Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21688 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 08/10/2020), n.21688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6867 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., quale incorporante di BNP Paribas

Personal Finance s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’Avv. Escalar Gabriele per procura

speciale a margine del controricorso, presso il cui studio in Roma,

viale Giuseppe Mazzini, n. 11, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, n. 3782/13/2015, depositata in data 10

settembre 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

dicembre 2019 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

dall’esposizione in fatto della sentenza del giudice di appello si evince che: BNP Paribas Personal Finance s.p.a. aveva presentato in data 21 dicembre 2010 un’istanza di rimborso del credito Iva indebitamente versata in quanto erroneamente applicata su operazioni da considerarsi esenti; l’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso attesa la decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; avverso il suddetto provvedimento di diniego la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: nessuna contestazione era stata prospettata dall’Agenzia delle entrate circa il merito della controversia, sicchè doveva essere definita unicamente la questione della decadenza dalla domanda di rimborso; l’istanza di rimborso era stata tempestivamente presentata, trovando applicazione il termine di quattro anni di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6; la disciplina di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, era da considerarsi alternativa rispetto a quella prevista dalla previsione normativa sopra indicata, sicchè il ricorso alternativo ad una delle due previsioni normative era soggetto ad analoghi termini di decadenza;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di ricorso, cui ha resistito la società depositando controricorso;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale

Dott. Giacalone Giovanni, ha deposito le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 e art. 8-bis, e art. 8, comma 6, per avere ritenuto non applicabile alla domanda di rimborso proposto dalla società il termine biennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

il motivo è fondato;

va osservato, in primo luogo, che il giudice del gravame ha ritenuto che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione facendo riferimento alla previsione contenuta nel D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6;

il riferimento compiuto dal giudice alla suddetta previsione deve essere inteso nel senso che essa, nel testo applicabile ratione temporis, rinviava, ai fini della presentazione della dichiarazione Iva, alle disposizioni, fra l’altro, di cui all’art. 2, comma 8, che, nel testo applicabile, anche in questo caso, ratione temporis, prevedeva che, salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta potevano essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, e successive modificazioni;

la pronuncia censurata ha, quindi, ritenuto che all’istanza di rimborso in esame potesse essere utilmente applicato il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, piuttosto che quello di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992;

la suddetta linea interpretativa, tuttavia, non è corretta;

questa Corte (Cass. civ., 11 maggio 2017, n. 11652; Cass. civ., 8461/2005; 12433/2011; n. 5014/2015) ha ribadito che, nell’ordinamento tributario, vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (ad esempio, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, in particolare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, secondo cui “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”, regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune;

si è quindi ribadito che la domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, nel testo vigente all’epoca dei fatti, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, va proposta a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, (Cass. civ., 23 ottobre 2015, n. 21674; Cass. civ., n. 8461/2005; Cass. civ., n. 12433/2011; cass. civ., n. 5014/2015);

si è anche precisato che alla restituzione dell’Iva indebitamente versata non è applicabile la disciplina dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in materia di imposte dirette, non solo per la diversità delle imposte che vengono in rilievo, ma soprattutto perchè al citato art. 38 – che disciplina l’ipotesi del “rimborso” delle imposte dirette – è speculare la normativa che disciplina il “rimborso” dell’IVA, prevista al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30,38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, ad entrambi essendo applicabile, quale previsione di carattere residuale e di chiusura del sistema delle “restituzioni”, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, il cui termine decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento che dà diritto alla restituzione del versato;

non applicabile, quindi, al procedimento di rimborso in esame è la disposizione di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, cui risulta avere fatto richiamo il giudice del gravame, che, invero, disciplina la diversa ipotesi della presentazione della dichiarazione integrativa che costituisce una facoltà del contribuente, tenuto conto del fatto che l’ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante;

diversa è, invece, l’ipotesi in esame in cui la società non ha presentato una dichiarazione integrativa, ma una domanda di rimborso per la quale, come detto, opera il regime di decadenza, di cui al , D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, sicchè la pronuncia censurata ha errato nell’avere ritenuto non applicabile alla fattispecie il termine di decadenza biennale di cui alla previsione normativa in esame;

in questo ambito, va disattesa l’eccezione di parte controricorrente di disapplicazione della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per contrato con il principio di neutralità, di equivalenza e di effettività sanciti dal diritto dell’Unione Europea, atteso che tale disciplina sarebbe meno favorevole rispetto alle previsioni che disciplinano casi analoghi;

va evidenziato, in particolare, che, secondo la Corte di giustizia, in mancanza di disciplina comunitaria di domande di rimborso delle imposte indebitamente prelevate, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purchè i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività” (Corte di Giustizia, sentenza 15 marzo 2007, causa C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken) e che “la previsione di un termine di decadenza di due anni entro il quale il soggetto passivo può reclamare il rimborso dell’IVA versata a torto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre il termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell’indebito oggettivo tra privati è decennale” è compatibile con il diritto dell’Unione in quanto “non è di per sè contraria al principio di effettività” (cfr.Corte di Giustizia, 15 dicembre 2011, C427/10, p-27 che richiama la sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96 Aprile, punto 19, sent.30 giugno 2011, causa C-262/09 Meilicke e a., punto 56 e la sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert, punto 42), essendo idoneo a consentire a qualsiasi soggetto passivo normalmente diligente di far validamente valere di diritti attribuitigli dall’ordinamento giuridico dell’Unione (Corte di Giustizia 15 dicembre 2011, C-427/10, che richiama la sentenza 21 gennaio 2010, causa C.472/08, Alstrom Power Hydro, punti 20 e 21);

ne consegue l’accoglimento del ricorso e, tenuto conto della proposizione, in via subordinata, delle questioni rimaste assorbite dalla pronuncia del giudice del gravame, la stessa va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per l’esame della questione rimasta assorbita.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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