Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21696 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26129-2015 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. BONGHI 32-D,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE D’IPPOLITO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LADISPOLI;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1936/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1936/9/2015, depositata il 27 marzo 2015, la CTR del Lazio, rideterminando nella metà di quello accertato dall’ente locale, il valore di aree edificabili ai fini ICI per gli anni dal 2006 al 2009, accolse parzialmente l’appello proposto dal Comune di Ladispoli nei confronti del sig. I.E. avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento degli avvisi di accertamento ad esso notificati per le annualità in questione.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia carente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti fondamentali della controversia, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione delle norme in materia di ICI e della precedente sentenza di questa Corte n. 18063 del 4/8/2010 riferita agli stessi terreni.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, della L. n. 212 del 2000, art. 7,comma 1, e della L. n. 212 del 2000; carente ed incongrua motivazione, rilevando come la decisione della CTR, nel rideterminare, senza alcun riferimento concreto, nella metà il valore delle aree edificabili rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, non solo non consenta di verificare se detta stima abbia tenuto conto dei parametri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, ma abbia attribuito ai terreni un valore per il quale l’onere probatorio spetta indubitabilmente all’Amministrazione comunale, senza che quest’ultima ne abbia dato alcuna dimostrazione.

Il primo motivo è inammissibile, essendo in esso compendiate plurime censure per violazione di norme di diritto (senza che queste neppure siano state indicate) e vizio di motivazione, quest’ultimo peraltro riferito alle ipotesi d’insufficiente o contraddittoria motivazione, riferite alla vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, norma non più applicabile, ratione temporis, al presente giudizio (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053).

L’unico profilo che possa essere oggetto di autonoma valutazione è il riferimento alla violazione di una pronuncia resa da questa Corte, la n. 18063 del 4 agosto 2010, riferita agli stessi terreni, ma ad annualità diverse, resa tra il Comune di Ladispoli e la DA.RO.ER. S.r.l, che il ricorrente indica come propria dante causa nel possesso dei medesimi terreni.

Sennonchè, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è assorbente in proposito il rilievo in forza del quale la pronuncia in oggetto non potrebbe mai acquisire efficacia di giudicato esterno in ordine al valore che il contribuente assume doversi attribuire alle aree in oggetto, di Euro 2,50 al mq, trattandosi di pronuncia di mero rito intervenuta tra il Comune di Ladispoli e la dante causa dell’odierno ricorrente per difetto di valida procura speciale.

Viceversa è manifestamente fondato il secondo motivo, in relazione al primo profilo relativo alla denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, atteso che la rideterminazione del valore delle aree nella metà di quello stimato dal Comune negli atti impositivi, senza l’indicazione, da parte dell’impugnata pronuncia, di alcun concreto parametro di riferimento, si pone sostanzialmente in termini di esonero dell’amministrazione dall’onere, su di essa incombente, di provare, nel rispetto dei parametri tassativi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, (tra le molte Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297), le effettive potenzialità edificatorie delle aree in oggetto, valutata l’incidenza dei vincoli ad esse afferenti, solo genericamente richiamati nella decisione impugnata, laddove la CTR, attesa la natura d’impugnazione- merito del processo tributario, avrebbe dovuto invece formulare un proprio giudizio estimatorio sulla base degli elementi provati e comunque incontroversi (cfr. Cass. sez. 5, 23 dicembre 2000, n. 16171).

Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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