Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21690 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 08/10/2020), n.21690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15944/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.F., res. in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

– Sez. Stacc. di Mestre n. 128/01/11, depositata il 20 dicembre

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con separati ricorsi, P.F., titolare dell’impresa individuale TIMOTET Viaggi, impugnava innanzi alla CTP di Venezia gli avvisi di accertamento NN. (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali l’Agenzia delle Entrate di Venezia 2, sulla scorta di PVC della GdF, aveva recuperato a tassazione IVA, IRPEF ed IRAP, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, applicando le relative sanzioni, riprendendo a tassazione i ricavi derivanti da operazioni asseritamente inesistenti e costi considerati indeducibili per difetto di inerenza.

La CTP di Venezia, con sentenza N. 129/12/2010, respingeva i ricorsi riuniti, ritenendo non documentata natura, entità ed inerenza delle prestazioni dedotte, nonchè la falsità di alcune fatture, le cui prestazioni non risultavano eseguite.

Su appello del contribuente, la CTR, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha riformato integralmente la statuizione del primo Giudice, annullando gli avvisi; in particolare riconosciuto che l’onere probatorio in merito alla sussistenza ed alla deducibilità di costi, anche in caso di contestazione di operazioni inesistenti, compete al contribuente, ha ritenuto che tale prova potesse trarsi anche dalle sole fatture, salva la facoltà dell’Amm.ne di inficiarne l’attendibilità mediante allegazioni di semplici elementi indiziari; quindi ha affermato che la tesi sostenuta dall’Agenzia circa l’antieconomicità dell’attività del P. sarebbe infondata, poichè le spese in ricerche di mercato sarebbero funzionali all’incremento delle entrate e rappresentano una scelta imprenditoriale razionale; ha quindi ritenuto che le generiche dichiarazioni della dipendente B., valutate nel contesto delle precisazioni finali della sua dichiarazione, non conducono al disconoscimento dell’effettuazione di attività di studio ed indagine, così come l’inesistenza di un contratto scritto, non imposto da alcuna norma.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Società intimata non si è costituita.

Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 la Corte, udita la relazione del Cons. Nocella, ha deciso la causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente debbono ritenersi superate, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia ricorrente, le perplessità circa la correttezza e completezza del procedimento di notificazione del ricorso innanzi a questa Corte.

Come invero documentalmente provato dalla relata estesa in calce all’originale ed alle copie del ricorso ed ai relativi timbri postali.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., poichè la CTR ha annullato integralmente l’avviso, senza tuttavia esaminare la prima doglianza dell’appellante (pag.3, motivi dell’appello sub 1), pure contrastata dalla medesima Agenzia (pag.4 controdeduzioni sub 1), come riportato analiticamente nella parte espositiva della sentenza impugnata, circa i costi ritenuti indeducibili non perchè collegati ad operazioni inesistenti, ma perchè non inerenti motivazione della pronuncia; così incorrendo nel vizio di infrapetizione.

Il motivo è fondato.

Dall’esposizione della medesima pronuncia appellata si evince che entrambe le annualità avevano ad oggetto contestazioni relative in parte a costi considerati indeducibili per genericità della fatturazione e difetto di inerenza, in parte alla ritenuta inesistenza oggettiva di alcune operazioni di erogazione di servizi dalla Timotet del P. alla Travel Club dal medesimo gestita; si evince altresì che il contribuente appellante aveva articolato apposita censura (1 motivo d’appello), ampiamente riportata in sentenza, per ottenere una specifica rivalutazione delle riprese a tassazione dei costi indeducibili per difetto di inerenza; e che l’Agenzia aveva specificamente resistito a tale richiesta, sostenendo la correttezza del proprio operato (controdeduzioni al 1 motivo).

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge invece che su tale autonoma componente degli avvisi di accertamento, che prescindeva assolutamente dalla pure contestata inesistenza di altre operazioni, attive per la Timotet del P., non v’è stato alcun esame. Invero l’intera motivazione è articolata in relazione all’indeducibilità di costi in ragione della contestata inesistenza delle operazioni che li avrebbero generati, e cioè l’erogazione di servizi di studi ed indagini di mercato, ma mai in relazione alla mera contestazione di non inerenza.

Consegue da tale constatazione che la CTR di fatto non ha esaminato una delle censure vertente su un autonomo capo di domanda (e di contestazione contenuta nell’accertamento) ed è incorsa nel vizio di infrapetizione nel senso che non ha pronunciato sull’intera domanda.

Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 comma 7, per avere esaminato la domanda e corrispondentemente motivato come se le operazioni contestate come oggettivamente inesistenti fossero passive per il contribuente P., laddove le stesse erano attive e concernevano appunto erogazione di servizi da parte della Timotet, odierna accertata, nei confronti dell’Agenzia Travel Club, in relazione alle quali, come chiaramente enunciato negli avvisi impugnati, l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto non già ad escludere ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, costi indeducibili, bensì a recuperare VIVA ai sensi del medesimo D.P.R., art. 21, comma 7.

Con il terzo motivo, la ricorrente Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso nel giudizio, e cioè la contestata falsità delle fatture emesse dalla Ditta del P. nei confronti della Travel Club: la CTR non avrebbe sufficientemente spiegato le ragioni dell’irrilevanza e/o inattendibilità delle univoche ed inequivocabili dichiarazioni rese dalla B. alla GdF e riportate nel motivo, se non un riferimento alle finali “delucidazioni” della stessa, del cui contenuto non è dato conto alcuno.

L’ultimo motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente rispetto al precedente, il cui esame dipende totalmente dal suo esito, deve essere respinto.

La pur sintetica motivazione della pronuncia impugnata sulla specifica questione degli elementi indiziari posti a fondamento della contestata inesistenza delle operazioni tra Timotet Viaggi di P.F. e Travel Club s.r.l. rende evidente che la CTR ha esaminato (pag.6 sub c della parte motiva) il contenuto delle dichiarazioni informative rese dalla sig.ra B., dipendente dell’odierno resistente, valutandole generiche e scarsamente probanti, anche in relazione alle delucidazioni attinenti all’attività della Travel Club s.r.l., i cui soci, in base alle dichiarazioni riportate nello stesso motivo di ricorso, “fruivano di servizi turistici resi dall’agenzia Timotet in ordine al bonus…”. Del resto, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’insufficiente motivazione poteva essere ravvisata, nella formulazione del n. 5 vigente ratione temporis applicabile nella specie, soltanto “qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali” (Cass. sez.VI-V ord. 2.03.2012 n. 3370); laddove nella specie la CTR ha preso in esame tutte le fonti di prova addotte dall’odierna ricorrente, ha espresso una valutazione delle stesse e, per quanto concerne le dichiarazioni della sig.ra B., le ha ritenute insufficienti a sorreggere la tesi dell’inesistenza delle operazioni; apprezzamento che di per sè non appare insufficiente, dato che per un verso quelle dichiarazioni, che avevano valore probante solo in relazione alla diretta esperienza della stessa B., non erano idonee ad escludere in modo assoluto diverse esperienze o conoscenze di altri dipendenti; per altro verso sono state poste in connessione con altre dichiarazioni che non escludevano la prestazione di alcuni servizi da parte della Timotet alla Travel Club s.r.l..

Il motivo deve pertanto essere respinto. Ne consegue che, stante l’intangibilità della pronuncia impugnata in punto di inesistenza delle operazioni, non ha alcun senso stabilire se nel caso di specie dovesse trovare applicazione il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 o art. 21, essendo identico il presupposto fattuale sul quale si fondava la ripresa a tassazione controversa; quindi il secondo motivo deve ritenersi assorbito dal rigetto del terzo

L’accoglimento del primo motivo, respinti o assorbiti gli altri, comporta la cassazione della sentenza impugnata nella parte investita dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la rimessione del giudizio innanzi alla CTR del Veneto perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell’appello in parte qua, e cioè in punto di controversa deducibilità dei soli costi contestati come non inerenti, provvedendo altresì alla pronuncia sulle spese di giudizio anche relative alla presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il terzo e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e decisione sul capo oggetto del motivo accolto, nonchè sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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