Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21693 del 26/08/2019

Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 26/08/2019), n.21693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6476-2015 proposto da:

TINTORIA E RIFINIZIONE ESSETRE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORIO BOLOGNI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

ORMIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI n. 55, presso lo

studio dell’avvocato CAMILLO GRILLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO ORIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1599/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO PELLEGRINI, per delega dell’avvocato CAMILLO

GRILLO, per parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 13.7.2001 Essetre S.r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Prato la Nova Sigma S.p.a. (ora Ormis S.p.a.) per sentir dichiarare risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto di fornitura di un generatore di calore e per sentirla condannare al risarcimento del danno. L’attrice esponeva che la convenuta aveva realizzato ed installato nel 1999 un impianto termico che poi aveva subito dei malfunzionamenti, nel 2000 e nel 2001, ed era stato infine dismesso perchè ritenuto inidoneo.

Si costituiva Nova Sigma S.p.a. eccependo la prescrizione e la decadenza dell’azione.

Il Tribunale, con sentenza n. 998/2010, accoglieva la domanda. Interponeva appello Nova Sigma S.p.a. e la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza oggi impugnata n. 1599/2014, riformava la decisione di prime cure dichiarando prescritta l’azione redibitoria proposta dall’appellata. La Corte territoriale evidenziava infatti che il termine di prescrizione dell’azione predetta è di un anno dalla consegna del bene e riteneva che esso fosse spirato prima della denuncia del vizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza Essetre S.r.l. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Ormis S.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e la mancata applicazione dell’art. 1512 c.c. perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l’impianto termico oggetto del concluso tra le parti era assistito da garanzia di buon funzionamento per l’intera durata del suo ciclo di esercizio. Secondo la ricorrente, simile garanzia sarebbe rilasciata dagli operatori del settore e la Corte fiorentina avrebbe dovuto tener conto della predetta prassi.

La censura è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata infatti emerge che l’appellato si era limitato a chiedere il rigetto del gravame, senza spiegare appello incidentale sulle questioni decise dal Tribunale in senso per lui sfavorevole nè riproporre le eccezioni non accolte per evitare le decadenze di cui all’art. 346 c.p.c.. Nel motivo in esame il ricorrente dà atto di aver proposto, già con la citazione introduttiva del giudizio di prime cure, la questione della garanzia di buon funzionamento dell’impianto, ma non allega di aver riproposto la difesa anche in appello. Pur dovendosi convenire sul fatto che l’esame del profilo di cui si discute non presupponeva la formulazione di una specifica impugnazione incidentale, essendo risultato l’appellante vittorioso in prime cure per altri motivi, era tuttavia onere dell’odierna società ricorrente riproporre anche in seconde cure le difese già proposte in primo grado, e dare atto di tale circostanza nel motivo di ricorso, ai fini della garanzia di specificità della censura.

Peraltro va osservato che la prova dell’esistenza dell’uso negoziale spetta alla parte che ne alleghi l’esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 880 del 20/03/1969, Rv.339245; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 06/12/1972, Rv.361482; Cass. Sez. L, Sentenza n. 90 del 08/01/1979, Rv.396144; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007, Rv.595180) e nella fattispecie la ricorrente non ha specificato, nel motivo in esame, di aver dedotto e dimostrato l’esistenza dell’uso negoziale invocato nel corso del giudizio di merito, nè ha indicato il momento processuale in cui ciò sarebbe avvenuto. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perchè la Corte di Appello di Firenze non avrebbe considerato che la ricorrente aveva invocato l’accertamento di una ipotesi di vendita di aliud pro alio, affermando che Essetre S.r.l. aveva l’onere di proporre appello incidentale. La ricorrente deduce che anche in questo caso, essendo risultata vittoriosa in prime cure, non era onerata di spiegare appello incidentale per riproporre tutte le domande e le eccezioni svolte in prime cure; di conseguenza, la Corte fiorentina avrebbe dovuto esaminare la domanda di cui si discute.

La censura è inammissibile. La ricorrente infatti non precisa, nel motivo in esame, di aver utilmente riproposto la questione anche in grado di appello nel rispetto dell’art. 346 c.p.c., in tal modo non assicurando la necessaria specificità della censura. Peraltro, la doglianza non tiene conto che, in base all’art. 1497 c.c., comma 2, anche in materia di aliud pro alio il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto è subordinato al rispetto dei termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che il secondo di essi fosse spirato allo scadere del 1.7.2000 e la relativa statuizione non risulta specificamente attinta dalla ricorrente.

Con il terzo motivo Essetre Srl lamenta la violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., artt. 1495 e 1667 c.c. perchè la Corte di Appello avrebbe malamente applicato i canoni interpretativi del contratto concluso tra le parti ed erroneamente omesso di qualificarlo come appalto e di applicare di conseguenza, in luogo della norma di cui all’art. 1495 c.c., la diversa disciplina dei termini per la denuncia dei vizi dell’opera prevista appunto per l’appalto.

La doglianza è inammissibile in quanto con essa si invoca un inquadramento del negozio giuridico intercorso tra le parti diverso da quello proposto dal giudice di merito, senza tener conto del consolidato principio per cui “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv.586972).

In particolare, ai fini dell’inquadramento del negozio sub specie di compravendita o appalto si ritiene che il criterio distintivo sia quello della “… prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del negozio medesimo (vendita)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6171 del 02/06/1993, Rv.482645; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14209 del 17/12/1999, Rv.532306; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11602 del 02/08/2002, Rv.556574; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10319 del 28/05/2004, Rv.573264).

Ne consegue che non è utilmente sindacabile in questa sede la scelta del giudice di merito di ritenere prevalente la componente del dare rispetto a quella del facere e di inquadrare, di conseguenza, la fattispecie nel paradigma della vendita anzichè in quello dell’appalto, poichè essa si risolve in una valutazione di fatto concernente la ricostruzione della comune volontà dei contraenti.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA