Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21694 del 26/08/2019

Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 26/08/2019), n.21694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23776-2015 proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato CHIARA

BORROMEO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA,

VIA ALESSANDRIA 25;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE BANCA NAZIONALE delle COMUNICAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore

A.C.G.P.d.P., rappresentata e difesa dagli Avvocati ROBERTO

ANTONUCCI e MARINA GRADASSI ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Rusich Sonia in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7078/2014 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 18.11.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 4.7.2008, la FONDAZIONE BANCA NAZIONALE delle COMUNICAZIONI conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma C.F., chiedendo la condanna del medesimo al taglio dei rami degli alberi protendenti dal fondo di proprietà del C. a quello confinante di proprietà dell’attrice, nonchè la condanna all’estirpazione degli alberi di fico e di lauro e di qualunque altro albero posto a ridosso del confine o al taglio della sommità degli alberi medesimi nella parte in cui sovrastavano il muro di confine, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio C.F., il quale, premettendo che gli alberi erano stati piantati da oltre 60 anni, affermava che, nelle more, essendo giunto il momento favorevole al taglio dei rami, era stata effettuata la potatura di quelli protendenti sul cortile di proprietà dell’attrice.

Espletata CTU, con sentenza n. 5413/2012 depositata in data il 15.3.2012, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attrice, condannando il convenuto al taglio dei rami degli alberi sul suo fondo prospicienti su quello confinante dell’attrice e alla potatura in altezza di quelli eccedenti l’altezza del muro di confine; rigettava la domanda di risarcimento dei danni.

Contro tale sentenza proponeva appello il C., chiedendone la riforma, previo riconoscimento dell’eccepita usucapione, con rigetto della avversa domanda e con la condanna della Fondazione alle spese del giudizio, deferendo giuramento decisorio alla controparte.

Si costituiva la Fondazione B.N.C., eccependo l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire, non essendo stata disposta la rimozione delle piante ma solo la loro riduzione in altezza; l’inammissibilità dell’eccezione di usucapione, in quanto proposta per la prima volta in appello; l’irritualità del deferito giuramento decisorio e il rigetto del gravame nel merito.

Con sentenza n. 7078/2014, depositata in data 18.11.2014, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione C.F. sulla base di sei motivi; resiste la Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi di appello e violazione del principio di autosufficienza.

L’eccezione appare superabile in ragione della, seppur sintetica, motivazione in ordine alle ragioni dell’appello, enucleabili dal contesto argomentativo dell’atto.

2. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e contraddittorietà della stessa (art. 360 c.p.c., n. 5)”, poichè la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare la CTU, condannando il C. a recidere i rami che si protendevano nella confinante proprietà dell’appellata Fondazione, ed a tagliare le piante sul confine, la cui altezza superava il muro e fino alla sommità di esso; laddove la CTU, invece, sconsigliava di ricorrere alla rimozione della parte superiore, in quanto essa lasciava una ferita esposta, nella quale si insediavano insetti e agenti patogeni con formazioni di marcescenza. Peraltro, la sentenza d’appello non avrebbe preso in esame altro fatto decisivo, riguardante la individuazione degli alberi che avrebbero dovuto essere oggetto di taglio nella parte superiore.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 18 novembre 2014) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ovvero (come nella specie) di contraddittorietà della stessa – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere all’esame del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è traccia alcuna, se non l’apodittica affermazione di una, non altrimenti spiegata, decisività (rispetto all’esito della lite) delle risultanze della CTU, che sconsigliava di ricorrere alla rimozione della parte superiore, e della individuazione di quali alberi avrebbero dovuto essere oggetto di taglio nella parte superiore.

2.3. – Così formulate le censure si risolvono, piuttosto, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto e delle conseguenze di diritto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, onde sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui (come avvenuto nella specie) abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Nullità per violazione di legge (art. 892 c.c. in relazione all’art. 1158 c.c.)” in quanto già nella comparsa di costituzione, il medesimo aveva rilevato che gli alberi erano stati piantati, nel sito attuale, circa 60 anni prima (almeno 40 per il CTU) e che mai alcuno aveva chiesto il loro taglio. A fronte di ciò i giudici di merito non avevano ritenuto di dare peso alla vetustà delle piante, con conseguente maturazione del termine per l’usucapione.

3.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

3.2. – La Corte di merito ha, correttamente, rilevato come fosse inammissibile l’eccezione di usucapione, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello in paese violazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c..

Dal contenuto del ricorso in cassazione si evince, infatti, che il ricorrente aveva rilevato (fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) che gli alberi erano stati piantati nella loro attuale ubicazione circa 60 anni prima e che mai, prima dell’atto di citazione da cui origina il giudizio, alcuno avesse chiesto il loro taglio. Ma un tale assunto, in difetto di uno specifico richiamo al contenuto della comparsa di costituzione in primo grado, non consente di poter configurare la tempestiva proposizione di una effettiva eccezione di usucapione degli alberi, come invece dedotto dal ricorrente, senza peraltro rispettare la necessaria autosufficienza del ricorso.

3.3. – E’ principio consolidato che i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, debbano essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018).

Il ricorrente ha, dunque, l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012). Il ricorrente ha il dovere quindi di indicare – mediante anche la trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

3.4. – Peraltro, il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l’art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell’art. 892 c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso (Cass. n. 14632 del 2012).

4. – Con altri motivi, il ricorrente deduce la “Mancata applicazione delle norme del Comune di Roma relative ai Vincoli della Città Storica”, di cui al P.R.G. vigente, finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti e al recupero di spazi esterni e interni (corti, orti, giardini); nonchè le norme a tutela dei beni culturali D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 20 (terzo motivo); la “Nullità per mancato rispetto del protocollo di Kyoto, ratificato con la L. n. 120 del 2002”, che tutela il patrimonio arboreo, volto a contenere le emissioni di gas nocivi (quarto motivo); la “Nullità per violazione e mancata applicazione della L. n. 10 del 2013”, i cui artt. 6 e 7 tutelano il patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici, così come la L. n. 449 del 1997, art. 43 come modificata dalla L. n. 10 del 2013, che prevede sia favorito l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane (quinto motivo).

4.1. – Tutti questi motivi, in quanto formulati e proposti per la prima volta nel ricorso per cassazione sono inammissibili.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito (Cass. n. 907 del 2018).

5. – Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la “Nullità per mancata applicazione della L. n. 218 del 1990”, in quanto la Corte d’appello non ha tenuto conto dell’eccezione di carenza di legittimazione della Fondazione a richiedere il taglio degli alberi, in quanto esso contrasta con lo scopo istituzionale della Fondazione stessa, cioè quella della tutela dell’ambiente.

5.1. – Il motivo è infondato.

5.2. – Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinato dall’art. 896 c.c. (ovvero, con riguardo alle prescrizioni circa i limiti di altezza, dall’art. 892 c.c., u.c.), non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso (Cass. n. 19035 del 2008).

5.3. – Tale ultima considerazione consente di superare la considerazione secondo cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell’eccezione di carenza di legittimazione della Fondazione a richiedere il taglio degli alberi, in quanto contrastante con lo scopo istituzionale della Fondazione stessa, cioè quella della tutela dell’ambiente.

Nella specie, risulta evidente come la Fondazione abbia agito civilisticamente quale semplice soggetto privato a tutela di un proprio diritto leso dalla condotta di altro soggetto privato, senza con ciò coinvolgere lo scopo istituzionale dell’Ente.

6. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte controricorrente. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2019

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