Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2169 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2169 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28094-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE CT. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA FOOTBALL CLUB LAVELLO,
ROBBF, MAURO ANTONIO;

– intimati avverso la sentenza n. 207/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALI’, di POTENZA, depositata il
02/05/2016;

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 16 giugno 2014 la Commissione tributaria
regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 85/3/11 della
Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto i
ricorsi dell’Associazione Sportiva Football Club Lavello e di Robbe
Mauro Antonio, quale legale rappresentante della medesima nel
periodo 6 novembre 2004/1 luglio 2006, contro gli avvisi di
accertamento per 11.1919. ed IVA 2005-2006. La CTR osservava in
particolare che le pretese fiscali non avevano fondamento nei confronti
del Robbe, poiché non vi era prova che egli avesse svolto attività
negoziale in nome e per conto di detta associazione, della quale era
stato Presidente fino al primo luglio 2006.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati associazione contribuente e Robbe non si sono difesi.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione di plurime disposizioni legislative ed in particolare dell’art.
38, cod. civ., poiché la CTR ha affermato in via pregiudiziale di merito
che non sussistessero obbligazioni tributarie a carico del Robbe, quale
legale rappresentante ratione temporis dell’associazione contribuente

Ric. 2016 n. 28094 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

Rilevato che:

verificata, difettando la prova del compimento da parte del medesimo
di attività negoziale.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di associazioni non riconosciute, la
responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in

aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza
di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con
le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione
astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale,
ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente: ciò non
esclude, peraltro, che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su
base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia
chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie
quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo
rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo
considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza
vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di
cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa
investitura» (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, Rv. 596612 —
01; conformi Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015, Sez. 5,
Sentenza n. 19486 del 10/09/2009).
La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con il principio di
diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, laddove afferma che ai fini
tributari è necessaria la concreta prova dell’attività negoziale compiuta
dal legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, dovendo
di contro accertare in fatto l’effettiva “direzione” della medesima nel
complessivo periodo fiscale oggetto) degli atti impositivi impugnati e
rispetto alle specifiche obbligazioni tributarie derivanti dagli stessi.
Ric. 2016 n. 28094 sez. MT – ud. 21-12-2017
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nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in

è

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa

Così deciso in Roma, 21 dicembre 2017

composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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