Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21693 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. III, 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19964-2009 proposto da:
C.B.M., B.I. (OMISSIS), C.
G., C.A., C.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio
dell’avvocato MIRENGHI MICHELE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LIOI MICHELE ROSARIO LUCA giusta delega in
atti;
– ricorrenti –
contro
S.D., L.C., S.A., S.
G., elettivamente domiciliati in 00198, VIA PO 2 VILLA
MARIGNOLI, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO,
rappresentati e difesi dagli avvocati CATALANO GIULIETTA, FERRARI
VINCENZO giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
CASA DI CURA LA MADONNINA S.R.L.;
– intimata –
sul ricorso 19965-2009 proposto da:
CASA DI CURA LA MADONNINA S.R.L. (OMISSIS) in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
p.t. Sig.ra B.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MIRENGHI MICHELE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIOI MICHELE
ROSARIO LUCA giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.A., S.D., L.C., S.
G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in 00198, VIA
PO 2 VILLA MARIGNOLI, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO,
rappresentati e difesi dagli avvocati CATALANO GIULIETTA, FERRARI
VINCENZO giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
C.B.M., C.G., CA.GA.,
B.I., C.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 203/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 20/03/2009, R.G.N. 1195/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2011 dal Consigliere Dott. FILADORO CAMILLO;
udito l’Avvocato MICHELE MIRENGHI; udito l’Avvocato PAOLO CANONACO
per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Casa di Cura La Madonnina s.r.l. con atto 26 settembre 2011 ha rinunciato al ricorso per cassazione n. 19965 del 2009, proposto avverso la decisione del 4-20 marzo 2009 che condannava gli eredi del medico ginecologo C.F., in solido con la casa di cura La Madonnina, a pagare ai coniugi S.G. e L. C., in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, il risarcimento dei danni derivati ai figli A. e S. D. in conseguenza della nascita.
Gli eredi di C.F. hanno rinunciato al ricorso 19964 del 2009 avverso la medesima decisione. I coniugi S. G., L.C., ed i figli S.A. e S.D. (che nelle more del giudizio hanno raggiunto la maggiore età) hanno dichiarato di aderire alla rinuncia.
Dato atto della regolarità della rinuncia e della accettazione, su conforme richiesta del Procuratore Generale, deve dichiararsi la estinzione del processo. Nessun provvedimento in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il processo. Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011