Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21689 del 26/08/2019

Cassazione civile sez. un., 26/08/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 26/08/2019), n.21689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26001-2017 proposto da:

P.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, D.G. e P.A.A. elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA INGIULLA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PEDARA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la decisione n. 44/2018 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, depositata il 31/01/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 44 del 2018 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nel rigettare l’appello proposto dalla s.r.l. P.A., confermava nella sostanza la decisione n. 178 del 2013 del TAR Sicilia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla medesima società appellante (unitamente ad P.A. e D.G.) avverso i provvedimenti nn. 960, 963 e 965 del 13.01.2012, con i quali il Comune di Pedara aveva negato il rilascio di concessione edilizia in sanatoria per la regolarizzazione urbanistica di strutture precarie di ombreggiatura e di riparo realizzate all’interno di un immobile adibito ad attività commerciale, nonchè della susseguente ordinanza di demolizione e del parere contrario al rilascio della concessione, ritenuto il venir meno dell’interesse in capo agli originari ricorrenti a coltivare il gravame, avendo rilevato che gli stessi non avevano impugnato il provvedimento comunale, notificato il 2 agosto 2012, avente ad oggetto “Accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione notifica ed acquisizione opere edilizie abusive”, con il quale il Comune di Pedara aveva disposto l’acquisizione delle opere abusive, sull’assunto che – a prescindere dalla questione processuale – dalla disposta verificazione era rimasto accertato la non sanabilità delle opere edilizie oggetto dell’originaria istanza di sanatoria, trattandosi di corpi di fabbrica non precari, realizzati in epoca non anteriore al 1967 in un’area destinata dallo strumento urbanistico ad attività sportive.

Avverso tale sentenza la società P.A., P.A. e D.G. propongono ricorso, notificato il 17 luglio 2018, articolato in un unico motivo.

E’ rimasto intimato il Comune di Pedara.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2), la causa è stata riservata in decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va pregiudizialmente osservato che lo stesso giorno fissato per l’adunanza camerale parte ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio, che non può essere accolta, non rientrando i fatti posti a base della medesima richiesta – possibile “bonaria definizione” della lite tra quelli di rilievo nel giudizio di cassazione, peraltro non preclusa nel merito all’Amministrazione di provvedere sulla medesima vicenda in via di autotutela.

Passando all’esame del merito, con l’unico motivo i ricorrenti denunciano il rifiuto di giurisdizione da parte del C.G.A.R.S. e/o omissione di giurisdizione amministrativa su un punto decisivo della controversia in relazione al vizio di eccesso di potere per superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo nel merito. In altri termini, ad avviso dei ricorrenti il C.G.A.R.S. nel rigettare il ricorso avrebbe invaso la sfera della competenza della discrezionalità amministrativa, decidendo in ordine al merito del diniego di sanatoria delle opere abusive e del conseguente provvedimento di demolizione delle stesse.

Il motivo, e con esso il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., contro le decisioni del Consiglio di Stato o del C.G.A.R.S. il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (v. anche l’art. 362 c.p.c. e l’art. 110 c.p.a.).

La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha delimitato il detto sindacato della Corte di cassazione, da un lato non confinandolo ai soli casi di carenza assoluta di potere o di violazione della specifiche attribuzioni dell’uno o dell’altro plesso giurisdizionale; dall’altro lato elaborando il concetto di eccesso di potere giurisdizionale, principalmente per usurpazione della funzione legislativa o di quella amministrativa.

Il primo istituto è stato ravvisato nelle fattispecie di radicale stravolgimento delle norme (per il carattere abnorme o anomalo dell’interpretazione adottata – Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017 n. 956 ovvero delle norme di rito o di merito: Cass., Sez. Un. 17 gennaio 2017 n. 964; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2017 n. 11520) o di applicazione di una norma creata dal giudice speciale per la fattispecie (tra moltissime: Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2017 n. 30302; Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2017 n. 24299; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11380; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016 n. 9145; Cass., Sez. Un., 5 settembre 2013 n. 20360) o in cui si sia dato luogo ad un aprioristico diniego di giustizia (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2014 n. 771; soprattutto in caso di violazione di norme sovranazionali con l’esito di preclusione dell’accesso alla tutela giurisdizionale: Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017 n. 953).

Il secondo istituto è stato, invece, ravvisato quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011 n. 23302; più di recente: Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n. 11380; Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2016 n. 26183; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2017 n. 4395). Nella fattispecie, in cui il C.G.A.R.S. ha confermato la sentenza del TAR Sicilia che – pur avendo dichiarato la improcedibilità del ricorso per non essere stato impugnato dai ricorrenti il provvedimento comunale, notificato il 2 agosto 2012, avente ad oggetto “Accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione notifica ed acquisizione opere edilizie abusive”, con il quale il Comune di Pedara aveva disposto l’acquisizione delle opere abusive – ha comunque verificato la legittimità della Delib. Comune di rigetto della richiesta di rilascio della concessione in sanatoria per essere rimasta accertata la non sanabilità delle opere edilizie oggetto dell’originaria istanza di sanatoria, ragione per la quale non sussiste l’eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa denunciato.

Queste Sezioni Unite hanno affermato che “poichè la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all’atto amministrativo – conservando l’autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell’azione amministrativa (cfr Cass., Sez. Un. n 13927 del 2001).

I ricorrenti contestano la legittimità del concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al giudice amministrativo, e quindi finiscono in realtà per sollecitare, al di là della prospettazione formale, un sindacato per violazione di legge.

Le doglianze articolate non attengono alla corretta individuazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma investono un vizio del giudizio concernente il singolo e specifico caso.

Le censure scambiano per eccesso di giurisdizione quello che invece è stato, con tutta evidenza, un esercizio della giurisdizione, sebbene in modo non conforme alle aspettative ed alle attese dei ricorrenti.

Deve pertanto pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese di lite, non avendo l’intimato Comune svolto difese in sede di legittimità.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2019

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