Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21689 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/09/2017),  n. 21689Vedi massime correlate

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13264-2015 proposto da:

LA PIAZZETTA DI MARINO FRANCESCO & C SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. LUCIA 32, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA TANICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIACARLA GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLE DEL MONTE BIANCO IN LIQUIDAZIONE;

– intimato-

avverso la sentenza n. 417/2014 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il

02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

nell’anno 2011 il “Consorzio degli Operatori Turistici Valle del Monte Bianco” (d’ora innanzi, per brevità, “il Consorzio”) convenne dinanzi al Giudice di pace di Aosta la società “La Piazzetta di Marino Francesco & C. s.n.c.” (d’ora innanzi, per brevità, “la Piazzetta”), chiedendone la condanna al pagamento di contributi consortili; la Piazzetta si costituì eccependo l’improcedibilità della domanda, in virtù della previsione di una clausola compromissoria contenuta nell’art. 19 dello statuto consortile;

con sentenza 7 ottobre 2013 n. 383 il Giudice di pace accolse la domanda attorea;

il Tribunale di Aosta, adito in sede di appello dalla parte soccombente, con sentenza 2 dicembre 2014 n. 417 rigettò il gravame; per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale ritenne che l’eccezione di compromesso fosse inammissibile perchè tardivamente formulata, essendo rimasto il procuratore della società appellante assente all’udienza di prima comparizione dinanzi al giudice di pace; la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla società La Piazzetta, con ricorso fondato su un motivo;

il consorzio intimato non si è difeso in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso la Piazzetta, dichiarando di voler proporre impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 1, lamenta la violazione dell’art. 819 ter c.p.c.;

deduce, in sostanza, che il Tribunale avrebbe fatto nel ritenere tardiva l’eccezione di compromesso; sostiene che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace la costituzione (e quindi l’eccezione di compromesso) è consentita fino alla prima udienza, e soggiunge che nel caso di specie quella preclusione fu in sostanza rispettata, dal momento che nella prima udienza ci fu un mero rinvio, dovuto ad una astensione dalle udienze proclamata dagli organismi associativi dell’avvocatura; il motivo è infondato, alla luce del principio già affermato da questa Corte, secondo cui l’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività d’udienza, ma non legittima l’astensione dall’attività di deposito degli atti processuali (Sez. 3, Sentenza n. 21344 del 09/11/2004; Sez. 3, Sentenza n. 24816 del 24/11/2005); nel caso di specie, la difesa della parte convenuta per evitare la decadenza dall’eccezione di compromesso non aveva l’obbligo) di formularla nella prima udienza, ma aveva il solo obbligo di formularla fino alla prima udienza: la preclusione, pertanto, avrebbe potuto essere evitata semplicemente costituendosi in cancelleria al più tardi lo stesso giorno della prima udienza, e dunque compiendo un’attività che non rientrava tra quelle oggetto di astensione;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefesio dell’ente convenuto;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte de La Mazzetta di M.F. & C. s.n.c. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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