Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21688 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 26/10/2016), n.21688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2271/2015 proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente da se stesso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 699/2014 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) La Corte di appello di Venezia, con ordinanza datata 23 ottobre 2014 e notificata il 10 novembre 2014, ha rigettato l’opposizione (procedimento OPP 7/14) al provvedimento di liquidazione del compenso in favore dell’Avv. D.D., difensore di S.A., ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella causa di separazione personale dal coniuge.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, notificato al D., al Ministero della Giustizia, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia.

Ha resistito con controricorso l’Avv. D.D., in favore del quale era stato liquidato, con provvedimento 17 marzo 2014, compenso onnicomprensivo di Euro 1.050,00.

Il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione.

L’avvocatura dello Stato ha ivi rilevato che il Ministero della giustizia non è stato evocato nel giudizio di opposizione che si è svolto dinanzi alla Corte d’appello di Venezia.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo la cassazione del provvedimento per consentire la costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito.

La Procura Generale di Venezia ha depositato memoria.

In tale atto ha rilevato che il Ministero della Giustizia era stato evocato nel giudizio di opposizione con citazione in data 17 giugno 2014. Ha allegato le due relate di notifica, datate 11 giugno 2014, con gli avvisi di ricevimento del 17 giugno.

Gli atti sono da considerare un estratto del fascicolo d’ufficio, necessari per l’esame officioso della regolare costituzione del contraddittorio in primo grado.

2) L’esame di tali documenti conforta il rilievo dell’avvocatura e smentisce la tesi della Procura circa la regolarità della citazione del Ministero nel giudizio di opposizione.

L’atto di opposizione venne infatti notificato al Ministero presso la sede di via (OMISSIS) e presso l’Avvocatura generale dello stato in Roma.

La notifica doveva invece essere effettuata presso l’avvocatura distrettuale dello Stato in Venezia, come stabilito dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, che recita: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza”.

A seguito della sentenza n. 97/67 della Corte costituzionale l’errore nella notificazione non determina nullità rilevabile d’ufficio, ma è sanabile. La L. n. 258 del 1960, come interpretata anche di recente dalle Sezioni Unite (Cass. 8516/12) ha poi completato il percorso che consente di correggere le irregolarità nella costituzione del contraddittorio con l’amministrazione statale.

Resta tuttavia, qualora l’amministrazione, come nella specie, non sì sia costituita in giudizio sanando il vizio, la necessità di provvedervi, nel rispetto dell’ineludibile principio del contraddittorio.

In tal caso la Corte di Cassazione, ove rilevi che, nel grado di merito, la notifica della causa in opposizione alla determinazione del compenso per gratuito patrocinio non sia stata effettuata presso l’avvocatura distrettuale e che l’amministrazione sia rimasta contumace, deve cassare il provvedimento e rinviare al tribunale affinchè provveda a far notificare il ricorso alla avvocatura distrettuale.

La causa va quindi rimessa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, perchè provveda allo svolgimento del procedimento previa esecuzione di quanto disposto.

La causa dovrà essere riassunta nel termine massimo di legge.

Non v’è luogo, attesa la natura della pronuncia, per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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