Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21690 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 06/09/2018), n.21690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7084-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE PER LA RISCOSSIONE PROVINCIA CATANIA,

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE PENNISI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

LOPEZ;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO DITTA (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso di opposizione allo stato passivo proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. contro Fallimento (OMISSIS) s.p.a. La ricorrente aveva lamentato il rigetto parziale della domanda di ammissione al passivo per non aver il giudice delegato ammesso i crediti di natura previdenziale portati dalle cartelle con finale nn. (OMISSIS) per un importo di Euro 258.431,73 al privilegio e 11.359,40 al chirografo, essendo maturata per essi la prescrizione e non essendo stati compiuti atti interruttivi nel quinquennio regolarmente notificati. Inoltre, aveva insistito per l’ammissione al passivo dei propri crediti, rappresentando di avere in data 6/4/2011 provveduto a notificare alla società fallita preavviso di fermo di beni mobili registrati, in base anche alle cartelle di pagamento oggetto di causa, con conseguente interruzione della prescrizione.

Il Tribunale ha statuito, per quel che ancora interessa, che la prescrizione dei crediti oggetto di causa è quinquennale, in quanto la cartella di pagamento cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Inoltre, a nulla vale invocare l’interruzione della prescrizione per effetto del preavviso di fermo di beni mobili registrati, in quanto non può ritenersi raggiunta la prova della relativa notifica, non essendo stato compilato l’avviso di ricevimento della raccomandata ed essendo questa stata rispedita al mittente per compiuta giacenza.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a. affidandosi a due motivi di ricorso. L’Inps ha depositato controricorso adesivo.

Con il primo motivo si contesta la violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2849 c.c. in quanto il Tribunale avrebbe errato nell’applicare alle cartelle di pagamento il termine prescrizionale quinquennale, invece di quello decennale. Infatti, una volta divenuta intangibile la pretesa impositiva per effetto della mancata opposizione nei termini alla cartella esattoriale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto dell’ente impositore e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo definitivamente formatosi, riguardo alla quale, trova applicazione il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. Dunque, alla luce di ciò, il ricorrente sostiene che il regime di prescrizione da applicarsi non possa che essere quello decennale.

Con il secondo motivo si contesta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per avere il giudice erroneamente ritenuto non raggiunta la prova della notificazione del preavviso di fermo dei beni mobili registrati, quale atto interruttivo del termine di prescrizione decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento. Il ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l’avviso di ricevimento postale è stato compilato con l’indicazione del numero del preavviso di fermo, del numero della raccomandata con la data di spedizione del 31.3.11, l’ufficio postale di spedizione, il nominativo e l’indirizzo del contribuente destinatario.

Nel terzo motivo viene contestata la statuizione sulle spese processuali adottata nel provvedimento impugnato.

Preliminarmente deve rilevarsi, in relazione, al controricorso adesivo al ricorso proposta da INPS che medio tempore le sezioni Unite di questa Corte hanno affermato con la pronuncia n. 23397 del 2016: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”.

Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo (cfr. anche Cass. n. 12200 del 2018).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità non essendo stato prodotto dal ricorrente il documento relativo all’avviso di ricevimento, con le indicazioni ritenute idonee a farne un utile mezzo interruttivo della prescrizione, in quanto atto recettizio, nè sono state fornite indicazioni per rinvenirlo nel fascicolo di parte.

La manifesta infondatezza del terzo motivo deriva dalla decisione confermativa della pronuncia impugnata contenuta nell’esame dei primi due.

Nel presente giudizio non si dà luogo a statuizioni sulle spese processuali in mancanza di una parte effettivamente resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si dà atto dell’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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