Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21689 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 06/09/2018), n.21689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6157-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO

GLENDI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto da Studio ed applicazioni tecniche industriali in liquidazione ((OMISSIS)) s.r.l. contro Equitalia Nord s.p.a. a causa della nullità della procura alle liti rilasciata all’estero e non autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale. Nello specifico, il difensore della reclamante aveva dichiarato di proporre querela di falso in relazione alla procura alle liti rilasciata dalla propria assistita nella parte in cui indicava in Nizza il luogo di sua sottoscrizione, essendo stata la stessa rilasciata in realtà nel territorio del comune di Sanremo.

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la proposizione della querela di falso, sia perchè incompatibile con la natura deformalizzata del giudizio di reclamo sia perchè diretta verso un documento della stessa parte istante ma ha affermato la nullità della procura in quanto la stessa, essendo stata rilasciata all’estero, non avrebbe potuto essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacchè il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione K.E. in qualità di legale rappresentante della s.r.l (OMISSIS) in liquidazione, affidandosi a due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o la falsa applicazione degli art. 115 c.p.c. a art. 24 Cost. nonchè degli art. 221, 213, 224, 225 e 226 in relazione all’art. 18 L. Fall.. In particolare si contesta la dedotta incompatibilità del giudizio di querela di falso con quello di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e la dichiarata intrinseca inammissibilità della querela perchè diretta verso un documento della parte istante, essendo il mezzo finalizzato a contestare la veridicità di atti fidefacienti.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 83 c.p.c., comma 3.

In merito all’art. 182 c.p.c., comma 2, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, afferma il ricorrente che, in più circostanze, la giurisprudenza della Suprema Corte ha voluto privilegiare l’effettiva ratio della certificazione della procura quale strumento di garanzia dell’autografia del mandante, realizzando una giustizia sostanziale non legata a prescrizioni di mera forma. Alla luce di tale orientamento è stato introdotto un dovere in capo al giudice di ordinare il rinnovo della procura nulla. In merito alla violazione dell’art. 83, invece, si afferma che tale norma non prevede espressamente una sanzione per il vizio di autenticazione fatta all’estero da un difensore italiano.

Si ritiene di dover esaminare, per ragioni di priorità logica il secondo motivo. Esso è manifestamente fondato. Il vizio lamentato determina l’invalidità della procura rilasciata all’estero (Cass. 25434 del 2014) ma non l’inesistenza della stessa. Ne consegue la sanabilità del vizio alla luce dell’art. 182 cod. proc. civ., comma 2, novellato, applicabile ratione temporis (la causa è stata istaurata in data successiva al 4/07/2009). La Corte di appello, dunque, è venuta meno al dovere imposto dalla norma di assegnare alle parti un termine per sanare il vizio della procura alle liti, in quanto qualificabile come produttivo della nullità della procura rilasciata (Cass. 8174 del 2018; 25434 del 2014) e non dell’inesistenza della stessa.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo.

Il provvedimento impugnato in conclusione deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, perchè provveda anche alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese processuali del presente giudizio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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