Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21693 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 06/09/2018), n.21693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13975-2016 proposto da:

CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ADOLFO LANDI, PATRIZIA ADRIANA SINDONI;

– ricorrente –

contro

EUROFAMIGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1759/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Catania ha rigettato il gravame proposto da Consorzio Sol.co Catania nei confronti Eurofamiglia Soc. Coop. Sociale in liquidazione avverso un lodo arbitrale pronunciato tra le medesime parti. Le parti in causa, assieme ad altri soggetti pubblici e privati, avevano sottoscritto un accordo di cooperazione dando vita ad un partenariato di sviluppo per il progetto denominato “Sintesi Sistema Integrato Territoriale per la Sicilia”, e i sottoscrittori avevano indicato in Eurofamiglia il soggetto referente e percettore del contributo che sarebbe stato erogato dal Fondo Sociale Europeo.

La parte ricorrente aveva dedotto la nullità del lodo, in quanto il collegio arbitrale non avrebbe pronunciato sulla eccepita violazione dell’art. 9, punto 3, dell’Accordo di cooperazione che prevedeva il dovere in capo al soggetto referente (nella specie, Eurofamiglia Soc. Coop. Sociale,) di trasmettere all’amministrazione referente tutte le spese effettuate e comunicate dalle altre partecipanti. Nel caso di specie, il Consorzio Sol.Co aveva lamentato il mancato inserimento, da parte di Eurofamiglia, all’interno delle spese rendicontate alla Regione in esecuzione degli accordi, di due voci di Euro 7.179,09 e 147.264,18 rispettivamente riferibili ad alcuni costi sostenuti e ad impegni di spesa.

La parte aveva lamentato che l’iter logico seguito dal collegio arbitrale fosse incomprensibile e contraddittorio nella parte in cui aveva escluso l’obbligo informativo in capo a Eurofamiglia dal momento che la stessa aveva l’obbligo di rendicontare tutte le spese rendicontate senza il diritto di sindacare alcunchè.

Aveva eccepito, inoltre, la nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 12, per omessa pronuncia circa la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a carico di Eurofamiglia.

La Corte territoriale ha statuito che il collegio arbitrale aveva ampiamente dato atto del motivo per il quale non aveva ravvisato un obbligo di informazione in capo ad Eurofamiglia e aveva spiegato in modo circostanziato la ragione per la quale Eurofamiglia non aveva rendicontato gli importi di Euro 7.179,09 e di Euro 147,264,18. Il primo perchè non erano stati prodotti gli originali di pagamento ed il secondo perchè relativo a meri impegni di spesa, in deroga al cap. 8^ 1 del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000- 2006, (P.O.R.) che richiedeva, ai fini della verifica contabile, il controllo dei documenti di spesa in originale e vietava l’esibizione di copie di giustificativi di spesa e, inoltre, ammetteva alla rendicontazione solo spese effettivamente sostenute.

Avverso tale sentenza, propone ricorso per Cassazione Consorzio Sol.co Catania articolato in due motivi, accompagnato da memoria. La stessa ricorrente presenta memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all’obbligo della società cooperativa sociale Eurofamiglia di trasmettere tutte le spese comunicate dal Consorzio, in quanto alla stessa non spettava alcun potere di sindacare l’ammissibilità o meno delle spese sostenute dallo stesso, avendo esclusivamente compiti di carattere contabile e rappresentativo.

Con il secondo motivo si contesta la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esame dei motivi di impugnazione. Tale contraddittorietà si riscontrerebbe nella parte in cui la Corte d’appello non ha tenuto conto di quanto sostenuto nel lodo, in particolare della parte in cui si dà atto che “Eurofamiglia afferma di non aver mai ricevuto i giustificativi di spesa in originale (…) e Solco afferma solo, e forse anche prova, di aver consegnato delle copie”. In particolare, la parte ricorrente afferma di aver prodotto, sebbene non in originale, la documentazione inerente al credito. E, su tale presupposto – mancanza degli originali – il Collegio fonda illegittimamente la propria decisione e rigetta le giuste richieste avanzate dal Consorzio di pagamento della somma di Euro 154.443.27.

Per quanto riguarda, invece, la cifra inerente agli impegni di spesa, la parte dichiara di aver depositato alcuni atti, di cui agli allegati A e B della dichiarazione a verbale dell’8/2/2006, dai quali si evince la data di spedizione e il numero delle raccomandate contenenti i prospetti e la copia dei giustificativi con relativa documentazione. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che nella memoria di Eurofamiglia si legge testualmente che è richiesta al Consorzio “la documentazione contabile in originale”, con ciò ammettendo di averne ricevuto la copia.

Entrambe queste circostanze, smentirebbero quanto sostenuto dal Collegio in merito alla carenza della documentazione giustificativa delle spese.

Nel terzo motivo viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al negato ingresso alle istanze istruttorie prospettate, determinando la violazione del principio del contraddittorio.

Il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata in ordine alle ragioni della mancata rendicontazione di alcune voci oggetto di contestazione in sede arbitrale e giudiziale. Al riguardo la sentenza ha evidenziato che il dovere di rendicontazione non riguardava gli impegni di spesa e poteva avere ad oggetto soltanto le spese provate con documentazione in originale come previsto nel Regolamento n. 1685 del 2000.

Pertanto non vi è stata alcuna omissione di pronuncia da parte della Corte d’Appello ma, al contrario, una puntuale giustificazione del rigetto delle argomentazioni di parte ricorrente. Il motivo, in conclusione, si limita a riprodurre il contenuto della censura già formulata in sede di merito senza colpire funditus la predetta ratio.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto la censura è prospettata secondo la formulazione ante vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e si limita a contestare la contraddittorietà della motivazione e ed il merito delle valutazioni probatorie. Nel corpo del suddetto motivo non viene neanche adombrato l’omesso esame di un fatto decisivo, come richiesto dal testo vigente della norma.

Il terzo morivo è inammissibile sia perchè la statuizione di rigetto, motivata, delle istanze istruttorie non determina alcuna violazione del contraddittorio, sia perchè la censura è del tutto generica non riproducendo il contenuto delle istanze istruttorie rigettate.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si dà luogo a statuizione sulle spese processuali del presente giudizio non essendo costituita la parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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