Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21687 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9343-2010 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

AMATO FELICE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 682/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

16.9.09, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Felice Amato che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato Triolo Vincenzo (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

La Corte, La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Carlo Destro.

esaminati gli atti:

Fatto

OSSERVA

Con il ricorso n. 9343/2010, P.C. impugna la sentenza della Corte d’appello di Salerno che, in riforma parziale della sentenza del Tribunale, ha condannato l’INPS al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del giudizio di 1^ grado, liquidate in complessivi Euro 1971,00, di cui Euro 1.270,00 per diritti, Euro 482,00 per onorario ed Euro 219,00 per maggiorazione spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, confermando nel resto la gravata sentenza e, compensando per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

In particolare, con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’avvenuta liquidazione degli onorari in primo grado, dimezzati rispetto al richiesto, in applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 4 che consente eccezionalmente di liquidare gli onorari al disotto del minimo, in considerazione della materia particolarmente semplice.

Nella specie, tale ridotta liquidazione degli onorari non avrebbe giustificazione alcuna in quanto il giudizio di primo grado, conclusosi con l’accoglimento della domanda (accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda agricola “Rovigliano Soc. Coop. a r.l., nell’anno 2007 per 51 giorni, ai fini della reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli), aveva comportato il superamento di questioni di rito (inammissibilità ed improcedibilità della domanda) e di merito (prescrizione) sollevate dall’INPS, oltre alla dimostrazione, con l’espletamento di apposita istruttoria, della fondatezza della pretesa.

Con il secondo motivo la ricorrente, invocando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, si duole della disposta integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, senza adeguata spiegazione.

Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.

Invero, in ordine alla disposta riduzione degli onorari relativi al giudizio di primo grado, occorre rilevare che il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 nel disciplinare la liquidazione degli onorari, stabilisce, al comma 5, che quando la causa risulta di facile trattazione il giudice può attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve essere motivata. L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (v.

Cass. 9.6.2006 n. 13478; Cass. 4.8.2009 n. 17920), ovvero – come verificatosi nel caso di specie – alla semplice aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, costituito dalla considerazione della “materia particolarmente semplice”, riguardando la controversia; “il riconoscimento della sussistenza di un rapporto subordinato in agricoltura, che negli ultimi anni è da ritenersi controversia del tutto rutinaria” (v., tra le tante, Cass. 10.6.2011 n. 12828; Cass. 26.7.2010 n. 17508).

Nè potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà;

tale disposizione, invero, integra la previsione contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari, e dunque presuppone che questa sia stata motivata (cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni, Cass. 10.6.2011 n. 12828; Cass. 21.11. 2008 n. 27804).

E altresì fondato l’ulteriore profilo del presente gravame, concernente la disposta compensazione delle spese del giudizio di appello, giustificata dalla presenza di “giusti motivi collegati alle questioni trattate, alla natura della controversia in questo grado ed all’unicità dell’argomento devoluto”, ove si osservi che detti riferimenti costituiscono argomenti del tutto generici.

Infatti, premesso che il principio generale è quello sancito dall’art. 91 c.p.c., che dispone la condanna alle spese del giudizio della parte che ne sia risultata soccombente, l’eventuale scelta di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti è subordinata, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 – come novellato L. n. 69 del 1989, ex art. 45, comma 11, in vigore dal 4/7/09 – alla soccombenza reciproca o ad eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto di condividere, in punto di diritto, la validità della eccezioni mosse dalla attuale ricorrente in ordine al regime delle spese ed all’errata determinazione e liquidazione delle spese processuali nel giudizio di 1^ grado, malgrado le contestazioni dell’ente resistente, che, in ordine ai capi appellati, aveva ritenuto giustificata le sentenza di 1^ grado, di cui aveva chiesto la conferma.

Ai fini, dunque, della statuizione relativa alla condanna delle spese, il Giudice dell’Appello avrebbe dovuto significativamente valutare le caratteristiche del giudizio (accoglimento quasi integrale dell’appello e contestazioni dell’appellato istituto) ed applicare l’ordinario regime stabilito dall’art. 91 c.p.c., o motivare in maniera comprensibile le ragioni della compensazione, di certo non apprezzabili dal riferimento alle questioni trattate, alla natura della controversia ed all’unicità dell’argomento devoluto.

Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso va accolto. Segue la cassazione della impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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