Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21685 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/09/2017),  n. 21686

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7558-2015 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio della signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TORRISI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GABRIELLA ROMEO

e GIUSEPPE FERRARA;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 441/2014 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

nel 2012 l’avv. C.V. chiese ed ottenne, dal Giudice di pace di (OMISSIS), 44 decreti ingiuntivi nei confronti della società Enel distribuzione s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “l’Enel”);

a fondamento di ciascuno dei suddetti ricorsi monitori C.V. dedusse:

(-) di avere patrocinato una pluralità di persone, in vari procedimenti civili nei confronti dell’Enel e di una terza società;

(-) tali giudizi si conclusero, in grado di appello, sfavorevolmente ai propri assistiti;

(-) poichè egli aveva chiesto, in ciascuno dei suddetti procedimenti, la distrazione in suo favore delle spese di lite, ritenne per errore di essere obbligato in proprio al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze, ed a tanto provvide di tasca propria;

(-) avvedutosi dell’errore, chiese all’Enel la rifusione di un terzo di quanto pagato, sul presupposto che le spese di registrazione, gravanti in solido su tutte le parti del giudizio, nel lato interno dell’obbligazione dovessero ripartirsi in parti uguali tra le (tre) parti di ogni giudizio;

l’Enel propose opposizione avverso tutti i decreti ingiuntivi, invocando il difetto di legittimazione dell’attore, l’improcedibilità della domanda, l’inesistenza del credito;

il Giudice di pace di (OMISSIS), con quattro diverse sentenze (nn. 40, 41, 42 e 43 del 2013) rigettò l’opposizione;

il Tribunale di Vibo Valentia, riuniti i quattro appelli, con sentenza 30.9.2014 n. 441 li accolse, ritenendo che C.V. “non avesse interesse ex art. 100 c.p.c.” a che l’imposta di registro fosse pagata dall’Enel, piuttosto che dai suoi assistiti;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.V., con ricorso fondato su un motivo articolato in più profili, ed illustrato da memoria;

l’Enel ha resistito con controricorso.

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta sia la violazione di legge, sia l’omesso esame d’un fatto decisivo;

il motivo, pur formalmente unitario, si articola in più censure;

con una prima censura il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe violato l’art. 100 c.p.c. e art. 2036 c.c.; assume che egli, pagando l’imposta di registro senza esservi tenuto, aveva pagato il debito altrui, e quindi un indebito soggettivo; che per effetto del pagamento, era subentrato ex art. 2036 c.c. nei diritti del creditore (i suoi assistiti) verso “l’effettivo debitore inadempiente”, cioè l’Enel, tenuta alla rifusione della quota di imposta su essa gravante; che di conseguenza l’Enel era obbligata a rifondergli tale quota;

con una seconda censura, il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare un “fatto decisivo”, rappresentato dall’avvenuto pagamento integrale, da parte sua, dell’imposta di registro;

la prima di tali censure è fondata;

il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1, stabilisce che sono soggetti all’imposta di registro “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili”; il successivo art. 57, comma 1, stabilisce che sono solidamente obbligate al pagamento dell’imposta “le parti in causa”;

in mancanza di ulteriori previsioni normative, tale obbligazione solidale, dal lato interno, non può che ripartirsi in pari misura tra tutte le parti del giudizio, ai sensi dell’art. 1298 c.c., comma 2;

pertanto quella, tra le parti in causa, che assolva per intero l’obbligo di pagamento dell’imposta, ha diritto di regresso pro quota virili nei confronti degli altri coobligati, ai sensi dell’art. 1299 c.c., comma 1;

è infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che “qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone la relativa imposta, ovvero l’abbia pagata per esserne stato richiesto dall’ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall’altra con l’azione di regresso” (Sez. 2, Sentenza n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001);

nel caso di specie, non è in contestazione che l’imposta di registro sia stata assolta dall’avv. C.V., pur non essendovi egli tenuto;

ne consegue che:

(a) l’avv. C.V., assolvendo l’imposta di registro, ha pagato un debito non suo;

(b) questo pagamento ha avuto l’effetto di liberare tutte le parti del giudizio presupposto (tra cui l’Enel) dalla loro obbligazione nei confronti del fisco;

pertanto, così come i clienti dell’avv. C.V., se avessero assolto l’imposta di registro, avrebbero avuto diritto di regresso nei confronti degli altri coobligati, allo stesso modo analogo diritto spetta all’odierno ricorrente che, pagando l’intero debito ed avendo interesse di soddisfarlo per conto dei propri clienti, si è a questi surrogato, ex art. 1203 c.c., n. 3, nei loro diritti di regresso verso l’Enel;

la sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di altro magistrato, il quale nel riesaminare il gravame dell’Enel si atterrà al seguente principio di diritto:

colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è effettuato il pagamento, nei confronti degli altri condebitori;

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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