Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21692 del 19/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21692
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18270-2010 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato
TENCHINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PRUNEDDU GIOVANNI ERNESTO, ATZERI VALERIA, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di
livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FAVATA EMILIA giusta procura speciale
in calce alla memoria;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. R.A.C.L. n. 1474/2010 del TRIBUNALE di
CAGLIARI, depositata il 11/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le conclusioni del P.G., dott. Carlo Destro;
esaminati gli atti, ivi compresa la memoria del ricorrente, ex art.
380 bis c.p.c., comma 3.
Fatto
OSSERVA
Con ricorso del 30 marzo 2010, C.G. ha convenuto l’INAIL dinanzi al Tribunale di Cagliari, per ottenere il riconoscimento del diritto alla revisione della rendita per bronco pneumopatia, riconosciutagli con sentenza n. 962/2007 del Tribunale di Cagliari, confermata in grado di appello dalla Corte di Cagliari, con sentenza n. 62/2009.
L’INAIL, costituitosi, ha dedotto la pendenza del giudizio di legittimità promosso dal C. con ricorso per cassazione proposto avverso la decisione della Corte di Appello ed ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio avente ad oggetto la domanda di revisione per aggravamento.
Con ordinanza del 11 giugno 2010, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Avverso tale ordinanza il C. la proposto regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sostenendo l’assenza dei presupposti per la sospensione mancando la necessaria pregiudizialità logica o giuridica tra i due giudizi.
Il ricorso non appare fondato.
Ed invero, l’art. 295 c.p.c. dispone che il giudice debba disporre la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso od altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Nella specie, detto rapporto di dipendenza è stato correttamente individuato dal giudice di merito dal momento che oggetto del precedente giudizio, ancora pendente dinanzi a questa stessa Corte, è l’accertamento del grado di inabilità al quale deve essere ragguagliata la rendita in sede di costituzione.
Risulta, pertanto, evidente che, sino a quando non si accerta in via definitiva l’entità della inabilità, non è possibile altresì prospettare un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.
Nè le considerazioni del ricorrente, contenute nella depositata memoria, volte ad evidenziare la diversità dei periodi considerati nei due giudizi, valgono ad inficiare tale dato processuale.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011