Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2169 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25909/2015 proposto da:

ICCREA Banca Impresa S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), che ha adottato

l’attuale denominazione sociale con delibera straordinaria del 15

settembre 2011 modificando la precedente Agrileasing-Banca per il

leasing delle banche di credito cooperativo/casse rurali e artigiane

-, con sede in (OMISSIS), in persona del procuratore e legale

rappresentate pro tempore D.G.P. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Altieri Giorgio del Foro di Roma

(C.F. non indicato) e Ravone Vincenzo del Foro di Firenze (C. F.:

(OMISSIS)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Altieri Giorgio (Tonucci & Partners) in Roma, alla Via

Principessa Clotilde 7, come da procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore – rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 550/29/2015 emessa dalla CTR Toscana in data

25/03/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 51/5/12 del 3.7/24.7.2012 la Commissione Provinciale Tributaria di Prato accoglieva nel dispositivo il ricorso presentato dalla ICREA Banca Impresa S.p.a., pur respingendone, in motivazione, gli argomenti, in relazione ad un avviso di accertamento relativo all’attribuzione della rendita catastale su un immobile posto in Prato e sul quale, a seguito di ingenti lavori di ristrutturazione, l’Agenzia del Territorio aveva attribuito la categoria D/1 (categoria speciale), in luogo della categoria C/3, cl. 10, richiesta dalla parte.

La parte appellata, nel costituirsi in giudizio, richiamava le proprie argomentazioni circa la pertinenza della classificazione D/1, stante l’artigianalità della destinazione dell’immobile, proponendo altresì appello incidentale sulla carenza di motivazione della sentenza.

Con sentenza del 25.3.2015 la CTR Toscana accoglieva l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) appariva corretto il percorso argomentativo del primo giudice, laddove il richiamo alla pura e semplice artigianalità ella destinazione attuale, oltre a non essere univoca nel caso di specie (trattandosi di locali dedicati alla produzione di strumenti informatici), risultava altresì elemento di discrimine non sufficientemente univoco in linea generale;

2) in tale contesto, quindi, offriva maggiore certezza e plausibilità il dato della obiettiva consistenza immobiliare, che nella specie era particolarmente ragguardevole, essendo di gran lunga superiore a quel limite di mq 500 fissato quale discrimine tra le due categorie in discussione;

3) infatti, proprio quella metratura, oltretutto per mt. 8 di altezza, individuava un’ampia potenzialità di utilizzo che esulava del tutto dal più circoscritto ambito artigianale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la ICCREA Banca Impresa s.p.a., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

In prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la omessa pronuncia, con riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e l'”eccesso di potere per carente istruttoria”, per non essersi la CTR pronunciata, neppure implicitamente, sul secondo motivo dell’appello incidentale, con il quale erano stati denunciati i vizi di violazione del contraddittorio e di carente istruttoria per mancata esecuzione preventiva del sopralluogo.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Invero, la ricorrente ha omesso di trascrivere il passaggio del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio con il quale avrebbe tempestivamente sollevato la questione della violazione del contraddittorio per omesso sopralluogo.

1.2. In ogni caso, mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, Cost., di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016; Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, il motivo è da rigettare in quanto risulta dalla narrativa del ricorso che esso è stato proposto per la prima volta solo nel giudizio di appello e, dunque, doveva essere dichiarato inammissibile.

1.3. Senza tralasciare che questa Sezione, anche di recente (Sez. 5, Sentenza n. 8529 del 27/03/2019), ha affermato il principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui, in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare (e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso. Ciò in quanto il previo sopralluogo non costituisce nè un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazionè può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio (Sez. 5, Sentenza n. 12743 del 23/05/2018; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 6633 del 07/03/2019). Più in particolare, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, ai fini del classamento, era indispensabile valutare la normale destinazione funzionale e le caratteristiche dell’unità immobiliare.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di classamento, la mera proprietà di un immobile in capo ad un istituto di assicurazione non è sufficiente a ricondurlo come specie ad uno dei generi del gruppo D (immobili a destinazione speciale), se non siano previamente verificate le loro “condizioni estrinseche ed estrinseche”, ai sensi del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, art. 8, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 30 dicembre 1989, n. 427, art. 2, e se non si sia verificata la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 61-63, che impongono come criteri di classamento la destinazione ordinaria e le caratteristiche, anche costruttive, influenti sul reddito e, nel caso di unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, il criterio della prevalenza della parte ai fini della formazione del reddito (Sez. 5, Sentenza n. 14374 del 20/06/2007).

In termini generali, requisito indispensabile per l’attribuzione di una determinata categoria catastale è l’attività che si svolge nell’unità immobiliare (Sez. 5, Sentenza n. 23612 del 15/09/2008). Nel caso di specie, la CTR ha evidenziato la circostanza, di per sè ostativa all’inquadramento nell’ambito dell’attività artigianale, della destinazione dei locali alla produzione di strumenti informatici.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale (nel caso di specie, D/1), non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso, che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22103 del 11/09/2018).

Orbene, nel caso di specie, la CTR ha condiviso il percorso argomentativo dei giudici di prime cure nella parte in cui, al fine di attribuire all’immobile la categoria D/1, hanno inteso valorizzare, oltre alla equivocità della destinazione artigianale (trattandosi di locali destinati alla produzione di strumenti informatici), la obiettiva consistenza dello stesso (caratteristiche strutturali-dimensionali), siccome di gran lunga superiore al limite di mq. 500 fissato quale discrimine tra le categorie D/1 e C/3. In proposito, va altresì evidenziato che, anche a voler prestare fede alla deduzione difensiva della ricorrente secondo cui, all’esito dei lavori di ristrutturazione, la superficie coperta si sarebbe ridotta dagli originari mq 1040 agli attuali mq 900 (ottenuta con la demolizione della parte sul retro del fabbricato; pag. 3 del ricorso), ciò non toglie che le dimensioni dell’immobile sarebbero, comunque, sensibilmente superiori al limite di mq 500 predetto. Viceversa, non è stato neppure dedotto in che termini la realizzazione di un soppalco di circa 400 metri nella parte centrale dell’edificio avrebbe inciso sull’altezza originaria (di 8 metri) della struttura (altro elemento valorizzato dalla CTR nel senso di individuare un’ampia potenzialità di utilizzo che esula dal più circoscritto ambito artigianale), fermo restando che, in ogni caso, la diminuzione dell’altezza interna (a seguito della soppalcatura del laboratorio) avrebbe interessato meno della metà della superficie complessiva dell’edificio.

3. Pertanto, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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