Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21697 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 06/09/2018), n.21697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20586-2016 proposto da:

PIAMPIANI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO DIAMANTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA CIARROCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 555/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che PIAMPIANI S.R.L. impugna la sentenza App. Ancona 9.5.2016, n. 555/2016, con la quale è stato respinto il suo appello avverso la sentenza Trib. Fermo 14.4.2012, n. 224 di declaratoria dell’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2, dei pagamenti effettuati in suo favore, nel corso del cd. periodo sospetto, dalla (OMISSIS) s.r.l., poi fallita con sentenza del medesimo tribunale del 11.3.2003;

considerato che la corte d’appello ha riconosciuto il valore univocamente indiziario di un documento, una lettera circolare ai creditori della (OMISSIS) s.r.l., indirizzata anche all’odierna ricorrente, con la quale si proponeva la ristrutturazione della propria grave esposizione debitoria, con pagamento ridotto al 40% e dilazione, circostanza idonea al concreto collegamento psicologico del creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza; in pari tempo, la continuazione delle forniture, che pur era seguita, non era dotata di valenza opposta, stante la sua ambiguità, mentre non risultava provata alcuna “affidabilità bancaria”;

che con il ricorso, in unico motivo, la ricorrente contesta la decisione, ribadendo l’infondatezza dell’azione revocatoria, non essendo stata provata, neppure presuntivamente, la propria scientia decoctionis, stante l’incongruità dell’accordo di risistemazione del debito rispetto al successivo tempo dei pagamenti; denuncia, così, violazione e falsa applicazione tanto della L. Fall., art. 67 (testo ante riforma) quanto degli artt. 2727 e 2729 c.c.;

che la curatela resiste con controricorso;

ritenuto che il ricorso è inammissibile, già ai sensi dell’art.360-bis c.p.c., n. 1; questa Corte ha in più occasioni affermato che “in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la “scientia decoctionis” in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens” (Cass. 2557/2008; Cass. 20482/2009);

che l’orientamento consolidato di questa Corte precisa che, per dimostrare la sussistenza della consapevolezza circa lo stato d’insolvenza del debitore, sia sufficiente dar prova (anche presuntiva) dell’esistenza, al momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, di circostanze tali da far presumere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di non normale esercizio dell’impresa; una simile circostanza, peraltro, può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l’efficacia probatoria delle presunzioni semplici e, in quanto tali, soggetti a valutazione concreta da parte del giudice di merito da compiersi in applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. 2557/2008; Cass. 8827/2011);

che tale premessa ha condotto la Corte a non considerare decisiva la continuazione del rapporto commerciale, al fine dell’accertamento circa l’effettiva inscientia decoctionis in capo al creditore, alla cui dimostrazione questi è tenuto almeno ove il curatore instauri un quadro probatorio connotato dalla citata valenza indiziaria di circostanze soggettivamente significative, cioè – come nel caso – del tutto proprie sia del rapporto bilaterale fra accipiens e solvens, sia della esteriorizzazione della difficoltà finanziaria del secondo, in tale chiave essendo stata ricostruita dai giudici di merito la rinegoziazione del debito al 40% e con dilazioni per come proposta a fine 2001 a tutti i creditori ed eseguita nei mesi successivi; così non sono concludenti “la inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, nè l’esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano una florida situazione dell’impresa poi fallita, nè la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all’imprenditore di superare la situazione di insolvenza” (Cass. 10629/2010); nella specie, la corte d’appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento osservando come, dalla citata lettera circolare, si evincesse proprio una seria situazione di dissesto economico della società poi fallita, a nulla rilevando la successiva continuazione dei rapporti commerciali tra le due imprese;

che inoltre, con la proposizione del presente ricorso, la Piampiani s.r.l. non individua una più specifica violazione di legge, essendo le premesse in diritto su cui si fonda la motivazione della sentenza impugnata sostanzialmente coincidenti con l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (in precedenza ricordato), risolvendosi piuttosto l’impugnazione nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede; va invero ribadito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014); è agevole osservare che la corte ha esaminato tutti gli elementi di prova dibattuti nel contraddittorio ed ai quali il ricorrente fa riferimento;

ritenuto pertanto il ricorso inammissibile, conseguendone la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte costituita, delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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