Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21695 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 27/10/2016), n.21695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4788/2014 proposto da:

D.L.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentano e difeso

dall’Avvocato OLINDO DI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1660/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

27/6/2013, depositata il 17/7/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza n. 1660/2013, depositata in data 17 luglio 2013, la Corte di appello di Palermo confermava, sulla base della disposta consulenza tecnica d’ufficio, la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva respinto la domanda proposta da D.L.S. nei confronti dell’I.N.P.S., intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto al ripristino dell’indennità di accompagnamento, per difetto del requisito sanitario.

Avverso detta sentenza D.L.S. ricorre per cassazione con tre motivi.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Con i motivi il ricorrente denuncia erronea e falsa interpretazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, come modificato ed integrato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2, in relazione alla L. n. 118 del 1971, del D.M. 5 febbraio 1992, in relazione al D.Lgs. n. 509 del 1988, violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 133 c.p.c. e art. 111 Cost., o nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed ancora violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.. Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle controdeduzioni dell’appellante alla consulenza di secondo grado miranti ad evidenziare errori di valutazione e giudizi illogici ed inesatti specie in considerazione del fatto che si era in presenza di un soggetto con plurimi ricoveri in t.s.o., costantemente assistito presso il C.T.A. di (OMISSIS) che non era in grado di gestirsi e provvedere autonomamente alle necessità della vita quotidiana (come da consulenza psichiatrica di parte). Si duole altresì del fatto che la Corte territoriale abbia in modo del tutto acritico aderito alle conclusioni del c.t.u. senza motivare realmente in ordine a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, presentano profili di inammissibilità e sono comunque manifestamente infondati.

Quanto alla omessa valutazione delle “controdeduzioni avverso la bozza di c.t.u.”, il motivo pare prospettare un error in procedendo ancorchè il vizio risulti rubricato come violazione di legge. In ogni caso, si tratta di rilievi mossi ad una “bozza” di c.t.u. e non si evince che di tali rilievi il c.t.u. non abbia tenuto conto nella relazione definitiva (mancando la riproduzione del contenuto della consulenza di secondo grado nè essendo quest’ultima allegata al ricorso per cassazione). Peraltro si rileva dalla stessa sentenza impugnata che l’ausiliare aveva reso chiarimenti “in replica alle osservazioni di parte appellante, ai quali si fa espresso rinvio”, il che smentisce l’assunto di una totale immotivata pretermissione delle critiche mosse all’elaborato peritale.

Per il resto, sotto una prospettazione di motivi operata ai sensi sia del n. 3 che del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., parte ricorrente fa valere esclusivamente censure sulla congruità e logicità della motivazione, nonostante il controllo sulla stessa non rientri più nel catalogo dei casi di impugnazione per cassazione a seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Nella specie, parte ricorrente, prestato ossequio formale alla nuova lettera della norma, lamenta in realtà un difetto di completezza e di congruità logica della motivazione della sentenza impugnata, sicchè la doglianza investe non il mancato esame, ma l’insufficienza o l’irragionevolezza della motivazione, evocando un tipo di controllo non più ammissibile.

Non solo, ma ciò che si lamenta non essere stato esaminato corrisponde non ad un fatto storico, ma all’allegazione difensiva a contenuto tecnico operata su di esso, vale a dire la valutazione fattane nel giudizio d’appello dal consulente della parte odierna ricorrente. Più precisamente, il ricorso censura la mancata motivazione sulle deduzioni difensive svolte, aventi ad oggetto a loro volta il giudizio sul pretesi errori di valutazione commessi dal consulente d’ufficio. In definitiva, dunque, la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riguarda non il fatto controverso ma il giudizio formulato su di esso.

Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – Infine, non vi è luogo a condanna della parte soccombente alle spese, avendo già la Corte cli appello dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero del ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. – con modificazioni – nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento avviato successivamente al 2 ottobre 2003.

6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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