Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21691 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9686-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO LEPRE;

– ricorrente –

contro

EUROGOMMA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1147/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Sanremo, la s.r.l. Eurogomma e – sulla premessa di avere locato alla convenuta un immobile ad uso commerciale e di non aver ricevuto il regolare pagamento dei canoni – chiese che fosse convalidato lo sfratto ed ordinato il rilascio dell’immobile.

Si costituì in giudizio la società convenuta, rilevando di avere pagato i canoni di locazione all’effettivo proprietario dell’immobile, posto che il bene, unitamente al terreno sul quale era costruito, erano stati espropriati nei confronti del C. ed aggiudicati ad un terzo; chiese, pertanto, il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 14 ottobre 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha rilevato la Corte che i terreni di proprietà dell’appellante erano stati oggetto di espropriazione forzata e di conseguente decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione; in tale decreto rientrava anche il capannone, abusivo, oggetto del contratto di locazione. Non essendo più il C. proprietario del bene, non era egli neppure legittimato ad esigere il pagamento del canone di locazione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso C.A. con atto affidato a due motivi.

La Eurogomma s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 934 c.c. in tema di accessione; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza per cui sarebbe stato trasferito in capo all’aggiudicatario soltanto il terreno e non anche il capannone sul medesimo costruito.

Osserva il ricorrente che l’istituto dell’accessione opera come acquisto a titolo originario, nel momento in cui la costruzione viene realizzata, circostanza che si sarebbe verificata, nella specie, solo in capo al C. che aveva costruito l’immobile sul terreno (allora) di sua proprietà; le vicende successive, quali l’espropriazione e l’aggiudicazione all’incanto, non potevano determinare l’acquisizione in proprietà anche del capannone, avendo quest’ultimo un proprio identificativo catastale autonomo e non essendo stato il medesimo inserito nel bando di vendita.

2. I due motivi devono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra loro esistente, e sono entrambi privi di fondamento, quando non inammissibili.

2.1. Si rileva, innanzitutto, che il ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè fa riferimento ad una serie di atti (quali il pignoramento, le visure catastali, la relazione del c.t.u. e la comunicazione del curatore fallimentare) senza indicare se, come e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte.

In secondo luogo, occorre aggiungere che il ricorso mira a sollecitare questa Corte ad un diverso esame del merito, perchè tende, in sostanza, a dimostrare che il capannone oggetto del contratto di locazione sarebbe ancora in proprietà del ricorrente, mentre la sentenza di merito ha deciso in senso contrario.

2.2. Ciò premesso, si osserva che non è contestato, nella specie, che il capannone in questione era abusivo, mentre lo stesso ricorrente riconosce che il pignoramento trascritto a Sanremo in data 7 aprile 2001 aveva ad oggetto sia i terreni censiti nel catasto del Comune di Ventimiglia che il capannone, autonomamente censito nel medesimo catasto (nello stesso foglio n. 22).

L’art. 2912 c.c. stabilisce che il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze e ai frutti della cosa pignorata; e la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il pignoramento di un terreno si estende, salvo prova contraria, al fabbricato che insiste sul medesimo (sentenze 10 ottobre 1987, n. 7522). La più recente pronuncia 21 maggio 2014, n. 11272, ha chiarito che il principio dell’art. 2912 cit. “non opera tutte le volte in cui la descrizione del bene riportata nel decreto di trasferimento contenga elementi tali da far ritenere che si sia inteso escludere l’applicazione dall’estensione”, così come può verificarsi che, in sede di pignoramento, “il vincolo venga apposto in modo da escludere il bene pertinenziale”. Nulla di tutto ciò, peraltro, risulta essersi verificato nel caso di specie, nel quale la Corte d’appello ha affermato, con accertamento di fatto insindacabile, che il capannone era da ritenere trasferito in capo all’acquirente in virtù del principio dell’accessione, che opera come acquisto a titolo originario ima, anche nell’ambito della procedura di espropriazione forzata. Il ricorso, del resto, neppure contesta l’ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il C. non aveva dimostrato l’esistenza di un diritto di superficie sul terreno in oggetto (rilevante nei termini indicati dalla sentenza 7 giugno 1982, n. 3453).

3. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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