Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21687 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/09/2017),  n. 21687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13118-2015 proposto da:

SUD LAVAGGIO SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo STUDIO

LEGALE ASSOCIATO ISABELLA ZAFFINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO LUIGI ISABELLA;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, quale successore di CENTRO LEASING SPA, in

persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO VANNUCCI;

– controricorrente –

e contro

UNNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 478/2015 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE

depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

la società Sud Lavaggio s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la SL”) nel 2010 convenne dinanzi al Tribunale di Firenze la società Centro Leasing s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Mediocredito Italiano s.p.a.; ora innanzi per brevità, “la MEDIOCREDITO” esponendo che:

(-) aveva stipulato con la Mediocredito un contratto di leasing avente ad oggetto un impianto di autolavaggio;

(-) la società concedente si era obbligata a stipulare, con la società Fondiaria s.p.a., un contratto di assicurazione contro i danni ai beni concessi in leasing;

(-) ad aprile (OMISSIS) l’impianto di autolavaggio era stato danneggiato da un incendio, e per le necessarie riparazioni la SL aveva sostenuto una spesa di Euro 30.929,21;

-) tale importo doveva essere rifuso alla SL dalla Mediocredito che, “con la postilla contrattuale sopra citata, si era assunta personalmente l’impegno di far assicurare gli impianti ad un soggetto terzo (la Fondiaria-SAI); con sentenza 3.7.2013 n. 2262 il Tribunale di Firenze (per quanto in questa sede ancora rileva) accolse la domanda attorea;

con sentenza 13.3.2015 n. 478 la Corte d’appello accolse il gravame della Mediocredito e rigettò la domanda, sul presupposto che:

(a) il concedente (Mediocredito) aveva il solo obbligo contrattuale di versare all’utilizzatore (la SL) l’indennizzo ricevuto dall’assicuratore (Fondiaria-SAI), detratti i crediti a lui dovuti dall’utilizzatore;

(b) non avendo l’assicuratore pagato alcunchè, il concedente nulla doveva all’utilizzatore;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla SL, con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria;

ha resistito con controricorso la Mediocredito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso la SL, lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1381 c.c.;

sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe violato la suddetta norma per avere escluso l’esistenza dell’obbligazione in capo alla Mediocredito, nonostante questa avesse “promesso il fatto del terzo”, ovvero avesse promesso all’utilizzatore che l’assicuratore gli avrebbe pagato l’indennizzo assicurativo;

il motivo è inammissibile;

il ricorrente invoca infatti a fondamento del ricorso un patto contrattuale, che a suo dire dovrebbe qualificarsi “promessa del fatto del terzo”, senza trascriverne il contenuto; senza indicare in quale documento è inserito; e senza indicare in quale fase processuale tale documento sia stato prodotto, e dove si trovi attualmente, così violando l’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, anche in funzione di quello di prosecuzione di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4, (in termini si vedano Cass. Sez. Un. n. 28457/2008 e n. 7161 del 2010).

non sarà superfluo comunque aggiungere che, per come fatti sono stati narrati dalla stessa società ricorrente (e cioè nel caso in cui il concedente di un bene in leasing, stipuli un contratto di assicurazione contro i danni ai beni oggetto del contratto, addebitando il premio all’utilizzatore), il rapporto tra le parti parrebbe integrare la più tipica delle assicurazioni per conto altrui, ai sensi dell’art. 1891 c.c., in virtù della quale obbligato al pagamento è l’assicuratore, non certo il contraente;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Sud Lavaggio s.r.l. alla rifusione in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Sud Lavaggio s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo) unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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