Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2169 del 01/02/2021
Cassazione civile sez. lav., 01/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 01/02/2021), n.2169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23975/2015 proposto da:
R.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE TRISCHITTA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 03/08/2015
R.G.N. 1392/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con decreto depositato il 3.8.2015, il Tribunale di Messina ha omologato l’accertamento del requisito sanitario compiuto nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da G.F. al fine di ottenere l’indennità di accompagnamento;
che avverso tale pronuncia R.G., n.q. di erede di G.F., ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 195,196 c.p.c., art. 445-bis c.p.c., comma 4 e art. 153 c.p.c., per avere il Tribunale omologato l’accertamento del requisito sanitario nonostante che il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo non avesse comunicato la bozza di relazione al di lei dante causa e nonostante che il di lei dante causa, al fine di proporre osservazioni sull’elaborato peritale, avesse presentato istanza per la rimessione in termini a seguito del deposito dell’elaborato stesso;
che questa Corte ha, in effetti, affermato che l’omesso invio alle parti della bozza di relazione di cui all’art. 195 c.p.c., comma 3, dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia e altresì di sanatoria per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c. (Cass. nn. 23493 del 2017 e 21984 del 2018);
che, nondimeno, l’anzidetto principio dev’essere combinato con la peculiare struttura del procedimento di cui all’art. 445-bis c.p.c. e tenendo conto che i termini previsti dall’art. 195 c.p.c., comma 3, svolgono ed esauriscono la loro funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare, di talchè, così come la mancata prospettazione al consulente tecnico di rilievi critici nel secondo termine di cui all’art. 195 c.p.c., comma 3, non impedisce alla parte di proporre le proprie contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento (così Cass. n. 14880 del 2018), allo stesso modo l’impossibilità di prospettarli nel primo termine di cui alla disposizione cit. non esime la parte dalla dichiarazione di dissenso nei confronti della consulenza successivamente depositata e dal ricorso ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, derivandone altrimenti la sanatoria della nullità e l’omologa dell’esito finale della consulenza (v. in tal senso già Cass. n. 21984 del 2018, dove il ricorso ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, viene conseguentemente individuato come luogo in cui esporre anche la censura di violazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3);
che, per contro, il decreto di omologa emesso ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 5, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 8878 del 2015 e succ. conf.);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021