Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21690 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4136-2016 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO ALESSANDRO

PASSARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO REGNI;

– ricorrente –

contro

CE.SE., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SAN

VITO 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO CARMENATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 666/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Ce.Se. convenne in giudizio C.D. davanti al Tribunale di Ancona e – sulla premessa di avergli concesso, a titolo di comodato, un immobile di sua proprietà, con l’impegno che, cessato il comodato, l’immobile sarebbe stato dato in locazione al medesimo convenuto al prezzo di euro 400 mensili, ovvero restituito libero dal C. – chiese che quest’ultimo, non avendo provveduto nè al rilascio nè al pagamento del canone, fosse condannato alla restituzione del bene ed al pagamento di un’indennità pari alla somma contrattualmente stabilita.

Si costituì il C., rilevando che aveva stipulato col proprietario un contratto preliminare di compravendita dell’immobile e di avere in seguito scoperto che il Ce. aveva stipulato un altro preliminare di compravendita dello stesso immobile con un terzo (tale P.), col quale era in corso un contenzioso giudiziario. Premesso, quindi, che la compravendita non si era potuta concludere per colpa del proprietario, il convenuto chiese che fosse accertato il suo diritto ad ottenere l’esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita, una volta che il Ce. fosse risultato vincitore nel giudizio con l’altro acquirente; ovvero, in subordine, in caso di soccombenza del Ce., che questi fosse condannato al risarcimento dei relativi danni.

Il Tribunale accolse la domanda principale, condannò il C. al pagamento della somma di Euro 25.600 a titolo di occupazione illegittima ed accolse la domanda riconvenzionale subordinata di condanna generica del Ce. al risarcimento dei danni subiti dal C..

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dal C. ed in via incidentale dal Ce. e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 16 febbraio 2015, ha accolto l’appello incidentale e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria del C. accolta in primo grado, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona propone ricorso C.D. con atto affidato a tre motivi.

Resiste Ce.Se. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1362 c.c..

Sostiene la parte ricorrente che egli avrebbe avuto diritto ad acquistare l’immobile fin dall’anno 2005, mentre la compravendita aveva avuto luogo solo nel 2011, perchè il proprietario aveva stipulato due preliminari con due acquirenti diversi. Da ciò consegue che non si potrebbe parlare di occupazione abusiva da parte sua e che il pagamento del canone non sarebbe giustificato.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento.

Si osserva, innanzitutto, che la lamentata violazione dell’art. 1362 c.c. non è articolata con la precisa enunciazione di quali fra i criteri della norma sarebbero stati violati, nonchè di come lo sarebbero stati, cosa che avrebbe richiesto una puntuale e precisa individuazione del contenuto della pattuizione erroneamente interpretato, con specifici riferimenti al suo tenore ed alle espressioni con cui il documento venne redatto; profili che mancano nel motivo in esame.

Quanto al merito, il Collegio rileva che la Corte d’appello, svolgendo un’attività di interpretazione del contratto di comodato stipulato tra le parti, ha spiegato che esso aveva una sua autonomia rispetto al futuro acquisto dell’immobile da parte del C. ed ha posto in luce che quest’ultimo, ove avesse voluto mantenere la detenzione dell’immobile, com’era in effetti avvenuto, avrebbe dovuto stipulare un contratto di locazione con un canone ben determinato (Euro 400 mensili). Da ciò consegue che la permanenza del C. nella detenzione dell’immobile anche per il periodo precedente rispetto al momento in cui egli ne divenne l’effettivo proprietario costituiva titolo per il venditore per ricevere il canone, ovvero il suo equivalente da considerare come compenso per l’abusiva occupazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c..

Sostiene la parte ricorrente che la Corte di merito avrebbe erroneamente fatto coincidere il danno da occupazione abusiva con il canone che avrebbe dovuto essere pattuito in un eventuale contratto di locazione tra le parti, senza alcuna prova del danno patrimoniale.

2.1. Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale ha basato la quantificazione sostanzialmente sulla constatazione che, se la locazione fosse stata stipulata, si sarebbe conseguito quel corrispettivo, il quale dunque è il danno emergente e non, come si postula, un danno in re ipsa. E’ evidente, quindi, che le lamentate violazioni di legge non sussistono e che non era necessaria la prova della destinazione del bene da parte del proprietario, posto che il canone era già fissato d’accordo tra le parti e che la Corte di merito si è attenuta a quell’indicazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal ricorrente in primo grado.

Sostiene il C. che il rigetto della medesima sarebbe errato, non avendo la Corte d’appello reso una corretta interpretazione. Sussisteva il suo diritto al risarcimento posto che il protrarsi dei tempi dell’acquisto era conseguenza del comportamento colpevole del Ce.. Quanto all’effettiva domanda proposta, il ricorrente rileva che, riassunto il giudizio dopo la sua sospensione in attesa che si definisse quello tra il Ce. e l’altro promissario acquirente ( Pa.), la domanda risarcitoria era stata da lui modificata ed aveva ad oggetto tutti i danni patrimoniali conseguenti ai fatti di causa, senza avere carattere subordinato.

3.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento.

Osserva il Collegio che esso non deduce, in realtà, un vizio di ultrapetizione come vorrebbe l’intestazione, ma pone un problema di interpretazione della domanda, che la Corte territoriale ha correttamente risolto sulla base di quanto si era concluso con la domanda originaria. Il problema, peraltro, è posto evocando le conclusioni contenute nell’atto di riassunzione, senza considerare che esso non avrebbe comunque potuto introdurre una domanda nuova; nè il ricorrente illustra le ragioni per le quali la modificazione della domanda si sarebbe dovuta considerare ammissibile, con ciò indirettamente dimostrando che la prospettata violazione di legge non sussiste.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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