Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21697 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. III, 20/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C. (OMISSIS), S.S.

(OMISSIS), S.F. (OMISSIS), S.

C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, Via

Quetti Ugo, 350, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MACCARRONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PRIVITERA SALVATORE giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Via

Trionfale 6812, presso lo studio dell’avvocato DISTEFANO FRANCESCO

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di

GRAMMICHELE, depositata il 20/01/2009; R.G.N. 234/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato PRIVITERA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 696 c.p.c., presentato dinanzi al Tribunale di Caltagirone (sezione distaccata di Grammichele), D.C. G. esponeva che alcuni alberi di agrumi della sua azienda agricola erano stati danneggiati da un incendio sviluppatosi nel fondo limitrofo di proprietà G. – S.. Tali danni venivano quantificati dallo stesso D. nella misura di Euro 1.483,70.

G.C., S.F., S.S. e S.C., costituendosi in giudizio, sollevavano preliminarmente l’eccezione di incompetenza del giudice adito.

Sostenevano infatti che il D., avendo quantificato i lamentati danni in complessivi Euro 1.483,70, avrebbe dovuto proporre il ricorso per accertamento tecnico preventivo al Giudice di Pace di Grammichele e non al Tribunale. I G. e S. chiedevano pertanto di condannare D.C.G. al pagamento di spese e compensi del giudizio ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

Il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza, affermando la competenza del Giudice di Pace di Grammichele, ma non si pronunciava sulle spese del giudizio.

Propongono ricorso per cassazione G.C., F. S., S.S. e S.C. con un unico motivo.

Resiste con controricorso D.C.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Omessa pronuncia in ordine alle spese processuali”.

Sostengono i ricorrenti che il Giudice di primo grado ha errato nel non decidere anche riguardo alle spese ed ai compensi del giudizio, avendo reso un’ordinanza con la quale chiudeva il procedimento dinanzi a sè. In relazione al concetto di sentenza che chiude il processo ai sensi dell’art. 91 c.p.c. la soccombenza, prosegue parte ricorrente, può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l’art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito.

Il motivo è inammissibile.

Il provvedimento con cui il giudice pronuncia riguardo alla propria incompetenza per ragione di valore, per la parte relativa alla declinatoria della competenza, ha infatti natura di sentenza con la duplice conseguenza della pertinenza della statuizione sulle spese del processo e della impugnabilità dell’indicata statuizione con l’appello e non con ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Nel caso in esame il Tribunale di Caltagirone ha errato nell’applicazione della norma di cui all’art. 279 c.p.c. pronunciando sulla sua incompetenza con ordinanza anzichè con sentenza.

Tuttavia tale ordinanza ha carattere decisorio sulla competenza e natura di sentenza e, come tale, il normale mezzo di impugnazione è l’appello e non il ricorso per cassazione;

La giurisprudenza ha al riguardo stabilito che l’ordinanza di incompetenza con riguardo alla omessa statuizione sulle spese processuali non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass., 15 luglio 1993, n. 623).

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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