Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21688 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 29/07/2021), n.21688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 888/2013 R.G. proposto da_

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis

domicilia;

– ricorrente –

contro

Autourtiti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 43, presso lo

studio del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva che la rappresenta e

difende unitamente al prof. avv. Antonio Lovisolo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138 della Commissione tributaria regionale

della Liguria, depositata il 10 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 3

marzo 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 138, depositata il 10 novembre 2011, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello proposto da Autourtiti S.r.l., così pronunciando in integrale riforma del decisum di prime cure con riferimento ad un avviso di accertamento emesso, a fini IVA, per il periodo di imposta 2002;

– Autourtiti S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento della prima rata;

– il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:

– “in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: …

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado” (comma 2, lett. b));

– “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” (comma 10);

– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12);

– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);

2. – risultando quindi, da un lato, che la contribuente ha eseguito il versamento della prima rata sull’importo dovuto, – giustappunto calcolato nella misura del 15% del valore della controversia, – e dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

PQM

La Corte_

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenuta da remoto il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA