomprende sia il personale militare che quello civile, come si evince dal D.P.R. n. 1076 del 1976, art. 65.

Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata la violazione e falsa applicazione del contratto – accordo collettivo nazionale del comparto ministeri 1998/2001, art. 28 lettere f) e h) in relazione al D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9. Sostengono i ricorrenti che la contrattazione del Compatto ministeri, all’art. 28, rubricato struttura della retribuzione, indica quali componenti oltre allo stipendio tabellare (lettera a), anche altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge (lettera h), con fonte e predeterminazione legale (tra le quali rientra, appunto, l’indennità di campagna). Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sarebbe proprio l’art. 28, lett. h) a prevedere che nella struttura della retribuzione possa essere inserita l’indennità operativa di campagna di cui si controverte. Nè sarebbe pertinente il richiamo al Fondo unico amministrazione per compenso eventuali prestazioni in situazione disagiate, dato che detto Fondo avrebbe una ratio diversa dall’indennità di campagna ed avrebbe la funzione di incentivare una serie di attività proprie dello status di impiegato ministeriale. Contestano, infine, la ritenuta sussistenza di una diversità di status del personale civile rispetto a quello militare evidenziando che una affermazione della irrilevanza in concreto delle mansioni svolte avrebbe trascurato l’incidenza dell’art. 36 Cost..

I motivi non sono fondati alla luce delle recenti decisioni di questa Corte intervenute in vicende del tutto analoghe (cfr. Cass. 26, aprile 2016, n. 8254; Cass. 27 aprile 2016, n. 8392; Cass. 28 aprile 2016, n. 8443; Cass. 2 maggio 2016, nn. 8608, 8609, 8610).

Occorre precisare, in via preliminare, che i ricorrenti (personale civile operante alle dipendenze del Ministero della Difesa presso il C.I.I. (Centro Intelligence Interforze), hanno chiesto l’applicazione in loro favore del D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate – sercito, Marina e Aeronautica), che ha previsto l’erogazione della indennità di campagna di cui alla L. n. 78 del 1983, art. 3, comma 1, anche al personale che nella posizione di forza amministrata è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3.

Pertanto, il thema decidendum verte sul riconoscimento dell’indennità di campagna, restando estranea al presente giudizio ogni questione relativa alla distinta indennità di supercampagna, istituto incidentalmente richiamato nel primo motivo di ricorso.

Della citata L. n. 78 del 1983, art. 1, che disciplina le indennità operative del personale militare (l’evoluzione del quadro normativo deve tener conto anche della L. 6 marzo 1958, n. 192 e del la L. 5 maggio 1976, n. 187, oggi abrogate), prevede che a quest’ultimo personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica compete un particolare trattamento) economico in relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psicofisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell’avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età.

In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla medesima legge, tra le quali l’indennità di impiego operativo per i reparti campagna, per cui è causa.

Può, in proposito, ricordarsi la ratio delle indennità, nelle quali rientra l’indennità di campagna, della cui estensione si discute, come chiarita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 1995, che ha affermato: “Le indennità di impiego operativo disciplinate dalla L. 23 marzo 1983, n. 78 (radicalmente modificativa del previgente regime) si atteggiano, secondo la stessa definizione legislativa, come un peculiare trattamento economico da porsi in relazione col particolare status dei militari, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego. Queste ultime sono valutate, in una molteplicità di previsioni normative, con riguardo alle specializzazioni ed alle attività dei militari, e comportano l’erogazione di svariati incrementi percentuali dell’indennità operativa di base nonchè l’eventuale attribuzione di alcune indennità supplementari, nonchè una serie di maggiorazioni percentuali in connessione con l’espletamento di specifiche e più gravose mansioni”.

L’indennità in questione è, dunque, attribuita in relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico contrassegnato da particolari requisiti.

Come è stato da questa Corte precisato nelle recenti decisioni sopra citate, l’attribuzione della indennità di campagna D.P.R. n. 394 del 1995, ex art. 5, comma 9, ha come presupposto lo status di militare del dipendente (Esercito, Marina, Aeronautica), e proprio perchè in presenza di tale medesimo status giuridico, il legislatore ha inteso parificare il trattamento retributivo di coloro che operano nelle stesse condizioni ambientali, addestrative e operative, come specificato nella disposizione da ultimo richiamata. Del D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, opera pur sempre con riguardo al personale militare e, dunque, non attribuisce ai ricorrenti, personale civile, il diritto a percepire l’indennità in esame, nè detta norma sollecita dubbi di costituzionalità, nè si presta ad una interpretazione estensiva o evolutiva.

Va rilevato che il D.P.R. n. 394 del 1995, che recepisce il provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, riguardante il personale delle Forze armate, si applica, come espressamente previsto dall’art. 1, al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei Carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

La presenza nelle Forze armate di personale civile e di personale militare non esclude la distinta disciplina dei rapporti di impiego e del trattamento economico.

Il significato che, nel D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, assume il riferimento alla forza amministrata non può essere determinato solo con riguardo alla nozione generale della stessa, che si rinveniva già nel D.P.R. n. 167 del 2006, art. 18 e, ora, nel D.P.R. n. 90 del 2010, art. 455: “La forza amministrata è composta dal personale militare e civile amministrato dagli organismi”, ma tenendo presente la nozione di forza effettiva organica nell’ambito della forza amministrata. L’indennità di campagna è stata estesa al personale militare nella posizione di forza amministrata impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative del personale militare della forza amministrata in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nella L. n. 78 del 1983, medesimo art. 3.

Quindi il rilievo del citato art. 5, comma 9, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di campagna, è nell’equiparazione, in presenza di determinate condizioni, del personale militare della FOAM – forza amministrativa, al personale militare della FOAM che costituisce X) forza effettiva organica, e non all’equiparazione tra personale civile e personale militare della FOAM.

Il giudice amministrativo ha così letto il D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, nel senso che lo stesso ha esteso il beneficio anche al personale militare in servizio presso le strutture di supporto necessarie al funzionamento di quelle menzionate nella L. n. 78, art. 3 (cfr. CdS, decisione n. 2046 del 2011; TAR Piemonte, sentenza n. 1218 del 2012; TAR Campania, sentenza n. 7735 del 2009).

In ragione del tenore e della ratio della norma, non può procedersi all’interpretazione evolutiva chiesta dai ricorrenti o ad una interpretazione estensiva.

Ciò, considerato che l’interpretazione estensiva tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della disposizione (v. Cass., S.U., n. 11930 del 2010), e l’interpretazione evolutiva, tende ad adeguare la formula legislativa ai mutamenti economico-sociali o tecnici intervenuti nel tempo. Nella sostanza l’estensione in questione, non ha mutato la ratio per cui l’indennità di campagna veniva riconosciuta al personale militare.

Nè l’art. 5, comma 9, si presta a dubbi di costituzionalità sia pure sotto il profilo della non manifesta infondatezza, con riguardo ai principi di uguaglianza e parità di trattamento.

Occorre ricordare che la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che “il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l’ordinamento non può prescindere, ma definisce l’essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico” (sentenza n. 89 del 1996). Pertanto, poichè “il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sui perchè una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo” (sentenza n. 241 del 2014).

La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, affermato (Corte cost. n. 155 del 2014) che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis: sentenza n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004).

Particolarmente significativa, nell’applicare tali principi con riguardo al lavoro pubblico contrattualizzato e non (come nella specie) è la sentenza n. 178 del 2015, che nell’escludere una disparità di trattamento afferma: “Il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in sèguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l’area del lavoro pubblico contrattualizzato e l’area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale. Tale eterogeneità preclude ogni plausibile valutazione comparativa sul versante dell’art. 3 Cost., comma 1 e risalta ancor più netta in ragione dell’irriducibile specificità di taluni settori (forze armate, personale della magistratura), non governati dalla logica del contratto”.

La Corte costituzionale ha, altresì, escluso “la possibilità di istituire un utile raffronto, a causa della mancanza di omogeneità, tra le categorie degli appartenenti a Corpi diversi, anche se caratterizzati dalla comune appartenenza all’ordinamento militare” (ordinanza n. 83 del 2009), e che “non è configurabile una violazione dell’art. 3 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza invocato dal giudice rimettente in quanto, in ragione della specialità degli ordinamenti posti a confronto in relazione alle funzioni assolte dalle singole Armi, le posizioni poste in comparazione non sono tra loro omogenee, così che la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata non può considerarsi arbitraria”.

Nella specie, quindi, il diverso status del personale militare e di quello civile, che determina l’attribuzione dell’indennità in questione solo al primo, in ragione della ratio della medesima, esclude che il differente trattamento dia luogo a dubbi di legittimità costituzionale.

Le considerazioni che precedono consentono altresì di escludere che sussista il presupposto – indennità prevista da specifiche disposizioni di legge – posto dai ricorrenti a fondamento dell’operatività della disposizione convenzionale richiamata, e il riferimento al Fondo unico esula dalla ratio decidendi della sentenza di appello, come precisata nell’esaminare il primo motivo di ricorso, ed integra un mero obiter diction.

Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale i ricorrenti si limitano a riproporre le ragioni espresse nei motivi di cui al ricorso ed insistono nel prospettare la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 364 del 1995, art. 5, comma 9, per violazione dell’art. 3 Cost., questione che è stata già affrontata da questa Corte nelle decisioni sopra citate e risolta nei termini già illustrati.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nella fattispecie in esame.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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