Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21690 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21690 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 24175-2009 proposto da:
GIOFFRÈ Francesco — GFF FNC 24A30 E041F, ARFUSO
Annunziata — RFS NNZ 32P41 L063U, GIOFFRE Pasquale — GFF
PQL 56M27 E041A, tutti elettivamente domiciliato in Roma, Via XXI
Aprile 12, presso lo studio legale MINERI, rappresentati e difesi
dall’avvocato MICHELE GULLO, come da procura speciale in calce
al ricorso

– ricorrenti Contro
CHIODO PAOLA – CHDPNIR75A64N1224A, quale erede con
beneficio dell’inventario di CHIODO Ferdinando e MdpiARGA
Giovanna, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Degli Scipioni 132,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CURRO’, rappresentato
e difeso dall’avvocato DOMENICO ALVARO, come da procura
speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

-17

2, /

,s”-

Data pubblicazione: 23/10/2015

nonchè contro
CHIODO FERDINANDO CHDFDN34A18E041H, MEDURG A
GIOVANNA;

– intimati Avverso la sentenza n. 242/2008 della CORTE D’APPELLO di

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/04/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi
Salvato, che conclude per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine,
per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 27 giugno 1995 gli odierni ricorrenti, Gioffré-Arfuso, iniziavano
un giudizio per la manutenzione del possesso delle loro servitù di
passaggio insistenti sul fondo di proprietà di Chiodo Ferdinando e
Medurga Giovanna, di cui assumevano essere stati privati del libero
esercizio in conseguenza dell’apposizione a chiusura di reti metalliche,
paletti e lucchetti.
2. All’esito dell’istruttoria e dell’espletata c.t.u., il Tribunale di Palmi,
con sentenza del 31 maggio 2004, accoglieva la domanda di reintegra
«limitatamente al passaggio pedonale costituito dal viottolo che attraversa il fondo
dei resistenti ed individuato dalle lettere C-D nella planimetria in scala 1 / 500
allegata alla peri.zia di parte redatta dal dott. Vivari, giurata davanti al
Cancelliere della Pretura di Palmi in data 22.08.1994 ed allegata al fascicolo dei
ricorrenti».
3. La Corte d’appello di Reggio Calabria, accogliendo l’impugnazione
dei coniugi Chiodo-Merduga, rigettava integralmente le domande di
reintegra degli odierni ricorrenti, rigettando anche l’appello incidentale
proposto.
Ric. 2009 n. 24175 sez. 52 – ud. 22-07-2015

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REGGIO CALABRIA, depositata il 11/09/2008;

3.1 – La Corte locale esaminava analiticamente le dichiarazioni rese da
Santo Comandé, Pasquale Fedele, Vito Surdo, Domenico De Leo,
Maria Teresa Perri e Cosimo Monterosso, Carmelo Teresi, nonché la
perizia resa dall’agronomo Pio Vizzari.
All’esito dell’analitica valutazione delle prove assunte la Corte d’appello

affermando quanto segue: «appare evidente come le deposkioni testimoniali
utili.uate dal giudice-palmese per il parziale accoglimento della domanda, se pur
possono essere considerate più o meno concordi nell’attestare l’esistenza di un varco
nella parte mediana del fondo dei coniugi CHIODO MEDURGA a confine con
la proprietà GIO1-TRE’, non provino invece in maniera univoca e certa che gli
odierni appellati (e, prima di essi, i loro danti causa) si servissero abitualmente,
sino alla data del denunciato spoglio, di tale varco per raggiungere i loro
appeuamenti, comportandosi come se fossero titolari di una servitù di passaggio».
4. Gli odierni ricorrenti impugnano tale decisione, formulando due
motivi. Resiste con controricorso la signora Chiodo Paola, che agisce
nella dichiarata qualità di erede con beneficio di inventario di Chiodo
Ferdinando e Medurga Giovanna.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: «violnione e falsa
applicckione degli ant.1140 e 1168 c.c., omessa motivazione in relazione all’art.
360 nn 3 e 5».
Viene formulato il seguente quesito: «Vero che in presenta del possesso e
dell’utiliuo della servitù come è stato provato e dimostrato nel presente giudkio
trovano applicazione gli art. 1140 e 1168 c.c. E che, dunque, avendo i resistenti
posto una recinione al fine di impedire feserckio della servitù agli odierni
ricorrenti si è verificato lo spoglio nei confronti dei ricorrenti che devono essere
reintegrati al passaggio pedonale costituito dal viottolo che attraversa il fondo dei
Ric. 2009 n. 24175 sez. 52 – ud. 22-07-2015

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giungeva al rigetto delle domande di manutenzione del possesso

resistenti ed individuato dalle lettere C-D nella planimetria in scala 1 / 500
allegata alla perizia di parte redatta dal dott. Viari».
1.2 — Col secondo motivo di ricorso si deduce: «illegittimità della sentenza
per violazione dell’art. 360 n. 5, in relazione alla omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Il

«riformare la sentenza impugnata poiché la stessa è palesemente contraddittoria in
ordine all’utilizzabilità dei ricorrenti del passaggio oggetto del presente processo,
infatti per come rilevato nel presente motivo di ricorso la motivazione posta a
fondamento della sentenza della Corte di Appello è palesemente contraddittoria con
le prove testimoniali e documentali acquisite nel presente processo. Infatti per come
sopra rilevato è emerso dalle prove (testimoniali e documentali) raccolte nel presente
processo che i ricorrenti uti lizzavano il viottolo che attraversa il fondo dei resistenti
ed individuato dalle lettere C-D nella planimetria in scala 1/500 allegata alla
perizia di parte redatta dal dott. Viari, per cui la motivazione addotta dalla
Corte di Appello di Reggio Calabria nella sentenza impugnata la rende inidonea a
giustificare la decisione presa dalla Corte, ribadendo la contraddittorietà della stessa
con le prove del presente procedimento».
1.3 I ricorrenti a conclusione del ricorso, dopo le richieste avanzate alla
Corte, formulano il seguente quesito (vedi pag. 10 del ricorso, ultime
righe prima della data), senza indicare a quale dei motivi lo stesso è
riferito: «Quesito di diritto: accerti Corte di Cassazione se vi è stata
violazione degli artt. 1140 e 1168 c. c., ovvero se “qualora vi sia una servitù di
passaggio tra due fondi utilizzata l’apposizione di una recezione per chiudere il
passaggio, costituisca violazione del diritto di possesso dei ricorrenti e
conseguentemente legittima la reintegra nel possesso dei ricorrenti ai sensi dell’art.
1168c.c.”».
2. Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, è infondato e va rigettato.
2.1 – II primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Ric. 2009 n. 24175 sez. 52 – ud. 22-07-2015

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ricorrente conclude come segue l’esposizione del motivo, chiedendo di

Denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione, ma si chiude
solo con quesito di diritto ed è quindi inammissibile alla luce SU n.
7770/09, Cass. n. 12248 del 2013, secondo cui è inammissibile la
congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3) e 5) dell’art.
360 cod. proc. civ., salvo che non sia accompagnata dalla

secondo, dal momento di sintesi o riepilogo.
In ogni caso, il quesito proposto per la violazione di legge è
inammissibile, perché si traduce in un generico interpello alla Corte,
mentre, anche a voler ritenere che sia stato denunciato esclusivamente
un vizio di motivazione, occorre rilevare l’assenza del necessario
momento di sintesi, che deve essere caratterizzato dalla chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero deve indicare le ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione (vedi di recente Cass. n. 14355 del 2013).
2.2 — Il secondo motivo è infondato. Si denuncia vizio di motivazione.
2.2.1 – Al riguardo, occorre rilevare che tale vizio si configura solo
quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il
mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia,
prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile
contrasto tra le argomentazioni adottate. Il vizio denunciato non può,
invece, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle
prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,
diversamente risolvendosi il relativo motivo in un’inammissibile istanza
di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle
conclusioni raggiunte dal giudice del merito.
Occorre osservare ancora che il giudice del merito non è tenuto a
valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare
Ric. 2009 n. 24175 sez. 52 – ud. 22-07-2015

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formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il

singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo
sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli
elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito
nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni,
implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la

2014).
Ed, infine, va rilevato che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso
probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il
giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente
motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice, (Cass. n.
13054 del 2014).
2.2.2 – Tanto premesso, occorre rilevare che quanto indicato al
precedente punto 2.2.1 si riscontra nella specie, essendo ancora
opportuno sottolineare:
a) quanto alla deposizione del teste Comandè, che la Corte di appello
ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta irrilevanza
delle sue dichiarazioni alla luce del contrasto tra quanto affermato
come informatore e come teste e della circostanza che in larga misura
esse risultano da circostanze meramente “desunte” dal teste;
b) quanto alla deposizione del teste Fedele che la Corte di appello ha
esplicitato a pag. 12, con motivazione immune da vizi qui censurabili,
le ragioni per cui ha ritenuto la deposizione confusa e poco chiara;
c) quanto al De Leo che la Corte di appello ha avuto cura di precisare
che la stessa non risultava decisiva, pur avendone ritenuto
l’attendibilità, non avendo il teste riferito dell’abitualità del passaggio e
non avendo egli percepito il passaggio di mezzi meccanici.
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
Ric. 2009 n. 24175 sez. 52 – ud. 22-07-2015

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decisione adottata (Cass. Sez. n. 11211 del 2014; Cass. n. 13485 del

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 2.500,00 (duemilacinquecento) euro per compensi
e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 22 luglio 2015
IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

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