Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21690 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10377-2010 proposto da:

ZARA ITALIA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8,

presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BURRAGATO GUGLIELMO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio

dell’avvocato CARTA GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GALIUTO FRANCESCA giusta procura speciale in calce alla memoria

difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento n. R.G. 1372/09 del TRIBUNALE di LIVORNO,

depositato il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Carlo Destro.

esaminati gli atti:

Fatto

OSSERVA

La società Zara Italia srl, in data 16.04.2010, ha notificato alla sig.ra G.R.L. ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza resa all’udienza del 17.03.2010 nel giudizio di merito n. 1372/09 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, con cui è stata rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla stessa società.

Quest’ultima, nel ricorso, eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno, essendo alternativamente competenti i Tribunali di Milano o di Piacenza.

A fondamento della propria impugnativa, deduce l’omessa motivazione del provvedimento sopra menzionato (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c. e dell’art. 25 Cost., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Diritto:

Il ricorso appare fondato.

L’art. 413 c.p.c., comma 2 individua tre fori concorrenti ove possono essere radicate le controversie individuali di lavoro: 1) luogo in cui è sorto il rapporto; 2) luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore addetto; 3) luogo in cui il lavoratore prestava la propria opera al momento della fine del rapporto.

Orbene, il Giudice del lavoro di Livorno nella impugnata ordinanza si è limitato ad affermare: “In ordine alla competenza … osserva che vi sono 3 fori concorrenti ed essendo uno dei 3 Livorno per il principio del favor lavoratoris, la competenza rimane qui incardinata”, senza fare alcun riferimento al criterio di collegamento posto a fondamento della decisione.

E’ da ritenere, tuttavia, che, consentendo gli elementi forniti dalla ricorrente di individuare nel foro di Milano quello di cui alla prima ipotesi dell’art. 413 c.p.c., comma 2 (luogo in cui è sorto il rapporto) e, nel foro di Piacenza, quello di cui all’ultima ipotesi dell’art. 413 c.p.c., comma 2 (ultimo luogo di lavoro), se ne deduce che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno, abbia inteso individuare nel foro di Livorno quello di cui alla seconda ipotesi, considerando la dipendenza dell’azienda cui la lavoratrice era addetta.

Occorre in questa prospettiva individuare il significato di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”.

Va in proposito rammentato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel rito del lavoro il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., comma 2, va riferito non all’atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza (Cass. n. 3584/2004; Cass. n. 10588/1993).

Nel caso in esame risulta pacifico che la G. – come del resto emerge dal ricorso introduttivo – pur essendo la sede di lavoro stabilita contrattualmente nella città di (OMISSIS), era stata inizialmente indirizzata a svolgere un percorso di formazione in altre città: “dal 13 al 18 ottobre 2008 (doc. 2) la ricorrente è stata inviata presso il punto vendita di (OMISSIS) e successivamente, dal 21 al 31 ottobre 2008 (doc. 3) presso quello di (OMISSIS)”; e ancora, si legge al par. 10 del medesimo ricorso introduttivo del giudizio: “in data 5.11.2008, mentre la ricorrente attendeva di essere addetta allo svolgimento delle mansioni per le quali era stata assunta nella sede di (OMISSIS), Zara Italia consegnava nelle mani della Sig.ra G.R. la comunicazione del proprio licenziamento per mancato superamento del periodo di prova (doc. 7)”.

Risulta dunque dalla stessa prospettazione dei fatti fornita dalla sig.ra G. che ella non era addetta, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la società istante, ad alcuna dipendenza di quest’ultima situata nella circoscrizione del Tribunale di Livorno; nè ma vi era stata addetta in precedenza. Ne discende, in base ai predetti criteri, che deve essere esclusa, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., la competenza del Tribunale di Livorno dichiarata dal Giudice di merito, ed affermata la competenza alternativa del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano (luogo di conclusione del contratto di lavoro e sede aziendale) ovvero di quello del Tribunale di Piacenza (luogo dell’ultima sede di lavoro della sig.ra G.).

Nè vale in contrario richiamare il criterio del favor lavoratoris, come invocato dal Giudice di merito, poichè il legislatore indicando i tre criteri di competenza ha mostrato proprio di avere in considerazione la particolare posizione della parte più debole del rapporto di lavoro, prescindendo da contingenti convenienze, ma sulla base dei criteri generali ed astratti fissati dalla legge.

Per quanto esposto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarata la competenza per territorio alternativamente del Tribunale di Milano o di Piacenza. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio alternativamente del Tribunale di Milano o di Piacenza. Condanna la resistente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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