Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21695 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. III, 20/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER

LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati DI CIOLLO FRANCESCO,

AGOSTINI TIZIANA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMA (OMISSIS), ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, IMPRESA

APPALTI CIRF SRL;

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco On.le A.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,

presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIETRO BONANNI giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., M.R.

(OMISSIS), IMPRESA APPALTI CIRF S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 230/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 5/5/2008, R.G.N. 601/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega dell’Avvocato

GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del gennaio 2009 la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria di R. M. avanzata nel 1996 nei confronti del Comune di Roma, della CIRF impresa appalti s.r.l. e della Italiana assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni derivati dalla caduta causata dalle radici degli alberi su un tratto di strada rialzato sulle seguenti considerazioni:

1) la domanda della M. nei confronti dell’impresa appaltatrice CIRF e della sua assicurazione Italiana assicurazioni s.p.a., eccipienti la loro carenza di legittimazione, non era proponibile poichè fondata su inadempimento contrattuale, che soltanto il Comune, committente della manutenzione della strada, poteva far valere, ed infatti aveva chiesto di esser manlevato da costoro;

2) la M. in primo grado aveva dedotto il pericolo occulto dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – e perciò la responsabilità per la custodia in secondo grado era inammissibile – correttamente escluso perchè le condizioni del marciapiedi erano visibili – ore 12,30 in una giornata di tempo sereno – e prevedibili poichè i luoghi erano conosciuti alla danneggiata che infatti stava entrando nel negozio del marito;

3) la doglianza sull’eccessività delle spese liquidate dal giudice di primo grado era generica perchè la censura non individuava alcuna violazione delle tabelle, mentre il diritto al rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, per il principio di causalità dovevano esser a carico dell’attrice. Condannava poi quest’ultima al pagamento del 50% delle spese processuali e liquidava, in tale percentuale, per onorari, diritti e spese, a favore della Cirf impresa appalti e della Italiana Assicurazioni, Euro 1.700,00.

Ricorre per cassazione M.R. cui resiste il Comune di Roma che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. i ricorsi vanno riuniti.

1.- Con il primo motivo la ricorrente principale deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme. Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione- Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sotto il profilo della legittimazione passiva delle appellate CIRF s.r.l. e della Italiana Assicurazione”, lamentando l’esclusione della corresponsabilità dell’impresa appaltatrice, custode della strada, e del Comune, a norma degli artt. 2049 e 2055 cod. civ. e conclude con il seguente quesito di diritto: “In caso di danno da fatto illecito, è legittimo escludere che il terzo danneggiato possa agire direttamente anche nei confronti del soggetto appaltatore qualora allo stesso e al soggetto appaltante possa ascriversi una colpa concorrente alla quale si ritiene debbano entrambi, a diverso titolo, rispondere del danno relativo all’azione dedotta in giudizio?”.

1.1- Con il secondo motivo la stessa ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme. Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” con cui lamenta che la Corte di merito non ha valutato l’esistenza dei presupposti per la configurabilità nella fattispecie della responsabilità a norma dell’art. 2051 c.c., alternativa alla responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., e conclude con il seguente quesito di diritto: “è legittimo escludere nel caso di responsabilità della P.A. la risarcibilità del danno ex art. 2051 c.c. al rilievo che l’azione di responsabilità per custodia avrebbe un piano eziologico e probatorio diverso, in considerazione che viceversa è mancata la prova del fortuito?”.

I motivi, congiunti, sono inammissibili.

Ed infatti dapprima e nei confronti dell’appaltatore la Corte di merito ha affermato (pag. 3, 3^ e 4^ cpv) : “Ciò che viene imputato alla società appaltatrice .. è un inadempimento contrattuale che pertanto non può che esser fatto valere da chi sia parte di detto contratto, ovvero dal Comune di Roma… ma non da un terzo estraneo al rapporto contrattuale” e “In sostanza, come esattamente indicato dal giudice di primo grado, il danneggiato non ha azione diretta nei confronti della società appaltatrice, ma solo nei confronti del comune, atteso che non si versa in ipotesi in cui il danno si assume cagionato da un comportamento materiale della prima, ma da un inadempimento contrattuale”.

Quindi, nei confronti del Comune la stessa Corte ha rilevato: (pagina successiva, 3^ e 5^ cpv): ” .. si osserva che il giudice di primo grado ha esattamente, sulla base delle allegazioni della parte, ritenuto la fattispecie inquadrabile nell’ambito dell’art. 2043 c.c… tale inquadramento non è stato oggetto di censura alcuna…

D’altro canto ogni diversa prospettazione sarebbe inammissibile…

proposta in primo grado domanda di risarcimento danni ex art. 2043 la domanda di responsabilità in custodia … è soggetta in appello al divieto di ius novorum.”.

Dunque il giudice del merito dapprima ha interpretato la domanda nei confronti dell’appaltatore – terzo per la danneggiata – come accertamento di responsabilità contrattuale. Poi ha escluso l’esistenza in fatto della responsabilità del Comune a norma dell’art. 2043 cod. civ., e l’ammissibilità dell’esame della responsabilità del Comune e dell’appaltatore ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. – custodia della strada – per intempestività della relativa domanda.

Pertanto, al fine di consentire a questa Corte il controllo di legittimità e di logicità sull’interpretazione delle domande effettuata dai giudici di merito sia sul tipo di responsabilità – contrattuale o extracontrattuale – chiesta nei confronti dell’impresa Appalti CIRF, sia, nell’ambito di quest’ultima, se chiesta fin dall’atto introduttivo del giudizio anche per il rapporto di custodia sulla strada, era onere della M. trascrivere in ricorso il contenuto dell’atto di citazione e quindi individuare gli errori ermeneutici e giuridici commessi dal giudice di merito.

Non avendo ottemperato a tali oneri la censura è inammissibile.

3.- Con il terzo motivo la suddetta deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme. Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” lamentando che il giudice di merito ha escluso la responsabilità a norma dell’art. 2043 c.c. avendo limitato l’esame all’insidia o trabocchetto, esclusi per le condizioni di tempo e per la conoscenza del luogo da parte della danneggiata, circostanze che tutt’al più potevano indurre alla determinazione del concorso della stessa, e non avendo esaminato la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. e conclude con il seguente quesito di diritto: “E’ legittimo escludere nell’azione ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. l’apporto determinante della prova del fatto storico offerta dal danneggiato qualora viceversa non sia stata provata l’interruzione del nesso di causalità e/o il concorso di colpa del danneggiato stesso?” Il motivo, la cui censura è da limitare per le ragioni suesposte all’art. 2043 cod. civ., è inammissibile (Cass. 20953/2006) nella parte in cui si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto la Corte di merito ad escludere l’imprevedibilità, l’invisibilità e l’inevitabilità della sconnessione del marciapiede, elementi costitutivi sui quali, secondo la Corte di merito, la M. ha imperniato la domanda ai sensi del precitato art. 2043 cod. civ. 4.- Con il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme. Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e lamenta la regolamentazione delle spese nei confronti dell’appaltatore e della sua società di assicurazioni, chiamati anche dal Comune, e conclude con il seguente quesito di diritto: “in caso di soccombenza dell’attore, tenuto conto delle gravi lesioni subite e dei postumi permanenti accertati dal Tribunale, a mezzo di C.T.U., quale conseguenza diretta della caduta sulla pubblica via, possono ritenersi giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2”.

Il motivo è infondato, dovendosi riaffermare che la facoltà di compensare le spese, prevista dall’art. 92 c.p.c., comma 2, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, che non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale facoltà.

5.- Il ricorso incidentale condizionato del Comune è inammissibile (Cass. 25821/2009).

6.- Poichè la controversia è stata introdotta allorchè sussistevano oscillazioni giurisprudenziali sulla sussunzione della responsabilità della P.A. per omessa manutenzione delle strade nell’art. 2043 cod. civ. ovvero nell’art. 2051 cod. civ. sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione con il Comune di Roma.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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