Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21697 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21697

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 537-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

HOTEL CLUB ELORO SRL, RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENZIA DI SIRACUSA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 103/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 103/16/2015, depositata il 13 gennaio 2015, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – rigettò l’appello proposto dalla locale Direzione provinciale di Siracusa dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della società Hotel Club Eloro S.r.l., nel contraddittorio anche con Riscossione Sicilia S.p.A., avverso la sentenza della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’impugnata cartella di pagamento per tributi vari relativa alle annualità 1990 e 1991, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria fosse incorsa in decadenza nell’esercizio della riscossione.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

L’agente della riscossione intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, assumendo che erroneamente la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto essere l’Amministrazione incorsa in decadenza, atteso che, per effetto dei diversi provvedimenti di sospensione e proroga dei termini per la riscossione nei confronti dei soggetti beneficiari della sospensione di quest’ultima per il sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990, il termine finale per la riscossione stabilito a pena di decadenza non poteva ancora ritenersi decorso alla data del 21 dicembre 2006 di notifica della cartella impugnata.

Il motivo e, quindi, il ricorso su di esso unicamente basato devono ritenersi inammissibili (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), avendo questa Corte (cfr.Cass. sez. 5, 5 maggio 2011, n. 9891; più di recente in senso conforme Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2434), chiarito che, in tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicchè l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari.

Ciò è quanto è dato rilevare nel presente giudizio, ove, dunque, al tempo della notifica della cartella, per la riscossione dei tributi erariali afferenti agli anni 1990 e 1991 il termine di decadenza, da intendersi comunque riferito alla sopravvenuta disciplina del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. b), n. 2 convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005, in difetto della suddetta prova, doveva intendersi irrimediabilmente decorso.

Nè la ricorrente Amministrazione ha prospettato a sostegno del ricorso argomenti nuovi idonei a giustificare una rimeditazione dell’orientamento dinanzi espresso, al quale la sentenza impugnata risulta essersi uniformata.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, secondo soccombenza, la condanna dell’Amministrazione ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Nulla va statuito riguardo alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente Amministrazione e l’intimata Riscossione Sicilia S.p.A., che non ha svolto difese.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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