Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21696 del 26/08/2019

Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 26/08/2019), n.21696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3621-2015 proposto da:

V.R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO CICCARELLI;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO

IACOBUCCI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO MASTRANGELO,

ANGELA CASAMASSIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1544/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 944 del 2006, accolse la domanda di V.R.S. e per l’effetto condannò P.G. a demolire il manufatto realizzato in sopraelevazione al secondo piano del fabbricato di sua proprietà, per violazione della distanza dal muro di confine con la proprietà dell’attrice, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di lite.

2. La Corte d’appello, con sentenza pubblicata il 19 novembre 2013, ha riformato la decisione osservando che: a) dalla CTU disposta in grado di appello era emerso che il manufatto realizzato dall’appellante P. non violava le distanze in quanto edificato in aderenza; b) sul punto la difesa dell’appellata non aveva formulato osservazioni fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, quando aveva depositato CT di parte che conteneva critiche apodittiche e comunque tardive, che avrebbero dovuto essere formulate al momento dell’accertamento per il corretto svolgimento del contraddittorio; c) che la richiesta di rimessione degli atti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio era priva di fondamento, in assenza di documentazione comprovante il titolo di comproprietà.

3. Per la cassazione della sentenza V.R.S. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso P.G.. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 102,112,113 e 116 c.p.c. e si contesta, in via preliminare, la mancata rimessione degli atti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell’immobile oggetto della domanda di demolizione/arretramento, quali risultavano dalla documentazione catastale acquisita dal CTU (visura storica), che non era stata contestata dalla P.. Si contesta, inoltre, che la Corte d’appello sarebbe incorsa in ultrapetizione e, nel merito, che non avrebbe posto a fondamento della decisione tutte le prove proposte dalle parti nonchè i fatti non contestati.

2. Con il secondo motivo è denunciata, in subordine, nullità della sentenza o del procedimento, e si contesta la mancata integrazione del contraddittorio nei termini già prospettati con il primo motivo.

3. Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.

3.1. Non è in discussione il principio secondo cui l’azione volta alla rimozione o comunque all’arretramento a distanza legale di opere assunte come abusivamente eseguite ha natura reale, e pertanto richiede la presenza nel giudizio di tutti i proprietari della costruzione in assunto illegittima (cfr. tra molte, Cass. 28/04/2016, 8468).

Nella specie, la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione dell’appellata, di rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro i quali risultavano litisconsorti necessari in quanto contitolari dell’immobile oggetto della domanda di demolizione/arretramento, per “mancanza di documentazione del preteso titolo di comproprietà”, reputando non sufficiente la titolarità catastale degli immobili che “non dimostra la proprietà immobiliare”.

3.2. L’affermazione è erronea.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio non può limitarsi ad assumere genericamente l’esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l’onere di indicare le persone che a suo dire dovrebbero partecipare al giudizio e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità della integrazione, che non debbono apparire prima facie pretestuose o infondate (ex plurimis, Cass. 27/05/2009, n. 12346; Cass. 15/07/2005, n. 15086).

L’applicazione del principio indicato nel contesto delle azioni a difesa della proprietà comporta che debba ritenersi assolto l’onere che grava sulla parte eccipiente quando, come nella specie, la comproprietà dell’immobile emerga dalla documentazione catastale non contestata dalla controparte.

Le risultanze catastali, pur non provando di per sè la proprietà immobiliare, hanno efficacia di elementi presuntivi (presunzione de facto sulla veridicità di quanto in esse affermato, ex plurimis, Cass. 07/07/2017, n. 16775) che, in assenza di contestazione, costituiscono ragioni di fatto e di diritto prima facie non pretestuose o infondate della necessità di integrare il contraddittorio.

4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al giudice di primo grado anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari (quale giudice di primo grado), in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2019

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