Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21695 del 14/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21695 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
FIORINELLI Vincenzo, MASTROGIOVANNI Nicandxo, ASCOLI Sabato,
MONTECASINO Antonio, STELLATO Massimo e DE LELLIS Mario, rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Gabriele De Paola, con domicilio eletto nel
suo studio in Roma, via Giulia di Colloredo, n. 46/48;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Rama, via dei Portoghesi, n. 12;
cantroricorrente

Data pubblicazione: 14/10/2014

‘.‘

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia in data 21
giugno 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alber-

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in

data 21 giugno 2013, ha respinto i ricorsi riuniti per equa
riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, depositati il 29 giugno 2010 ed il 15 luglio 2010 da Vincenzo Fiorinelli e dagli altri istanti indicati in epigrafe per
l’eccessiva durata di un processo amministrativo in materia di
pubblico impiego, rilevando che il giudizio presupposto, iniziato nel giugno 2002, si era concluso con decreto di perenzione del 24 ottobre 2011, indice di una sostanziale mancanza
di interesse dei ricorrenti per una pronuncia di merito;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello
Vincenzo Fiorinelli e gli altri litisconsorti hanno proposto
ricorso, con atto notificato il 10 gennaio 2014, sulla base di
quattro motivi;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;
che in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

to Giusti;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dell’art. 2 della

renzione del giudice amministrativo non può costituire motivo
per escludere il diritto della parte ad un’equa riparazione
per la durata irragionevole del giudizio stesso, tanto più in
una vicenda nella quale i ricorrenti hanno depositato

(in data

8 aprile 2010) apposita istanza di prelievo, venendo con ciò
meno ogni presunzione di disinteresse delle parti rispetto alle sorti del giudizio;
che il motivo è fondato;
che, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio
da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere
insussistente il danno per disinteresse delle parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo
ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del
limite di durata ragionevole del processo: ne consegue che va
riconosciuto il diritto all’equa riparazione con riferimento
al superamento del termine di durata decorso il primo triennio, potendosi limitare l’ammontare annuo dell’indennizzo solo

– 3 –

legge n. 89 del 2001, sul rilievo che la dichiarazione di pe-

in considerazione dell’esiguità della causa dichiarata perenta
(Cass., Sez. I, 2 gennaio 2014, n. 15);
che da questo principio la Corte d’appello si è discostata;
che l’accoglimento del primo mezzo determina l’assorbimento

lazione e falsa applicazione dell’art. 3,

coma 5, della legge

n. 89 del 2001; del terzo, con cui i ricorrenti censurano violazione e falsa applicazione degli artt. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge

6 agosto 2008, n. 133, come innovato

dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato A al d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, 6, par. l, della CEDU, 2 della legge n. 89 del
2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ., e violazione del principio di

overruling;

del quarto,

mediante il quale viene prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come innovato dall’art. 3, comma

23,

dell’Allegato A al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per contrasto
con l’ art. 77, secondo comma, Cost., con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. (in riferimento all’art.
71, comma 2, del codice del processo amministrativo e all’art.
2 della legge n. 89 del 2001), e con l’art. 3, secondo comma,
Cost.;
che il decreto impugnato è cassato;

4

degli altri motivi: del secondo mezzo, con cui si censura vio-

che la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di
Perugia, che la deciderà in altra composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,

assorbiti

gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche
per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello
di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 settem-

mut QUESTI mialn

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