Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21691 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 08/10/2020), n.21691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16624/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

BIOFIBER S.R.L. in liquidazione, con sede in Potenza, (C.F.

(OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata n. 123/03/11, depositata il 19 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

dal Cons. Nocella Luigi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso alla CTP di Potenza la BIOFIBER s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento N. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate di Potenza, sulla scorta di PVC della GdF, Nucleo Polizia Tributaria di Matera, aveva recuperato l’IVA corrisposta dalla medesima Società nell’anno 2004 per l’acquisto di beni dalla Grafiche F. s.r.l. di Vicenza (ammontante ad Euro 350.000,00) e di servizi dalla Sviluppo Sud di Potenza (ammontante ad Euro 64.856,00), applicando le relative sanzioni; il tutto sul presupposto che l’imposta a credito derivasse da operazioni oggettivamente inesistenti.

La CTP di Potenza, con sentenza N. 280/02/2007, accoglieva il ricorso relativamente all’operazione intercorsa con la s.r.l. Grafiche F., ritenendo che il finanziamento da parte della Società fornitrice dei beni avesse plausibili motivazioni e quindi non fosse da solo sintomo dell’inesistenza dell’operazione.

La CTR, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha respinto l’appello principale dell’Agenzia ed accolto quello incidentale della contribuente, annullando integralmente l’avviso; in particolare affrontando esclusivamente il punto della esistenza dell’operazione intrattenuta con la s.r.l. Sviluppo Sud e senza nulla esprimere in ordine all’appello principale, ha ribadito trattarsi di fornitura, tra Società aventi distinta personalità giuridica, di servizi progettuali per “un realizzando progetto industriale”, comportante il diritto della ricorrente alla detrazione IVA sulla relativa fattura.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Società intimata non si è costituita, nonostante regolare notifica del ricorso presso il difensore domiciliatario.

Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 la Corte, udita la relazione del Cons. Nocella, ha deciso la causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 comma 1, poichè la CTR ha annullato integralmente l’avviso, senza tuttavia esaminare nessuna delle doglianze dell’appellante principale (riassunte a pagg.6-7 del ricorso), come riportati, per vero sommariamente, nella parte espositiva della sentenza impugnata e pronunciare quindi sul relativo capo della sentenza; e, poichè le due operazioni oggetto di accertamento erano totalmente autonome tra loro sia soggettivamente che oggettivamente, non era neppure ipotizzabile una motivazione estensibile implicitamente anche al capo di domanda oggetto del gravame non esaminato.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia ricorrente lamenta, subordinatamente al rigetto del precedente motivo e per le medesime ragioni nel medesimo espresse, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR omesso totalmente la motivazione circa il proprio appello principale.

Con il terzo motivo, la ricorrente Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso nel giudizio, e cioè la contestata insussistenza oggettiva dell’operazione tra BIOFIBER s.r.l. e Sviluppo Sud s.r.l.: la CTR si è limitata a valorizzare l’autonomia di personalità giuridica delle parti dell’operazione, dato assolutamente inidoneo ad escludere l’inesistenza dell’operazione, senza censurare o correggere sotto alcun profilo le ragioni espresse dai primi Giudici sul medesimo punto, e cioè che l’importo dei compensi fatturati eccedesse di gran lunga quelli ammessi dal Ministero per lo Sviluppo Economico per l’accesso ai contributi, e confondendo i ruoli negoziali delle due Società.

Tutti i motivi sono fondati e meritano accoglimento.

Quanto ai primi due, che debbono essere esaminati unitariamente per la evidente connessione logica che li lega, la lettura della parte motiva della sentenza impugnata rende evidente l’assoluta carenza di una qualsivoglia motivazione, sia pure per relationem alla sentenza della CTP, in ordine alle censure svolte dall’Agenzia in merito alla questione della detraibilità dell’IVA che si assume corrisposta per l’operazione di vendita di macchinari tipografici tra la Società contribuente e la collegata Grafiche F. s.r.l.: invero l’unica tematica emergente dalla motivazione espressa nell’ultima mezza pagina della sentenza afferisce alla diversa ed autonoma operazione tra la BIOFIBER e la Sviluppo Sud s.r.l., avente ad oggetto servizi professionali per la redazione di un progetto edilizio e connessa consulenza, con argomentazioni del tutto estranee alla prima e più consistente prestazione.

Poichè tale carenza di motivazione costituisce il sintomo più evidente dell’omissione dell’esame e della statuizione sull’altra operazione, il cui oggetto costituisce un autonomo capo di pretesa da parte dell’Agenzia, è evidente che vi sia stata anche violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Quanto al terzo motivo, che investe la motivazione espressa dalla CTR in merito all’operazione Sviluppo Sud, deve rilevarsi che la stessa è priva di qualsivoglia correlazione con la motivazione della sentenza oggetto di appello: come evidenziato dalla ricorrente Agenzia, la CTP aveva ritenuto l’indetraibilità dell’IVA sia per la carenza probatoria circa l’avvenuto inizio dell’investimento cui si riferivano le prestazioni di servizi, sia per l’importo dei compensi che eccedevano la soglia entro la quale era ammissibile il contributo ministeriale, entrambi dedotti come sintomatici dell’inesistenza oggettiva dell’operazione. La CTR ha invece motivato la ritenuta ammissibilità della detrazione sulla scorta della incontroversa autonomia giuridica delle due società, elemento che peraltro, come rileva la ricorrente, non ha alcuna valenza per escludere l’oggettiva fittizietà dell’operazione IVA, essendo evidente che un contratto di scambio tra soggetti diversi è uno dei presupposti imprescindibili di applicabilità dell’IVA (e della conseguente detraibilità). Essendo quindi l’unico argomento espresso dalla CTR insufficiente a contrastare o superare gli elementi che la CTP aveva già ritenuto sintomatici dell’inesistenza oggettiva dell’operazione ed estraneo agli stessi, e mancando qualsivoglia altra considerazione idonea a rendere evidente l’iter logico giuridico-fattuale che ha condotto i Giudici d’appello a riformare la sentenza sullo specifico capo di pretesa, anche in tale parte la sentenza deve essere cassata.

L’accoglimento di tutti i motivi, comporta la cassazione integrale della sentenza impugnata e la remissione del giudizio innanzi alla CTR della Basilicata perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame sia dell’appello principale che di quello incidentale, provvedendo altresì alla pronuncia sulle spese di giudizio anche relative alla presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie tutti i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame e decisione, nonchè sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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