Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21694 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13459-2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERARDO GIORGIONE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE

31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2070/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Brindisi, la Generali Italia s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti in un incidente stradale nel quale viaggiava come trasportato a bordo di una vettura urtata da un’altra, che asseritamente non aveva rispettato l’obbligo di precedenza.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u, il Giudice di pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 7 dicembre 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della società di assicurazione.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Brindisi ricorre G.A. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e la società controricorrente ha depositate memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato che la redazione del presente provvedimento avvenga in forma semplificata.

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 116 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, mancata valutazione delle testimonianze assunte in primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, confermando la decisione del Giudice di pace, ha ribadito che la domanda doveva essere respinta perchè vi erano seri e fondati dubbi sull’identità personale del soggetto danneggiato. Dal referto dell’ospedale di Brindisi, redatto nello stesso giorno dell’avvenuto incidente, risultava infatti che la persona ricoverata si chiamava G.A., ma era nato nel (OMISSIS), mentre l’attore, pur portando lo stesso nome e cognome, era nato a (OMISSIS). La scheda redatta presso il pronto soccorso, secondo il Tribunale, faceva fede fino a querela di falso, sicchè non poteva essere superata dalla successiva dichiarazione, resa dall’attore circa tre mesi dopo, con la quale egli aveva chiesto la correzione della scheda. Il che, nell’avviso del Tribunale, era ancora più significativo in quanto anche la ricevuta rilasciata da un istituto addetto alla fisioterapia, l’atto di messa in mora ed il successivo atto di citazione provenivano sempre da G.A., nato nel (OMISSIS).

A fronte di tale ricostruzione, il motivo di ricorso lamenta una mancata valutazione della prova per testi che confermerebbe la diversa tesi dell’odierno ricorrente, secondo cui era proprio lui la persona recatasi in ospedale a seguito dell’incidente.

E’ evidente, però, che il ricorso, oltre a non censurare l’affermazione del Tribunale secondo cui si sarebbe dovuto proporre querela di falso (non proposta), tende a sollecitare la Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, in tal modo oltrepassando i limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (v. Sezioni Unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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