Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21687 del 26/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 26/10/2016), n.21687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21964-2015 proposto da:

G.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI, 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2886/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Fabio Tortora (Avvocatura Generale dello Stato)

difensore del controricorrente che ha chiesto l’improcedibilità del

ricorso e la condanna alle spese.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.R. con atto datato 10 febbraio 2015 ha notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 2886 del 24 giugno 2014, resa nel giudizio di appello proposto dalla ricorrente in controversia in materia di sanzioni amministrative.

2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, come da certificazione della Cancelleria di questa Corte.

L’avvocatura dello Stato ha però resistito, depositando controricorso con atto notificato a parte ricorrente il 24 marzo 2015.

La causa è stata trattenuta alla Sesta sezione civile e avviata a trattazione in pubblica udienza.

3. Trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008 e, così in motivazione, Cass. 29297/11).

4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

Discende da quanto esposto anche la condanna di parte ricorrente, la quale ha attivato il procedimento con la notifica e non ha comunicato tempestivamente alla controparte la propria intenzione di non dar corso al giudizio, alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis che il ricorrente è comunque tenuto a versare pur non avendo iscritto il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.500 per compenso, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA