Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21685 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19086-2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (CF in ricorso (OMISSIS)), in

persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ope

legis lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/2015 della corte D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 24.5.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 100 del 20.1.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione parziale della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata, in accoglimento dell’appello proposto da F.C.M., condannata a pagare a quest’ultimo la somma di Euro 11.750, a titolo di risarcimento per la mancata remunerazione nel tempo di frequenza di scuole universitarie di specializzazione di medicina prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, maggiorando però la sorta della rivalutazione dalla data del 1.8.89 alla data di pubblicazione della sentenza e degli interessi sugli importi via via rivalutati da quella prima data al saldo. L’intimato non espleta attività difensiva in questa sede.

p. 2. – Del ricorso può proporsi la trattazione in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. per la possibilità di esservi accolto.

p. 3. – La ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., lamentando averla malamente condannata la corte territoriale anche alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data del 1.8.89, nonostante la natura di debito di valuta del credito risarcitorio per violazione di obblighi nascenti da direttive comunitarie.

p. 4. – La questione, limitata a questo profilo, è manifestamente fondata. Con richiamo alle ampie argomentazioni già sviluppate in Cass. 11 novembre 2011, n. 23558 o in Cass. 13 marzo 2012, n. 3972 (seguite, su questo specifico punto, da numerose altre, tra cui e per tutte: Cass. 23 agosto 2013, n. 19479; Cass. 21 gennaio 2014, n. 1143; Cass., ord. 6 novembre 2014, n. 23635; Cass., ord. 9 luglio 2015, n. 14376; Cass., ord. 16 maggio 2016, n. 10029), può qui bastare riaffermare il principio, ivi raggiunto ed al quale ritiene il Collegio necessario assicurare continuità, per il quale si tratta di un peculiare diritto (para-)risarcitorio, con successiva quantificazione equitativa, la quale – da un lato – ha quale parametro le indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e – dall’altro – comporta esclusivamente gli interessi – e quindi non anche la rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 c.c. e della giurisprudenza sul punto maturata – e dalla data della messa in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un’obbligazione di valuta.

p. 5. – Si propone pertanto di cassare la gravata sentenza, rimettendosi al Collegio di valutare se decidere altresì la causa nel merito, limitando gli accessori sulla incontestata sorta di Euro 11.750,00 agli interessi al tasso legale dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado al saldo, in difetto di prova di atti di messa in mora anteriori”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto e la gravata sentenza accolta quanto alla censura ritenuta fondata, con sua cassazione limitatamente al capo relativo agli accessori sull’incontestata sorta capitale di 11.750,00.

5.- Peraltro, non occorrendo altri accertamenti di fatto, può altresì decidersi nel merito in ordine all’entità e alla decorrenza degli accessori stessi, condannando la Presidenza del Consiglio anche al pagamento, su detta sorta, degli interessi al tasso legale via via vigente dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado al soddisfo.

6.- La sostanziale persistente soccombenza in appello consente di non modificare le statuizioni della sentenza di secondo grado in punto di spese, mentre la circostanza che solo di recente si è venuta consolidando la giurisprudenza sulla natura del credito quale credito di valuta consente di ritenere sussistenti giusti motivi di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

7.- Non può, infine ed in quanto vittoriosa in questa sede e comunque esente ab initio la ricorrente dal relativo versamento, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza limitatamente al capo relativo agli accessori sulla sorta già oggetto della condanna nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore di F.C.M.;

– decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, sulla sorta capitale di Euro: 11.750,00, dei soli interessi al tasso legale via via vigente dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado al saldo;

– compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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