Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21692 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 08/10/2020), n.21692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22976/2013 R.G. proposto da:

E.A., C.F. (OMISSIS), res. in (OMISSIS), rapp.to e difeso,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Gianmarino Chiappa del

Foro di Salerno, elett. dom.to in Roma, Via S. Tommaso d’Aquino n.

47, presso lo studio dell’avv. Michele Bonetti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, C.F. 06363391001, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, Sez. Stacc. di Salerno, n. 141/09/2013,

depositata il 29 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Nocella Luigi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.A., esercente attività di produzione artigianale di carpenteria metallica, impugnava innanzi alla CTP di Salerno l’avviso di accertamento N. (OMISSIS) con il quale, sulla scorta dell’applicazione di studio di settore, veniva accertato per l’esercizio 2004 un maggior reddito d’impresa Euro 42.367,00 rispetto a quello dichiarato di Euro 12.218,00, e procedeva al recupero a tassazione delle maggiori IRPEF, IRAP ed IVA e delle relative addizionali.

La CTP adìta, con sentenza N. 93/14/10 ha dichiarato inammissibile il ricorso, dichiarando che la notifica dello stesso era stata eseguita oltre il termine imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Su appello dell’ E. la CTR della Campania, Sez. Stacc. di Salerno, con la sentenza oggetto d’impugnazione, ha confermato la statuizione dei primi Giudici, rilevando che “dalla stessa documentazione prodotta dall’appellante emerge chiaramente che la raccomandata diretta ad E.A., contenente l’avviso d’accertamento è stato ricevuto in data 10.07.2009 da E.A. che ha sottoscritto regolarmente l’avviso di ricevimento

Conseguentemente, essendo stato il ricorso innanzi la Commissione Provinciale inoltrato in data 29.10.2009, i termini di impugnazione erano già scaduti in data 24.10.2009. Tutto quanto sopra detto rende inutili ed irrilevanti le considerazioni svolte sul doppio timbro apposto sulla busta, in quanto quello che vale è la data di ricezione dell’atto impugnato ……. incontrovertibilmente”.

Il contribuente ricorre per cassazione sulla base di unico motivo; l’Agenzia delle Entrate non ha notificato controricorso, ma si è costituita con memoria ai fini dell’eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’ E. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo e controverso nel giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: premesso che la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita non già ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, bensì a mezzo del servizio postale con la procedura ex art. 149 c.p.c., e che in tali casi la data dell’avvenuta notifica sarebbe individuata a mezzo del timbro postale apposto sulla busta contenente l’atto notificando, deduce che la busta, nel caso di specie, mostrerebbe due timbri, uno illeggibile ed annullato dall’agente postale, l’altro sul quale si leggerebbe la data del 18.07.2009. Peraltro soggiunge -1,3-dricorrente che, seppure l’avviso di ricevimento depositato dall’Agenzia notificante indica come data di consegna il 10.07.2009, la CTR avrebbe dovuto applicare il principio per cui, in caso di contrasto tra l’originale e la copia notificata, ai fini di valutare la tempestività dell’impugnazione prevale quest’ultima; e che, su istanza di esso appellante, l’Ufficio Postale di Sicignano degli Alburni aveva reso chiarimenti, in virtù dei quali era emerso che il timbro datario dell’Ufficio aveva causato una sbavatura in quanto “sporco”; sicchè, pur volendo concedere che la leggibilità del timbro fosse incerta, e tale da poter determinare il convincimento che la data stampata fosse “18.07.2009”, la CTR avrebbe dovuto, così come richiesto da esso ricorrente alla CTR, concedere la remissione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per la quale concorrerebbero tutti i presupposti di imprevedibilità ed irresistibilità dell’impedimento, rappresentato dall’errore scusabile; istanza sulla quale essa non si sarebbe assolutamente espressa così incorrendo nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è totalmente infondato.

Va premesso, come dato di fatto incontroverso (per espressa ammissione del ricorrente) ed incontrovertibile, per l’efficacia probatoria fino a querela di falso che deve essere attribuita

all’avviso di ricevimento della notifica a mezzo del servizio postale, che l’avviso di accertamento fu effettivamente ricevuto dall’ E., che lo sottoscrisse personalmente, il 10 luglio 2009: tanto risulta dalla prova documentale esibita, per espresso riconoscimento del ricorrente, dall’Agenzia, contro la quale non è stata proposta querela di falso, nonchè dalla stessa attestazione dell’Ufficio Postale di Sicignano degli Alburni, prodotta nuovamente dal ricorrente in allegato al ricorso in esame, nella quale il Direttore ha confermato che il plico contenente l’avviso era stato effettivamente consegnato nella data indicata nell’avviso di ricevimento. Poichè il soggetto che ebbe a ricevere il plico è lo stesso ricorrente, è evidente che, usando l’ordinaria diligenza, non sarebbe mai potuto incorrere nell’errore circa l’esatta individuazione della data nella quale la consegna avvenne.

Ma anche volendo concedere, come lo stesso ricorrente prospetta, che il timbro non cancellato dall’agente postale potesse, in ragione dell’attestata “sbavatura” dovuta all’impurità presente sul datario dell’Ufficio, presentare caratteristiche di non perspicua leggibilità (cagionando la confondibilità del “10” con il “18”), non può assolutamente profilarsi un’ipotesi di non imputabilità della causa per il ritardo, avendo lo stesso ricorrente tutti i mezzi per chiarirlo, diligentemente e tempestivamente (ad es. anche chiedendo al medesimo Ufficio postale un’attestazione o il medesimo chiarimento successivamente richiesto nel corso del giudizio, come era suo diritto), ed ottenere la conoscenza della data corretta di ricezione, peraltro a lui nota per conoscenza diretta.

In tal senso, pertanto, non solo la CTR non ha violato l’art. 153 c.p.c., comma 2. nel non concedere la richiesta rimessione in termini, essendo l’incertezza oggettiva e soggettiva circa la data di consegna condizione assolutamente e tempestivamente superabile, ma ha anche adeguatamente motivato circa l’inammissibilità o infondatezza dell’istanza, poichè la certezza della data di consegna accertata (o accertabile con l’ordinaria diligenza) assorbiva effettivamente ogni ulteriore considerazione circa l’equivocità o parziale illeggibilità della data stampata sul plico postale e quindi la sussistenza dei presupposti per la remissione in termini.

Il ricorso deve quindi essere respinto senza condanna del ricorre te alla rifusione delle spese della presente fase, non avendo l’intimate svolto attività difensiva.

Sussistono invece i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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