Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21690 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 27/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 27/10/2016), n.21690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2160-2015 per conflitto di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA con

ordinanza n. 94/7/2015 depositata il 14/01/2015 nella causa tra:

T.F.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

PUBLISERVIZI S.R.L.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE, che ha concluso per la giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

p.1. Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2013, T.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Caserta, la s.r.l. Pubbliservizi, nella qualità di Concessionaria del Comune di Caserta per i servizi di riscossione delle entrate comunali, assumendo che, a seguito di controllo effettuato su un proprio conto corrente nel febbraio del 2013, aveva constatato l’avvenuto prelievo di una somma di Euro 17.953,75, in forza di pignoramento presso terzi, eseguito, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, dalla società esattrice.

Adduceva, quindi, che, a seguito di accesso presso l’esattore, aveva appreso che il pignoramento era avvenuto sulla base di un’ingiunzione fiscale che risultava, a suo dire solo presuntivamente, notificata il 9 febbraio 2009 e seguita da un’intimazione di pagamento sempre presuntivamente notificatagli il 6 agosto 2012.

Nella citazione chiedeva, previa deduzione della nullità dei due atti notificatigli, l’accertamento della illegittimità dell’attività esecutiva posta in dalla società esattrice e la condanna alla restituzione della somma pignorata, oltre che il risarcimento del danno.

p.3. L’esattrice, costituendosi – per quanto in questa sede interessa eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. e la sussistenza della giurisdizione delle commissioni tributarie, per essere le somme, per le quali era avvenuta l’esecuzione e delle quali si chiedeva la restituzione, dovute dal T. anche (così si dedusse nella comparsa di costituzione dell’esattrice) per canoni di fognatura e di depurazione per le annualità dal (OMISSIS) ed in ragione della sussistenza della giurisdizione tributaria per quella tipologia di entrate sino all’anno (OMISSIS).

p.4. Il Tribunale adito, con sentenza del 18 marzo 2014, reputava fondata l’eccezione della convenuta e declinava la giurisdizione a favore di quella delle commissioni tributarie.

p.5. Riassunto il giudizio dal T. davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, e costituitasi l’esattrice, il giudice tributario, con ordinanza del 14 gennaio 2015, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che, dovendo la controversia qualificarsi come opposizione all’esecuzione iniziata con il pignoramento ex art. 72-bis del citato D.P.R., sussisteva la giurisdizione dell’a.g.o..

p.6. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p.7. Richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte la formulazione delle sue conclusioni, all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza delle Sezioni Unite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

p.1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del conflitto di giurisdizione e la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

p.2. Le conclusioni vanno condivise sulla base delle seguenti ragioni.

Al momento dell’introduzione della controversia da parte del T., l’àmbito della giurisdizione delle commissioni tributarie risultava regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, il quale, com’è noto, dopo avere nel primo inciso individuato come oggetto della giurisdizione tributaria le controversie riguardanti tributi “di ogni genere e specie, comunque denominati”, nel secondo inciso escludeva dalla giurisdizione tributaria (come le esclude tuttora) le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, disponendo che per esse continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R..

La previsione dell’eccettuazione dalla giurisdizione tributaria delle controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata, peraltro, non poteva che estendersi anche alle ulteriori previsioni di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, presenti nel comma 2, fra cui, prima della sentenza n. 39 del 2010 della Corte Costituzionale, vi erano quelle in materia di canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.

p.2.1. Ora, nel caso di specie, il T., nel suo atto di citazione reagì contro un pignoramento presso terzi, eseguito dell’esattrice ai sensi e nelle forme del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis e, quindi, certamente contro un atto di esecuzione compiuto dall’esattrice.

Il fatto che il credito oggetto della pretesa esecutata si riferisse, come l’esattrice prospettò nella sua comparsa di costituzione davanti al Tribunale ordinario, a canoni dovuti per lo scarico e la depurazione delle acque e per un periodo, quello anteriore al (OMISSIS), in cui si configurava la giurisdizione tributaria, era irrilevante ed inidoneo a giustificare la giurisdizione tributaria, essendo stata introdotta la controversa contro un atto di esecuzione e, dunque, trattandosi di una controversia che, in ragione di tale rivolgersi contro di esso, secondo la formulazione dell’art. 2, comma 1, del citato D.Lgs., non poteva appartenere alla giurisdizione tributaria, essendo del tutto irrilevante, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, il fatto che la pretesa esecutata concernesse canoni di depurazione e scarico delle acque, sulla cui debenza ipoteticamente vi sarebbe stata la giurisdizione tributaria, in quanto inerenti ad anni anteriori al (OMISSIS).

Questa conclusione, si badi, si fonda sul significato del riferimento della norma, come confine della giurisdizione del giudice tributario, del compimento di atti di esecuzione forzata tributaria e prescinde dalla qualificazione da darsi all’azione con cui il debitore assoggettato a pignoramento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis.

La conclusione vale, tanto se si qualifica l’azione in questione come un’opposizione all’esecuzione o la si assimila all’opposizione all’esecuzione, quando la reazione abbia ad oggetto la contestazione dell’an del diritto procedere all’esecuzione con la particolare forma di autotutela riconosciuta all’esattore, ovvero all’opposizione agli esecutivi, quando la reazione riguardi il quomodo della realizzazione dell’autotutela, quanto se la si qualifichi, nel primo caso come azione di accertamento negativo ed eventualmente di restituzione di indebito, nel secondo come azione di impugnazione della validità della speciale forma di pignoramento.

p.2.2. Il problema qualificatorio delle forme della reazione del debitore contro il pignoramento in questione nasce, perchè, tanto quando il debitor debitoris adempia, una volta eseguito il pignoramento la pretesa creditoria per l’intero, tanto quando la adempia per ciò che è già esigibile, restando vincolato a pagare periodicamente l’ulteriore dovuto, un’esecuzione forzata da opporre, almeno nel senso tradizionale del termine, non v’è; ed anzi nella prima ipotesi (nella quale rientra la vicenda, se si considera, come la Corte è in condizione di fare, esaminando la citazione introduttiva del giudizio da parte del T., che, per quanto da lui dedotto, la sua banca, cioè il terzo debitor debutoris, aveva, a seguito del pignoramento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72-bis, corrisposto le somme all’esattrice, conforme alla vocazione particolare, tendenzialmente satisfattiva, sebbene con la collaborazione del terzo pignorato, della forma di pignoramento prevista dalla norma, su cui, da ultimo, ampiamente Cass. n. 2857 del 2015) si può dire che si sia in presenza di un’esecuzione esauritasi.

Non è questa la sede per risolvere l’indicato problema di qualificazione, perchè, come s’è detto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, assume rilievo decisivo il collocarsi dell’azione dopo un atto, il pignoramento, che è di esecuzione e, dunque, si colloca oltre il confine indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1.

p.2.3. Peraltro, per completezza, si rileva che, se anche l’azione del T. non si qualificasse come opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi e si qualificasse come azione di accertamento negativo, con ripetizione di indebito, e/o di accertamento dell’invalidità dell’esecuzione già esauritasi, la conclusione a favore della sussistenza della giurisdizione ordinaria e, dell’esistenza della giurisdizione tributaria sarebbe anche, sebbene ad abundantiam, giustificata dal seguente principio di diritto: “Le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se promosse successivamente al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1, che ha modificato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2010, dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice tributario, sia in relazione alla disciplina del canone prevista della L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 13 e 14, sia riguardo all’analoga disciplina dettata del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155, per le controversie relative alla debenza del canone a partire dal 29 aprile 2006.” (Cass. sez. un. (ord.) n. 14902 del 2010).

Invero, essendo stata l’azione esercitata dal T. nel 2013 la giurisdizione ordinaria comunque deriverebbe dall’applicazione del riportato principio di diritto.

p.3. Conclusivamente, il conflitto di giurisdizione va risolto con l’affermazione della sussistenza della giurisdizione ordinaria (e le ragioni esposte esplicitano e giustificano ulterioimente una soluzione che, sempre in un caso in cui veniva in rilievo un pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis, più volte citato, venne data a Cass. sez. un. n. 8618 del 2015).

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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