Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21694 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 06/09/2018), n.21694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10536-2016 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, I.A.R., socio

accomandatario, N.N., precedente socio accomandatario,

tutti in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN

CANDIDO DI GIOIA, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCARDO

BONADIES;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1700/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (MPS) impugna la sentenza App. Bari 29.10.2015, n. 1700/2015, R.G. 291/2012, che – in accoglimento dell’appello incidentale del fallimento e a rigetto di quello principale della banca avverso la sentenza Trib. Trani 13.12.2011 – ha dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 1 delle rimesse – fino alla complessiva somma rettificata in Euro 315.982,04 – effettuate dal Calzaturificio (OMISSIS) s.a.s ((OMISSIS)), il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza del 24/11/2000, nel biennio precedente a tale data, sul c/c ordinario, non assistito da affidamento, acceso presso una filiale dell’istituto bancario ricorrente attraverso operazioni variamente indicate (“anticipazioni export”, “finanziamento anticipo fatture”, “accredito da c./sbf” etc.); ed ha inoltre ribadito l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2 di altri versamenti effettuati sullo stesso c/c ordinario, per il totale più esattamente indicato;

che la corte d’appello, in particolare, ha riconosciuto che: a) sebbene la Banca appellante abbia riproposto la questione della ricorrenza tra le parti di un rapporto di c/c affidato, la sussistenza dello stesso era rimasta sfornita di prova e, pertanto, da escludersi; b) i debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, ciò che rende i rispettivi pagamenti suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati; c) l’anormalità dei pagamenti va individuata ogni volta in cui i pagamenti siano effettuati a mezzo di negozi collegati nei quali il pagamento in denaro non è strumento di diretta soluzione, ma effetto finale; così, le operazioni di anticipazione su fatture debbono essere considerate anormali non in sè, ma per l’ulteriore scopo perseguito rappresentato dall’eliminazione della scopertura del c/c di corrispondenza; d) la Banca non ha provato la propria inscientia decoctionis e, anzi, dal materiale allegato e relativo alle evidenze della Centrale rischi, è possibile concludere che erano agevolmente riscontrabili sintomi positivi dell’insolvenza dell’impresa poi fallita; e) l’appello incidentale va accolto, così rimediando ad un errore di quantificazione sulla base delle risultanze della consulenza d’ufficio;

considerato che con il ricorso, in due motivi, la ricorrente contesta la decisione sostenendo che: a) le rimesse effettuate in pagamento delle anticipazioni “import”, “export” e “salvo buon fine” costituiscono mezzi normali di pagamento di contestuali cessioni di credito; b) la Corte barese ha violato o falsamente applicato la L. Fall., art. 67, nonchè gli artt. 1260,1264 e 1265 c.c., per aver revocato le rimesse per le anticipazioni contro cessioni di credito anzichè pronunciarsi sulla revocabilità o meno dei negozi di cessione;

che la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. resiste con controricorso, illustrato anche da memoria;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile poichè la ricorrente ha, solo in questa sede, introdotto la tesi secondo cui le rimesse dovrebbero essere qualificate come adempimenti di cessioni di credito (senza, peraltro, precisare il contenuto concreto attribuito dalle parti al programma negoziale), omettendo di indicare specificamente se, quando e come la questione sarebbe stata tempestivamente introdotta avanti ai giudici del merito;

che del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “quanto alla qualificazione del negozio giustificativo dell’anticipazione, essa, presupponendo la ricerca della comune volontà delle parti, costituisce attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; nonchè per vizio di motivazione ove la stessa risulti…. tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. La denuncia di tale vizio avrebbe peraltro richiesto, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, la trascrizione della regolamentazione pattizia del rapporto o quanto meno della parte in contestazione, con la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero degli elementi di giudizio ai quali sarebbe stato attribuito un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da assoluta incompatibilità razionale degli argomenti (cfr. ex plurimis Cass. 19044/2010; Cass. 4178/2007)” (Cass. 9387/2011);

3. che il giudice di merito, pur non avendo espressamente e direttamente operato una qualificazione della fattispecie, ha per un verso – e decisivamente – escluso la previa sussistenza di una formale apertura di credito in conto corrente, cioè con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive tenendo ferma la disponibilità per un dato tempo, e piuttosto ricostruito il rapporto come improntato ad una regola di funzionamento che consentiva alla banca la richiesta di restituzione ad nutum; per altro verso, ha mostrato contrariamente a quanto reputato dall’istituto bancario odierno ricorrente – di aver ragionevolmente ritenuto che, nel caso in esame, l’anticipazione dell’importo delle fatture da parte della Banca non è stata accompagnata dalla cessione dei crediti a garanzia dei relativi finanziamenti ma solo dal conferimento di un mandato all’incasso: la carenza di ritrascrizione, almeno per punti essenziali, delle singole pattuizioni non permette in questa sede di dubitare che quegli incassi da terzi in realtà siano stati direttamente utilizzati dalla banca per ridurre l’esposizione generale ed unitaria raggiunta dal cliente e contabilizzata in altra sede, dunque a prescindere dalla vicenda della singola sovvenzione di provvista;

che le differenze tra l’attribuzione di un mero mandato all’incasso e la cessione di crediti, d’altronde, sono state tracciate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: “l’elemento caratteristico di quest’ultima fattispecie dev’essere individuato nel trasferimento immediato della titolarità del credito, in virtù del quale il cessionario diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto, laddove nel mandato all’incasso viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante. Sebbene entrambe le figure possano essere utilizzate in funzione di garanzia, nel mandato irrevocabile all’incasso tale funzione si realizza in forma meramente empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell’incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo cosi il suo credito, sicchè gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 della legge fall., indipendentemente dalla revocabilità del mandato (cfr. Cass. 7074/2005; Cass. 1391/2003)” (Cass. 9387/2011);

che dunque “le rimesse effettuate sul conto corrente scoperto del fallito, nel periodo in cui questi era in bonis, da parte di terzi debitori del medesimo sono revocabili anche qualora siano inerenti ad anticipazioni su fatture esibite dal fallito in quanto, in mancanza della cessione di detti crediti alla banca e dell’assunzione da parte del terzo di obbligazioni nei confronti della medesima, le rimesse hanno funzione satisfattoria, in quanto riducono l’esposizione debitoria del cliente nei confronti della banca” (Cass. 9387/2011, 23261/2014); così come l’avrebbero, anche provata la cessione, per la parte eccedente la copertura di garanzia (Cass. 17268/2013); più precisamente, “essendo mancati negozi di cessione di crediti, meno che mai conosciuti dai debitori, i versamenti di costoro, in quanto non obbligati verso la banca, sul conto corrente del loro creditore hanno costituito atti estintivi della loro esposizione direttamente compiuti verso di lui; e la acquisizione delle risorse alla disponibilità del correntista, realizzando una posta attiva in suo favore, ha prodotto la variazione quantitativa del conto, che, per il fatto di essere scoperto, a quella acquisizione e alla successiva utilizzazione da parte dell’istituto di credito ha conferito natura ed effetti della rimessa solutoria revocabile L. Fall., ex art. 67. La circostanza, appunto, che fossero preesistite a quei versamenti obbligazioni di chi li aveva effettuati nei confronti di chi aveva titolo ad esigerli e solo di lui, non consente di qualificarli nè come adempimento da parte del terzo di obbligazioni del correntista verso la banca, nè come adempimento di obblighi di garanzia (..) ed integra cosi la fattispecie dell’atto revocabile, di cui vanamente si è negata la funzione satisfattiva, posto che è servito proprio a ridurre la esposizione debitoria del cliente, non essendo la inefficacia impedita dall’effetto compensativo meramente contabile delle poste attive e passive del conto corrente, che nulla hanno in comune con la compensazione legale” (Cass. 7074/2005);

che l’utilizzo, dunque, da parte dell’istituto bancario, delle somme incassate dai terzi per l’estinzione, totale o parziale, del debito del mandante, quale effetto del conferimento del mandato all’incasso, implica una funzione satisfattiva e solutoria di quest’ultimo, quale strumento diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali; a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto obbligatorio (Cass. 18148/2002; Cass. 4754/2000);

che, in tal senso, l’anormalità dei pagamenti – come correttamente sostenuto nella decisione impugnata – va individuata nella ratto economico-causale complessiva del meccanismo satisfattorio posto in essere che, come nel caso di specie, implica – secondo la ricostruzione del giudice di merito e la valorizzazione funzionale di figure anche diverse impiegate tra le parti – il ricorso a negozi collegati, nei quali il pagamento non è effettuato direttamente attraverso strumenti caratterizzati da liquidità, esigibilità, immediatezza e circolabilità;

ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, atteso che, come già ricordato, “gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi della L. Fall., art. 67 indipendentemente dalla revocabilità del mandato” (Cass. 9387/2011, 7074/2005, 1391/2003), una volta individuata, con indagine di fatto rimessa al giudice di merito, la funzione effettiva del negozio impiegato (Cass. 23261/2014), proprio in forza della obiettiva natura dei pagamenti quali atti estintivi di obbligazioni contratte dall’impresa fallita nei confronti della Banca, pregiudizievoli per il ceto creditorio della prima “e, quindi, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati” (Cass. 3583/2011; conf. 27669/2011; 8225/2015);

ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte costituita, delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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