Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21692 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 29/07/2021), n.21692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23260-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OTTANTADUE DI F.S. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 474/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/03/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 474/10/14, depositata il 25 febbraio 2014;

2. con tale sentenza è stato rigettato l’appello dell’Agenzia e confermata, sia pure sulla base di una diversa motivazione, la decisione di primo grado, che aveva accolto l’originario ricorso proposto dalla Ottantadue di F.S. & c. s.a.s. avverso due avvisi di accertamento relativi all’IVA per gli anni d’imposta 2005 e 2006;

3. detti avvisi avevano accertato nei confronti della società l’indebito utilizzo del regime agevolativo dell’IVA, previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis, atteso che la stessa aveva prelevato la merce per l’immissione in consumo estraendola da un deposito fiscale creato dalla società Work System s.r.l., secondo tuttavia un meccanismo virtuale e fittizio, posto che la Work System era priva delle autorizzazioni necessarie e che la merce aveva sostato presso il deposito fiscale per un tempo brevissimo;

4. il ricorso è affidato a due motivi;

5. la società è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sull’autonomo motivo d’appello relativo al carattere virtuale del deposito IVA creato dalla società Work System e, di conseguenza, sull’indebito utilizzo da parte della società odierna intimata del regime del cd. reverse charge;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis, conv., con modif., dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la competenza dell’Agenzia delle entrate ad accertare la non spettanza delle detrazioni IVA contenute nelle autofatture emesse dalla società;

3. in via logicamente preliminare, va esaminato il secondo motivo di ricorso, che è fondato;

4. emerge dalla sentenza impugnata che la società ricorrente ha ritenuto di potersi avvalere del regime di esonero dall’IVA previsto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), avendo fatto sostare la merce importata presso un deposito fiscale, al fine di non versare l’IVA all’importazione e di differirne il pagamento al successivo momento dell’estrazione della merce dal deposito;

5. alla luce di tale ricostruzione della vicenda concreta, deve dirsi erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane ad accertare l’illegittimo utilizzo del regime esonerativo ed escluso la competenza dell’Agenzia delle entrate;

6. come ripetutamente affermato da questa S.C. in tempi recenti, spesso in fattispecie pressoché sovrapponibili a quella oggetto di causa, “ove l’immissione in libera pratica e l’immissione al consumo coincidano al momento dell’importazione, l’autorità doganale e quella che accerta VIVA all’importazione possono coincidere per economia di procedimento, come stabilito dal legislatore nazionale al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 34 e 36; ove, invece, l’immissione in libera pratica preceda con un certo intervallo temporale l’immissione in consumo – come nel caso dei depositi IVA che non sono depositi doganali, disciplinati dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis -, l’autorità che accerta l’IVA conseguente all’importazione a seguito dell’estrazione non coincide con l’autorità doganale… i depositi fiscali IVA, la cui disciplina si rinviene nel citato D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano che consentono, mediante l’introduzione della merce negli stessi, che, per determinate operazioni, l’IVA, ove dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge)” (Cass. 05/08/2016, n. 16459, seguita, tra le altre, da Cass. 20/12/2017, n. 30538, Cass. 24/09/2019, n. 23674, Cass. 11/08/2020, n. 16900);

7. nel momento in cui dunque si riconosce che la società ha inteso operare secondo il meccanismo appena descritto (sia che ciò sia avvenuto legittimamente, sia che ciò sia avvenuto in modo virtuale e fraudolento, come sostenuto dall’Amministrazione nel caso di specie) e ha estratto la merce dal deposito fiscale esponendola in autofattura, la competenza ad accertare la regolarità dell’operazione e il corretto assolvimento dell’IVA spetta indubbiamente all’Agenzia delle entrate, essendosi usciti dalla sfera di controllo delle autorità doganali;

8. proprio perché l’IVA all’importazione, come affermato dalla CTR, non costituisce un’imposta sostanzialmente diversa dall’IVA interna, appartenendo al novero dei tributi interni e non dei tributi doganali, la competenza dell’Agenzia delle dogane è eccezionale, si giustifica per ragioni di economia procedimentale e non può essere estesa alla fase successiva all’uscita dai depositi fiscali, come accaduto nella specie;

9. l’accoglimento del secondo motivo determina altresì l’accoglimento del primo, posto che la sentenza impugnata, avendo fondato la propria decisione unicamente sulla incompetenza funzionale dell’Agenzia delle entrate, senza in alcun modo prendere in esame l’altro motivo d’appello che pure l’Agenzia aveva proposto (e il cui contenuto ha riportato nel ricorso per cassazione, così rispettando il principio di autosufficienza) e che riguardava la virtualità del deposito IVA, si profila viziata per omessa pronuncia;

10. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata annullata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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