Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21687 del 14/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21687 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 1729-2009 proposto da:
REGIONE

LOMBARDIA

80050050154,

in

persona

del

Presidente pro tempore della Giunta Regionale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENETO 108,
presso lo studio dell’avvocato GIULIANO MARIA POMPA,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2014

PIO DARIO VIVONE, MARINELLA ORLANDI;
– ricorrente –

1739
contro

UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS
(gia’ Unione Italiana Ciechi) c.f. 01365520582, in

Data pubblicazione: 14/10/2014

t

persona del procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio
dell’avvocato SABRINA MARIANI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANNA BANDIERA,
CATERINA SOLIMINI;

avverso la sentenza n. 3161/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 26/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato GIULIANO MARIA POMPA difensore della
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato ANNA BANDIERA difensore della
resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente –

••

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

L’Unione Italiana del Ciechi conveniva in giudizio la Regione

Lombardia per sentirla condannare, previo accertamento della propria
qualità di erede della defunta signora Maria Fantoni (deceduta a Gavirate
il 7 giugno 1984), alla restituzione dei beni immobili lasciati in
eredità, giusta testamento olografo del 23 maggio 1983, illegittimamente
posseduti dalla Regione Lombardia.
Chiedeva altresì la restituzione dei frutti percepiti dalla convenuta in
quanto possessore di mala fede.
Ritualmente costituitasi, la Regione Lombardia eccepiva : la prescrizione
del diritto di accettazione dell’eredità Fantoni in capo all’Unione
italiana dei Ciechi in quanto esercitata oltre il decennio dalla apertura
della successione;
l’intervenuto difetto di legittimazione passiva attesa l’entrata in
vigore della legge regionale n.1/2000, che aveva trasferito alla ASL
territorialmente competente la gestione della casa di riposo per
ciechi Villa Letizia di Caravate con conseguente subentro nella
titolarità di tutti i diritti, ragioni e rapporti attinenti alla gestione
della medesima; nel merito, affermava la propria qualità di erede come
desumibile dalla scheda testamentaria.
Con sentenza n. 138/03 il tribunale accoglieva la domanda.
Con sentenza dep. il 26 novembre 2007 la Corte di appello di Milano
rigettava l’impugnazione principale proposta dalla Regione Lombardia,
seppure con motivazione in parte diversa.
– Dopo avere escluso che la richiesta di autorizzazione governativa

potesse integrare, come erroneamente affermato dal tribunale, atto
interruttivo della prescrizione del diritto di accettare l’eredità, i
Giudici ritenevano comunque tempestiva l’accettazione sul rilievo che,
presupposto indispensabile per l’esercizio del diritto, era identificare

istituire erede, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Regione;
– peraltro, l’accertamento circa la proprietà di Villa Letizia
aveva formato oggetto di un contenzioso fra

le parti, definito dal

Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato che aveva
riconosciuto la proprietà in favore dell ‘Unione Italiana dei Ciechi, per
cui soltanto da tale momento era iniziato a decorrere il termine di
prescrizione, che era stato tempestivamente esercitato;
– era escluso il difetto dà legittimazione passiva della Regione a
favore dell’ ASL, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 111 cod. proc.
civ., il giudizio doveva proseguire fra le parti originarie e che il
possesso dei beni era rimasto alla Regione;
in base all’interpretazione
testamentaria,

letterale

della scheda

che faceva riferimento all’Istituto dei Ciechi di

Caravate e non alla Regione, che in esso non era mai menzionata, il
soggetto istituito erede doveva identificarsi nell’ente proprietario
di Villa Letizia nella quale la testatrice medesima era ospitata.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Regione
Lombardia sulla base di sette motivi illustrati da memoria.
Resiste

con controricorso la Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti Onlus.
2

il soggetto proprietario di Villa Letizia, che la Fantoni aveva inteso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Va innanzitutto esaminato, per la sua priorità logico- giuridica

della

“sul sopravvenuto

difetto di legittimazione passiva

Rregione ai sensi della legge regionale n. 1/2000. Mancata

applicazione dell’art. 110 cod. proc. civ. ed erronea applicazione
dell’art. 111 cod. proc. civ.”.
Deduce che, essendo la ASL succeduta universamente alla Regione nella
attribuzione della gestione della casa di riposo Ville Letizia ovvero
in tutti i rapporti inerenti a essa, legittimata passiva era la prima.
1.2. Il motivo è infondato.
Con l’art. 61 camma 4

della legge n. l del 2000, successiva alla

introduzione del presente giudizio, la Regione Lombardia trasferiva la
gestione della casa di riposo Villa Letizia ovvero i rapporti ad assa
inerenti alla Asl, che subentrava alla prima relativamente a essi; ne
consegue che, nella specie, si è verificata nel corso del processo una
ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso,
essendo avvenuto il subentro di un altro soggetto limitatamente alla
gestione della predetta struttura; pertanto, correttamente è stato
applicato l’art.111 cod. proc. civ. secondo cui, in tal caso, il processo
prosegue fra le parti originarie.
2.1. Il primo motivo, lamentando violazione dell’art.480 cod. civ ed
errata

applicazione dell’art. 2943 cod. civ. censura la decisione

gravata laddove aveva ritenuto che il termine per accettare l’eredità
3

il quinto motivo

2

decorresse dalla accertata qualità di proprietaria di Villa Letizia
ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato
quando, ai sensi del citato art. 480, il termine decorre dall’apertura
della successione, mentre nessuna efficacia interruttíva poteva

T.A.R., tenuto conto della natura del diritto di accettare l’eredità
1.2. – Il motivo è fondato.
L’art. 480 primo comma cod. civ. prevede che il diritto di accettare
l’eredita si prescrive in dieci anni; il termine decorre dall’apertura
della successione, e in caso di istituzione condizionale dal giorno in
cui si verifica la condizione; il secondo coma stabilisce che il termine
non corre per i chiamati ulteriori se vi sia stata accettazione da parte
dei precedenti chiamati dell’eredità e successivamente il loro acquisto
è venuto meno.
Orbene, da un canto, va osservato che in tema di accettazione della
eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la
natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento
dell’atto in cui si concreta l’accettazione; d’altro lato , il termine definito dalla legge di prescrizione – è soggetto alle cause ordinarie
di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti
impeditivi del suo decorso. Certamente ha natura amministrativa
l’autorizzazione, a suo tempo prevista art. 17 cod. civ. per
l’accettazione di eredità ed il conseguimento di legati da parte delle
persone giuridiche. Infatti, tale provvedimento diretto a rimuovere un
P

limite posto al libero esercizio di un diritto, il quale opera “ab
4

annettersi all’atto di istaurazione del giudizio promosso dinanzi al

z

estrinseco”, non condiziona l’esistenza o la validità dell’indicata
accettazione, ma attribuisce alla stessa efficacia “ex tunc”, con
l’applicabilità, durante il procedimento promosso per ottenere detta
autorizzazione, dell’art.’ 5 disp. att. cod. civ., il quale attribuisce

propri diritti.
Si è rivelata erronea la sentenza laddove, facendo applicazione
dell’art. 2935 cod. civ., ha ritenuto che il diritto di accettare
l’eredità non potesse essere esercitato prima del passaggio in passaggio
in giudicato della sentenza di accertamento della proprietà di Villa
Letizia ovvero prima della individuazione del soggetto che, in quanto
proprietario di tale struttura, doveva considerarsi il destinatario
dell’istituzione di erede. Ma, in tal modo, i Giudici hanno dato
rilevanza a quello che avrebbe potuto considerarsi eventualmente un mero
impedimento di fatto che, come tale, è inidoneo a fermare il corso della
prescrizione ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. Ed invero, l’accertamento
della proprietà aveva a oggetto un elemento fattuale concernente la
ricostruzione della volontà testamentaria nella individuazione del
soggetto istituito erede ‘e certamente non precludeva l’accettazione da
parte del soggetto che, peraltro, ne aveva rivendicato la proprietà (poi
accertata

giudizialmente).

Non può condividersi la difforma conclusione

alla quale è pervenuto il Procuratore Generale, il quale ha in proposito
richiamato la sentenza n. 191 del 1983 della Corte Costituzionale sulla
decorrenza del termine di cui all’art. 480 cod. civ. nel caso in cui i
figli naturali ottengano la dichiarazione giudiziale di paternità
5

alla persona giuridica la facoltà di compiere gli atti conservativi dei

successivamente

all’apertura della successione. Al riguardo, va

osservato che il principio affermato dalla Corte non è pertinente,
posto che nella ipotesi considerata la definizione del giudizio sulla
paternità incide sulla capacità a succedere prevista dall’art. 462 cod.

giudiziale di paternità, riconoscendo lo status giuridico di figlio
naturale, rimuove una causa giuridica ostativa all’accettazione da parte
di un soggetto che altrimenti non rientrerebbe fra i successibill.
Gli altri motivi sono assorbiti
la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio,
anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di
appello di Milano

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso rigetta il quinto assorbiti
gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al

motivo accolto e

rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della
Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 luglio 2014
Il Cons. estensore

Il Pr

civ., che designa le categorie dei successibili : la dichiarazione

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