Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21689 del 27/10/2016

Cassazione civile sez. un., 27/10/2016, (ud. 20/10/2015, dep. 27/10/2016), n.21689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14930/2015 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO HINNA DANESI, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2015 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Fabrizio HINNA DANESI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. UMBERTO APIC,

che ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio disciplinare promosso nei confronti di L.A. – all’epoca dei fatti procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano – la sezione disciplinare del CSM, ritenendolo responsabile degli addebiti contestatigli, gli applicò la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di un anno.

L’interessato ha proposto ricorso sulla base di tre motivi di censura.

Il P.G. di udienza ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere all’esito dell’avvenuto collocamento a riposo dell’incolpato.

Il collegio provvede in conformità della richiesta.

PQM

La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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