Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21692 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21692

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11913-2016 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE W.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6348/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, giudicando sull’opposizione proposta dal Ministero degli affari esteri avverso il decreto ingiuntivo col quale era stato ordinato all’opponente il pagamento della somma di Euro 385.883 in favore della Fondazione W.B., dichiarò improcedibile l’opposizione a causa della tardiva costituzione in giudizio della parte opponente, compensando le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dal Ministero soccombente in via principale e dalla Fondazione W.B. in via incidentale (sulle spese) e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 novembre 2015, ha rigettato l’appello principale, ha accolto quello incidentale ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quelle del grado di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre il Ministero degli affari esteri con atto affidato ad un solo motivo.

La Fondazione W.B. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione dell’art. 184 c.p.c. (vigente all’epoca dei fatti), degli artt. 294 e 650 c.p.c. e dei principi generali dell’ordinamento in riferimento all’istituto della rimessione in termini.

Lamenta il Ministero ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato la richiesta di rimessione in termini in relazione alla tardività dell’atto di costituzione in giudizio conseguente al ritardo con cui l’ufficiale giudiziario aveva consegnato l’originale con l’attestazione della intervenuta notifica. In particolare, l’art. 165 c.p.c. imporrebbe l’atto di costituzione tramite il deposito dell’originale dell’atto di citazione, per cui non vi sarebbe spazio per una costituzione tramite la c.d. velina. La facoltà di costituirsi tramite deposito della velina, non costituendo un obbligo, farebbe sì che il giudice non possa negare la rimessione in termini solo perchè l’opponente ha atteso la restituzione dell’originale prima di costituirsi in cancelleria.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha affermato che la possibilità, per la parte opponente, di iscrivere la causa a ruolo prima ancora di avere la prova del perfezionamento della notifica per il destinatario costituisce applicazione di un “consolidato orientamento interpretativo”.

Tale affermazione è corretta, posto che le Sezioni Unite di questa Corte, già con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864, hanno stabilito che il termine per la costituzione in giudizio dell’attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello e che tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. velina), posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio. Tale orientamento è stato in seguito più volte confermato da più recenti pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte (v. sentenza 20 luglio 2015, n. 15130 ed altre).

Assai di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 5 agosto 2016, n. 16598, sono tornate sull’argomento ed hanno chiarito, in relazione al giudizio di appello, che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello.

1.2. Questa giurisprudenza, sebbene dettata per i giudizi di primo grado e di appello a contraddittorio ordinario, cioè non differito, è applicabile anche in relazione alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo.

Più specificamente in riferimento a tale procedimento, giova richiamare l’insegnamento della sentenza n. 107 del 2004 della Corte costituzionale la quale, scrutinando la legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c., ha affrontato proprio il problema dell’impossibilità di iscrivere tempestivamente a ruolo l’atto di opposizione per mancata tempestiva restituzione all’opponente dell’atto di citazione da parte dell’ufficiale giudiziario. In quell’occasione la Corte costituzionale ha chiarito che la norma in questione è suscettibile di ricevere un’interpretazione conforme a Costituzione, nel senso di ritenere possibile appunto l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione tramite la c.d. velina, cioè prima di essere a conoscenza del perfezionamento della notifica per il destinatario. A tale conclusione il Giudice delle leggi è pervenuto richiamando il sistema delle notificazioni a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3) e la disposizione dell’art. 291 c.p.c., secondo cui l’attore può ottenere alla prima udienza un termine per rinnovare la notificazione della citazione eventualmente viziata da nullità. Tali principi sono stati poi ribaditi nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 154 del 2005, ove si è detto, tra l’altro, che l’applicazione del principio relativo al momento perfezionativo delle notificazioni, affermato con la sentenza n. 477 del 2002 e riferibile ad ogni tipo di notificazione, consente all’opponente una tempestiva costituzione in giudizio, impedendo il verificarsi dell’effetto pregiudizievole della improcedibilità dell’opposizione.

Ne consegue che nessun ostacolo può trarsi dalla disposizione dell’art. 165 c.p.c. ad una iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo tramite la c.d. velina e che, comunque, l’opponente non può invocare la richiesta di rimessione in termini per causa non imputabile in riferimento ad un atto che avrebbe potuto compiere (tempestivamente) tramite un atto equipollente (v. pure la sentenza di questa Corte 8 marzo 2005, n. 5039).

D’altra parte, è evidente che l’interpretazione suggerita dal ricorrente finirebbe per rimettere alla discrezione della parte la scelta tra osservare o meno un termine processuale.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo non va disposto, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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