Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21691 del 26/08/2019

Cassazione civile sez. un., 26/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 26/08/2019), n.21691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16814-2018 proposto da:

B.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTTAVIANO 32, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARNUCCIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO ROMUALDO

CODISPOTI;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L., in persona del procuratore

speciale Dott. BE.AL., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA MENDOLA 198, presso lo studio dell’avvocato MARIO

MATTICOLI, che la rappresenta e difende;

BA.GI., in proprio e nella qualità di erede di

N.F., nonchè N.G.A. e N.V., nella

qualità di eredi di N.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RANIERI

– STUDIO LEGALE DESIDERI, rappresentati e difesi dall’avvocato

VINCENZO NESCI;

COMUNE DI SATRIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO GIANNINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GREGORIO GRECO;

– controricorrenti –

e contro

PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.R.L., IDROGEO S.R.L., SOCIETA’ REALE

MUTUA ASSICURAZIONI, LA ZURICH INSURRANCE PUBBLIC LIMITED COMPANY,

B.L., P.F., G.F.,

GI.NI., V.G., C.N.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n.

100437/2010 pendente dinanzi al TRIBUNALE di CATANZARO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

7/05/2019 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA

SANLORENZO, il quale chiede respingersi il proposto regolamento e

confermare la giurisdizione del Giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nel 2010, Ba.Gi. e N.F. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, il Comune di Satriano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in un terreno agricolo di loro proprietà, a causa di una frana innescata, a loro dire, dall’inefficienza e dall’intasamento delle nuove opere di drenaggio – realizzate dall’ente convenuto – della carreggiata della strada, denominata “(OMISSIS)”, del Comune di (OMISSIS), strada pure in parte crollata, il che aveva determinato il riversamento di ingenti quantità di materiale di varia natura nel predetto terreno.

Si costituì in giudizio il Comune di Satriano, il quale, nel contestare le pretese avversarie, chiese di essere autorizzato alla chiamata in causa delle ditte esecutrici dei lavori, (Pascale Cave e Costruzioni S.r.l., Medoro Trotta S.r.l., Idrogeo S.r.l.), nonchè i componenti dell’ufficio direzione lavori ai quali era affidato il cantiere per la realizzazione della strada (arch. B.L., quale direttore dei lavori, ing. P.F., nella sua funzione di direttore operativo; G.F., in funzione di direttore operativo; Dott. B.A., in funzione di direttore operativo; ing. Gi.Ni., quale ispettore di cantiere; ing. V.G., in funzione di ispettore di cantiere), al fine di essere manlevato da ogni responsabilità dei danni lamentati dagli attori.

Il Comune, autorizzato a tanto, chiamò in causa i predetti terzi.

Si costituirono in giudizio la Pascale Cave e Costruzioni S.r.l., la Idrogeo S.r.l. e il Dott. B.A.T., che, nei rispettivi atti di difesa chiesero, a loro volta, di essere autorizzati a chiamare in garanzia le rispettive assicurazioni, e precisamente, per la Pascale Cave e Costruzioni S.r.l., la società Cattolica e la Reale Mutua, per la Idrogeo S.r.l., la Fondiaria Sai e, per il Dott. B.A.T., la Zurich Insurance.

Nelle more del giudizio, B.A.T. eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Calabria, in relazione alla domanda di rivalsa proposta dal Comune nei suoi confronti, essendo stata tale domanda prospettata proprio in relazione al ruolo da lui ricoperto all’interno dell’Ufficio di Direzione lavori istituito dal Comune di Satriano, sicchè tale domanda comportava una responsabilità erariale (indiretta) degli operatori componenti il predetto ufficio in ragione della natura pubblicistica delle funzioni espletate e del denaro pubblico impiegato.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21 dicembre 2017 anche con riferimento all’eccezione avanzata e reiterata dalla difesa del Dott. B.A.T., il Tribunale, con ordinanza del 9 gennaio 2018, ritenne che tale eccezione “…non appare idonea, allo stato a definire il presente giudizio, atteso che essa attiene, sostanzialmente, alla domanda di rivalsa proposta dal convenuto Comune di Satriano, per cui non pregiudica la possibilità, per lo scrivente magistrato, di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno promossa in via principale dagli attori nei confronti del predetto Comune”, e, pertanto, rinviò la causa per il prosieguo dell’istruttoria e per il conferimento dell’incarico al C.T.U..

Successivamente il G.I., con provvedimento del 26 marzo 2018, rigettò l’istanza, proposta dall’attuale ricorrente insistendo nel difetto di giurisdizione, di revoca della richiamata ordinanza assunta dal Tribunale.

Con atto che risulta inizialmente consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 14 maggio 2018 B.T.A. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che queste Sezioni Unite dichiarino il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla causa scindibile relativa alla domanda di rivalsa proposta nei suoi confronti dal Comune di Satriano nel giudizio sopra ricordato, avente NRG 100437/2010, incardinato attualmente presso il Tribunale di Catanzaro, sostenendo che tale domanda apparterrebbe alla giurisdizione della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale competente per territorio (Sezione Giurisdizionale per la Calabria).

Hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di Satriano, Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. nonchè Ba.Gi., in proprio e nella qualità di erede di N.F., e N.G.A. e Vincenzo N., nella qualità di eredi di N.F..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G., con le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del proposto regolamento e la conferma della giurisdizione del Giudice ordinario.

Sia il ricorrente che le parti resistenti, tranne Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione sollevata dal Comune di Satriano, sul rilievo che sul punto il Tribunale adito nel merito si sarebbe già pronunciato. Ed invero, nella specie, i provvedimenti di quel Giudice del 9 gennaio 2018 e del 26 marzo 2018, già richiamati nell’esposizione dei fatti di causa, risultano avere natura meramente ordinatoria sicchè non è preclusa la proposizione di tale regolamento (Cass., sez. un., ord., 17/02/2017, n. 4219; Cass., sez. un., ord., 27/10/2011, n. 22382; Cass., sez. un., ord., 8/02/2010, n. 2716).

2. Con l’unico motivo, rubricato “Difetto di giurisdizione

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore di quella della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 93 (L. n. 142 del 1990, art. 58) e D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 18,19 e 22”, il ricorrente sostiene che la sua chiamata in causa da parte del Comune sia stata prospettata in correlazione al ruolo di Direttore dei lavori prima e di Direttore operativo poi da lui ricoperto all’interno dell’Ufficio di Direzione Lavori istituito dal Comune di Satriano per la realizzazione dell’opera pubblica con determinazioni nn. 58/04 e 57/06 e che, nell’ambito di tale rapporto, il predetto Comune ha avanzato la domanda di rivalsa già sopra ricordata, fondata sul rapporto di servizio tra il detto Ente locale e l’attuale ricorrente (nonchè gli altri membri dell’Ufficio Direzione Lavori) (v. ricorso p. 8); assume, infatti, il B., che “in ragione della natura pubblicistica delle funzioni espletate all’interno dell’Ufficio Direzione Lavori e del denaro pubblico impiegato è assimilato in tutto e per tutto ad un dipendente dell’ente perchè inserito – seppur temporaneamente – nell’apparato amministrativo del comune preponente”. Ad avviso del ricorrente, da tanto conseguirebbe inevitabilmente che la domanda in parola rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale territorialmente competente.

2.1. Il ricorso è infondato.

E’ pur vero che queste Sezioni Unite hanno affermato che “il R.D. n. 1214, art. 52 (applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, in forza della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 58 (poi trasfuso, dopo la sua abrogazione, nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 93) individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall’istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico. E, quindi, manifesta l’intendimento di non limitare la categoria dei “responsabili” ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un “rapporto di impiego”, dato che agli “impiegati” ha aggiunto le categorie degli “ufficiali o “funzionari” (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei “dipendenti” (anche a titolo obbligatorio), nonchè degli “amministratori” (per nomina dall’alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine “agenti” che in sè stesso tende a comprendere qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo – e perfino per incarico occasionale esplichi attività per conto dell’amministrazione. Per questa ragione la più qualificata dottrina e la giurisprudenza, onde individuare l’ambito di estensione della giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla posizione dell’autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c. d. dell’appartenenza cioè dell’essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. – soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego; e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato). Il quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benchè estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l’attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006; 1377/2006).” (Cass., sez. un., ord., 9/02/2011, n. 3165. V anche Cass., sez. un., 21/05/2014, n. 11229; Cass., ord., 22/09/2014, n. 19891).

Pur tenendo conto dell’accezione ampia di rapporto di servizio elaborata dalla richiamata giurisprudenza, con conseguente ampliamento della responsabilità erariale a soggetti non ricompresi nell’apparato amministrativo, ma tuttavia inseriti, in modo continuativo, pur se temporaneo, nell’apparto organizzativo della P.A. (cd. rapporto di servizio in senso lato), nella specie non risulta che B.T.A. abbia svolto un ruolo tale da integrare un rapporto di servizio, seppure nell’accezione sopra ricordata, atteso che con la determinazione n. 58/2004 ha ricevuto con altri l’incarico per la direzione lavori e redazione stralcio progettuale del progetto esecutivo generale, quindi attività sostanzialmente riferita alla progettazione e non alla fase dell’esecuzione dei lavori, successivamente con la determinazione n. 57/2006, (e come pure si evince dal processo verbale di consegna del 10 luglio 2006) l’attuale ricorrente è stato indicato come direttore operativo, con altri professionisti, essendo stata invece affidata la direzione dei lavori all’arch. B.L..

Ne consegue che il ricorrente non ha svolto il ruolo di Direttore dei lavori ma ha svolto l’attività di progettista e poi di collaboratore alla direzione dei lavori (quale direttore operativo, componente dell’Ufficio di direzione dei lavori, nell’ambito del quale l’incarico di Direttore dei lavori era stato conferito all’arch. B.L. v. ricorso p. 5) e proprio espressamente nella qualità di direttore operativo lo stesso risulta (v. atto di citazione notificato dal Comune di Satriano all’attuale ricorrente) essere stato chiamato in causa dal Comune (peraltro lo stesso B.T.A. sostiene – v. memoria p. 4 e 5 – di essere stato “evocato in giudizio esclusivamente nella qualità e veste di direttore operativo facente parte dell’Ufficio di Direzione dei Lavori”, pur se ne trae conseguenze opposte), sicchè deve ritenersi che non sia configurabile per il ricorrente il rapporto di servizio come sopra inteso, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario.

3. Le spese del presente regolamento vanno rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale demanda di provvedere pure sulle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2019

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