Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21688 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 08/02/2018, dep. 06/09/2018), n.21688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.I.R., elettivamente domiciliata in Roma, via

Attilio Regolo 19, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lipera, dal

quale è rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso,

(con richiesta di invio delle comunicazioni relative al processo al

fax n. 095/388321 e alla p.e.c.

giuseppe.lipera.pecordineavvocaticatania.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana

38, presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti, rappresentato e

difeso, per procura in atti dall’avv. Mariolino Leonardi;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 37/2016 della Corte di appello di Catania

emesso il 3 febbraio 2016 e depositato il 12 febbraio 2016 R.G. n.

681/2015;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1 P.I.R. ha impugnato il decreto, in data 14/21 dicembre 2015, del Tribunale per i minorenni di Catania con il quale, nell’ambito di una procedura ex art. 330 c.c., instaurata prima della riforma dell’art. 38 disp. att. c.c., è stato affidato il figlio minore V.M. ai Servizi sociali del Comune di (OMISSIS); è stata mantenuta la residenza del minore presso la madre; è stato previsto che il diritto di visita in favore del padre V.G., si attui con le cautele previste dalla equipe di specialisti nominata nel giudizio di separazione in corso fra il V. e la P.; è stata incaricata una equipe composta da personale del Servizio sociale del Comune di (OMISSIS), del S.N.P.I. dell’A.S.P. – Distretto di (OMISSIS) e del Consultorio familiare dell’A.S.P. di (OMISSIS) di individuare le opportune cautele da adottare per il benessere di M. per avviare e mantenere gli incontri con il padre; sono stati invitati i genitori del minore ad intraprendere un percorso individuale presso il Servizio di Psicologia dell’A.S.P. di (OMISSIS) nonchè a rivolgersi al Consultorio familiare dell’A.S.P. di (OMISSIS) per avviare un percorso di mediazione familiare e per risolvere eventuali contrasti che possano sorgere sull’attuazione concreta delle modalità di incontro tra padre e figlio; è stato affidato ai servizi sociali l’incarico di prendere in carico e sostenere il minore valutando le sue attuali condizioni psico-fisiche e accertando l’attuale stato dei rapporti con i genitori nonchè l’esistenza di situazioni pregiudizievoli per lo stesso; è stato prescritto ai genitori di collaborare con i servizi, accettando consigli e indicazioni loro rivolte nell’interesse del minore; è stato disposto che i Servizi sociali riferiscano, entro tre mesi, con approfondita relazione; è stata fissata per il giorno 4 aprile 2016 la comparizione dei genitori davanti al Tribunale.

2. Con il reclamo la sig.ra P. ha rilevato l’abnormità della decisione relativa alla limitazione della sua responsabilità genitoriale derivante dall’affidamento del figlio ai Servizi sociali del Comune di (OMISSIS), ha prospettato l’inidoneità del padre a sostenere gli incontri con il figlio senza aver intrapreso un serio percorso psico-terapeutico.

3. La Corte di appello di Catania con decreto del 3/12 febbraio 2016 ha dichiarato inammissibile il reclamo rilevando che il provvedimento, oltre a riprodurre le statuizioni adottate sull’affidamento del minore nel giudizio di separazione, ha un carattere meramente interlocutorio e temporaneo in attesa del provvedimento definitivo.

4. Avverso il decreto della Corte d’appello propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., la sig.ra P.I.R. deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 333 c.c., nonchè degli artt. 3,24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2; b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia la iniquità del provvedimento e la lesione del principio della cd. bigenitorialità, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 30 Cost., art. 333 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. La ricorrente deposita memoria difensiva.

6. Si difende con controricorso il sig. V.G..

Diritto

RITENUTO

che:

7. Il ricorso è infondato. La Corte di appello ha chiaramente evidenziato il carattere interlocutorio e temporaneo del provvedimento impugnato inteso a una completa e attenta percezione della situazione del minore e della relazione con i genitori in vista dell’adozione di un provvedimento che definisca il procedimento de potestate nel quale entrambi i genitori hanno richiesto la limitazione della responsabilità genitoriale. Il provvedimento ha inoltre la evidente finalità di precostituire, se possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità tutelando da subito nel modo più penetrante il minore. Di qui le varie disposizioni intese nell’immediatezza ad attribuire ai Servizi sociali un ruolo di supplenza e di garanzia e intese a far iniziare ai genitori un percorso terapeutico finalizzato al superamento del conflitto e alla corretta instaurazione di una relazione basata sul rispetto reciproco nella relazione con il figlio.

8. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto con condanna al pagamento delle spese processuali. Al procedimento non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.600, di cui Euro 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA