Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21698 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. III, 20/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21698
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.D. (OMISSIS), G.A. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMO VENERI, giusto mandato in atti;
– ricorrenti –
contro
RAS ASSICURAZIONI SPA ,in persona del suo Procuratore Avv. C.
A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 11,
presso lo studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e
difende, giusto mandato in atti;
– controricorrente –
e contro
B.D.;
– intimato-
avverso la sentenza n. 2966/2008 del TRIBUNALE di VERONA, depositata
il 30/10/2008; R.G.N. 4715/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato PANARITI PAOLO per delega Avvocato PANARITI BENITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.D. e G.A. convenivano, dinanzi al Giudice di Pace, B.D. e la R.A.S. s.p.a. per sentir dichiarare l’esclusiva responsabilità di questi ultimi nella produzione dell’incidente stradale per cui è causa e per sentirli condannare a rifondere tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre le spese sostenute per il trasporto dell’auto incidentata.
Si costituivano B.D. e la R.A.S. s.p.a.
Il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità di B.D. e condannava i convenuti in solido a pagare a P.D. la somma di Euro 764,74 ed a G.A. la somma di Euro 3.534,32 oltre accessori.
Avverso detta sentenza proponevano appello P. e G. sul quantum.
B.D. e la R.A.S. si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello e svolgevano appello incidentale contro la condanna alle spese di lite.
Gli appellanti principali eccepivano la nullità della procura alle liti conferita dagli appellanti incidentali al loro difensore e la conseguente inammissibilità della loro costituzione in secondo grado.
Il Tribunale di Verona respingeva preliminarmente l’eccezione di nullità della procura alle liti; accoglieva parzialmente l’appello principale aumentando la complessiva somma dovuta a P. di Euro 1.050,00 e a G. di ulteriori Euro 530,83; accoglieva l’appello incidentale e compensava integralmente le spese di lite del doppio grado del giudizio condannando gli appellanti principali a restituire alla R.A.S. quanto pagato, dopo il primo grado.
Proponevano ricorso per cassazione P.D. e G.A. con quattro motivi.
Resisteva con controricorso l’Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.).
All’udienza del 10 maggio 2011 questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava ritualmente notificato al litisconsorte necessario B.D., ordinava la rinnovazione della notifica a quest’ultimo nel termine di 40 giorni.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si è provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso giusta l’ordinanza di questa Corte del 10 maggio 2011.
La documentazione, relativa all’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è ricevibile perchè tardiva in quanto prodotta all’udienza del 22 settembre 2011.
Con i quattro motivi parte ricorrente rispettivamente denuncia:
1) “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 in relazione all’art. 75 cod. proc. civ., art. 163 cod. proc. civ., art. 164 cod. proc. civ., art. 166 cod. proc. civ., art. 167 cod. proc. civ.”;
2) “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 in relazione agli artt. 75, 163 c.p.c.;
3) “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 in relazione agli artt. 171 e 291 cod. proc. civ. – e art. 112 cod. proc. civ.”;
4) “violazione dell’art. 340 c.p.c., nn. 4 e 5 in relazione all’art. 92 cod. proc. civ. e D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3”.
Tali motivi non possono essere esaminati data l’improcedibilità del ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011