Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21691 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 06/09/2018), n.21691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9607-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO IELO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO MORRONE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 8, presso lo studio dell’avvocato MARIA

LETIZIA NUNZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCIA ANNA RITA SONNANTE;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1623/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

A sostegno del reclamo, la società ricorrente ha dedotto l’insussistenza parziale del credito vantato da Inail, creditore istante, e la illegittima applicazione, da parte dello stesso Istituto, della clausola penale, di cui all’art. 3 del contratto di locazione concluso tra le parti.

La Corte d’Appello ha ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dall’Inail avente ad oggetto titoli giudiziali definitivi (ordinanza di pagamento somme del Tribunale di Perugia del 6.9.11 per Euro 266.639,40; sentenza del medesimo Tribunale di condanna al pagamento di Euro 125.649,56 oltre interessi; ulteriori importi a titolo di risarcimento danno comprensivi delle penali calcolate ex art. 3 del contratto di locazione per l’ipotesi di ritardo nella riconsegna dell’immobile) non si potesse procedere ad una minore quantificazione del credito e, pertanto, dovesse essere confermato che l’esposizione debitoria fosse superiore a Euro 500.000.

Per quanto riguarda la debenza della penale prevista all’art. 3 del contratto per il caso di ritardo nella riconsegna dell’immobile, la Corte ha considerato legittimo il rifiuto che Inail aveva opposto all’offerta di riconsegna delle chiavi, in quanto l’obbligazione di riconsegna andava adempiuta in modo esatto e quindi riconsegnando il bene libero da persone o cose e da impegni per locazioni e sub locazioni (art. 14 contratto). Contravvenendo a questa previsione, la s.r.l. (OMISSIS) aveva dato atto che 11 delle 12 unità abitative erano occupate in forza di contratti di locazione a favore di altrettanti sub-conduttori e che, all’interno dei locali, vi erano beni della stessa (OMISSIS) la quale rinunciava ad ogni diritto sugli stessi.

Inoltre, la Corte ha ritenuto infondata la censura per la quale l’applicazione della clausola penale, consistente in tre mensilità per ogni mese di ritardo nella consegna, avrebbe illegittimamente portato al superamento della soglia di 500.000, dal momento che non solo non era stato provato il possesso congiunto dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1 ma risultava anche l’esistenza di ulteriori debiti in capo alla ricorrente.

Avverso suddetta pronuncia, propone ricorso per Cassazione la s.r.l. (OMISSIS). Si costituisce con controricorso l’Inail, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso. Deposita memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c. la s.r.l. (OMISSIS).

Con unico motivo di ricorso, viene dedotta la violazione della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. c) nonchè art. 1384 c.c. e artt. 112,113 e 115 c.p.c. per non avere il Tribunale valutato l’eccessività della penale contrattuale in relazione al valore del contratto di locazione, al quantum dell’inadempimento della ricorrente in ordine al pagamento dei canoni scaduti, agli oneri complessivi a carico di quest’ultima anche derivanti dall’ordinanza e dalla sentenza emesse dal Tribunale di Perugia. Ove tale verifica fosse stata svolta e la penale ricondotta ad equità non vi sarebbe stato il superamento della soglia di indebitamento di 500.000,00 Euro, di cui alla L. Fall., art. 1.

Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di tardività del ricorso in quanto esso risulta proposto entro il termine di trenta giorni, ai sensi della L. Fall., art. 18, dalla notificazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria. In particolare, la notifica è avvenuta a cura della cancelleria in data 10 marzo 2016 con scadenza del termine nella data di sabato 9 aprile 2016. Pertanto, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. e conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 645702/2017), il termine è stato prorogato al primo giorno feriale successivo utile, ovvero lunedì 11 aprile 2016.

Il ricorso è inammissibile in quanto nell’unico motivo, censurando il mancato intervento officioso del giudice per la riduzione ad equità della clausola penale, si pone all’attenzione di questa Corte una questione del tutto nuova non emersa nel giudizio di merito alla luce della sentenza impugnata. In tale giudizio si è fatta questione soltanto dell’illegittima applicazione della clausola e non anche della sua eccessività. Il rilievo officioso dell’eccessività, infatti, non esime la parte dall’onere di deduzione ed allegazione di fatti rilevanti ai fini dell’eccessività, ancorchè rilevabile d’ufficio (Cass. 22747 del 2013). Al riguardo la parte ricorrente nulla ha dedotto nel ricorso in ordine al rilievo causale delle deduzioni ed allegazioni svolte in sede di merito. Infine deve rilevarsi che il mancato esercizio del potere discrezionale di ridurre la penale eccessiva avrebbe dovuto essere censurato ex art. 360 c.p.c., n. 5 ponendo in rilievo il fatto od i fatti decisivi discussi tra le parti dei quali il giudice avrebbe omesso l’esame così non procedendo all’esame della dedotta eccessività.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 7.000 per compensi, in Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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