Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21691 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 29/07/2021), n.21691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6216/2015 R.G. proposto da:

Salamita S.c. a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco

Leto, con domicilio eletto presso l’Avv. Sebastiano Calderone in

Roma via Sirte n. 28, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia sez. staccata di Messina n. 592/27/14, depositata il 24

febbraio 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2021

dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Salamita S.c. a r.l. impugna per cassazione, con cinque motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Messina, aveva ritenuto fondato l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Irpeg e Irap per l’anno 1998, con cui era stato rideterminato, a seguito di indagini bancarie, il reddito d’impresa ed erano stati recuperati a tassazione utili destinati dalla cooperativa a riserva indivisibile in mancanza dei requisiti di legge, nonché costi indebitamente dedotti.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 904 del 1977, art. 12, per aver la CTR disconosciuto il relativo beneficio fiscale nonostante la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di legge e la formale delibera da parte dell’assemblea dei soci.

1.1. Il secondo motivo denuncia, sul medesimo profilo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su fatti decisivi, per aver la CTR errato nell’individuazione del thema decidendum, sì da risultare la motivazione soltanto apparente.

1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per aver la CTR ritenuto legittima la ripresa con riguardo ai prelievi e ai versamenti sui conti bancari dei soci pur in assenza di riscontri oggettivi della riferibilità delle operazioni alla società, in presenza di attività svolte da questi ultimi e senza che fosse stato accertato il carattere fittizio dell’intestazione o, in ogni caso, la sostanziale riferibilità dell’ente delle posizioni annotate sui conti medesimi.

1.3. Il quarto motivo denuncia, sui medesimi profili, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su fatti decisivi.

1.4. Il quinto motivo denuncia infine “l’applicabilità del giudicato esterno” attesa l’intervenuta definizione in termini favorevoli per la contribuente, con sentenza definitiva n. 720/8/05 della CTP di Messina non impugnata, di analoga pretesa per il 1997 in materia di Iva.

2. Vanno esaminati, per priorità logica, i motivi dal terzo al quinto che sono infondati.

2.1. Non sussiste, in primo luogo, l’eccepito giudicato, non fosse altro che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, Iva e imposte dirette), trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (Cass. n. 14596 del 06/06/2018; Cass. n. 7884 del 20/4/16; Cass. n. 235 del 9/1/2014; Cass. n. 3756 del 15/2/2013; Cass. n. 802 del 14/1/2011; Cass. n. 3706 del 17/2/2010) e ciò, a maggior ragione, ove la sentenza di cui s’invoca il giudicato si riferisca ad un anno diverso e per fatti, come nella specie, suscettibili di autonoma e distinta valutazione per ogni annualità (ossia, privi di efficacia permanente o pluriennale; v. Cass. n. 31084 del 28/11/2019).

2.3. Non sussiste, inoltre, la lamentata violazione di legge.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, infatti, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti, sia i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, con la sola esclusione – qui non rilevante – dei prelevamenti effettuati dal lavoratore autonomo o dal professionista, in relazione ai quali la presunzione è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

A fronte di tale presunzione il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. n. 11102 del 05/05/2017; Cass. n. 10480 del 03/05/2018).

Più in particolare, è tenuto a provare che dei movimenti suì conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, dovendo indicare e dimostrare la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 15857 del 29/07/2016).

Orbene, la CTR si è attenuta agli anzidetti principi poiché ha riscontrato che la ripresa si era basata su elementi precisi e concordanti in relazione alle anomale movimentazioni bancarie emerse a seguito delle verifiche bancarie, su cui la contribuente non ha fornito adeguata prova contraria.

La riferibilità dei suddetti conti dei soci alla cooperativa, infine, è stata ritenuta validamente provata – con accertamento in fatto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 549 del 15/01/2020) – atteso il stretto rapporto familiare tra gli stessi.

2.3. Inammissibile, infine, è il denunciato vizio motivazionale, trattandosi di censura non più proponibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, trattandosi di sentenza pubblicata il 14 settembre 2012.

La CTR, peraltro, da quanto sopra evidenziato, non ha affatto omesso di motivare, risolvendosi la censura in una contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito, non ammissibile neppure sotto la vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Il primo e secondo motivo, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, vanno entrambi disattesi.

3.1. Va rilevato che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “in tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l’applicazione del beneficio previsto dalla L. n. 604 del 1977, art. 12, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in quanto l’Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo ed accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione” (Cass. n. 30371 del 18/12/2017; Cass. n. 8140 del 11/04/2011).

Tale conclusione vale, a maggior ragione, ove risulti – come accertato dalla CTR in relazione ai maggiori ricavi conseguenti alle verifiche bancarie di cui sopra – l’occultamento di ricavi per l’anno d’imposta in questione, verifica tanto risolutiva da determinare l’accoglimento integrale dell’appello dell’Ufficio.

3.2. Non sussistono, dunque, né la lamentata violazione di legge, né la dedotta omessa motivazione, anche declinata sotto il profilo della motivazione apparente, restando, per contro, privo di rilievo, a fronte dell’articolata ed ampia motivazione, la mancata specifica indicazione della L. n. 904 del 1977, art. 12.

Tale disposizione, del resto, va letta in combinato disposto con il D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 10-14, ai quali fa esplicito rinvio, per cui il riconoscimento anche del suddetto beneficio trova la sua ragione non in dipendenza della natura giuridica soggettiva dell’ente ma (oltre che dalla presenza di determinate tipicità richieste dalle norme) in funzione dell’attività svolta in concreto.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Ufficio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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